Sentenza n. 19/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento dell’ordinanza di sgombero di area demaniale n. 40 del 24.10.2024 (prot. 23063).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sgombero di un'area qualificata come demaniale ed ex relitto stradale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di sgombero dell'area ubicata in località Difesa Chiaromonte, censita catastalmente al foglio 41, particelle 526 e 470, deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'autotutela esecutiva possessoria prevista dall'art. 823, comma 2, c.c. In particolare, ha sostenuto che l'area non fosse demaniale, né una strada comunale o vicinale a uso pubblico, ma fosse di sua proprietà privata; che, comunque, quale ex relitto stradale, appartenesse al patrimonio disponibile comunale e non fosse assoggettabile a sgombero in autotutela; che mancasse un adeguato interesse pubblico alla fruizione collettiva; e che l'amministrazione avesse violato o eluso il giudicato formatosi sulle precedenti sentenze del TAR Campania, Salerno, n. 20/2017 e n. 1190/2020. È stato inoltre denunciato un difetto di istruttoria sulla natura giuridica e sulla destinazione dell'area.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza di sgombero, ritenendo fondata la censura relativa al difetto di istruttoria e di presupposto circa la demanialità dell'area. Il Comune aveva desunto la natura demaniale principalmente dalla riproduzione della fascia di terreno nel foglio di impianto del 1903, dalla descrizione dello stato dei luoghi e dall'assenza di una sdemanializzazione di fatto. Tali elementi sono stati giudicati non dirimenti: l'assenza di sdemanializzazione non dimostra che il bene fosse originariamente demaniale, mentre la rappresentazione catastale storica non individuava univocamente il tracciato come strada o area demaniale. Anche le qualificazioni contenute in precedenti note del ricorrente e dell'ANAS come strada comunale sono state ritenute meramente incidentali e non utilizzabili dalla difesa comunale per integrare postumamente la motivazione dell'atto. Il Collegio ha valorizzato, invece, il fatto che l'area non risultasse qualificata come strada in varie cartografie, nella toponomastica e nell'elenco comunale delle strade pubbliche o di uso pubblico, e che le immagini e i rilievi disponibili ne evidenziassero, al più, i connotati di un sentiero o di una mulattiera. Ha richiamato le precedenti pronunce del TAR, dalle quali emergeva la necessità di un'istruttoria autonoma, completa e accurata sulla destinazione a uso pubblico e sull'idoneità funzionale al transito, anche alla luce delle allegazioni e della documentazione prodotte dal privato. La relazione tecnica depositata dal ricorrente ha ulteriormente supportato la tesi dell'assenza di un sentiero o di una strada tra le particelle private. Le ulteriori censure sono state assorbite. Spese di lite integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 823, comma 2, c.c.
L'autotutela esecutiva possessoria sui beni demaniali presuppone che il bene abbia effettivamente natura demaniale; tale presupposto deve essere adeguatamente accertato e motivato dall'amministrazione.
art. 2 Codice della strada
La qualificazione di un bene come strada comunale richiede, secondo il richiamo operato dalla sentenza, la destinazione a uso pubblico e l'idoneità funzionale a consentire il transito delle persone.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La sentenza richiama la precedente applicazione della sanzione edilizia, evidenziando che anche l'assoggettamento a tale disciplina richiede un'adeguata istruttoria sulla natura pubblica della strada.
Massime di principio
- L'esercizio dell'autotutela esecutiva prevista dall'art. 823, comma 2, c.c. richiede la previa e rigorosa dimostrazione della natura demaniale del bene; la mera rappresentazione in una cartografia storica, la descrizione materiale dei luoghi o l'assenza di un provvedimento di sdemanializzazione non sono, isolatamente, elementi sufficienti a provare la demanialità originaria.
- La qualificazione di un'area come strada comunale non può fondarsi su un'affermazione apodittica dell'amministrazione, ma richiede un'istruttoria autonoma e completa sulla destinazione a uso pubblico e sull'idoneità funzionale al transito, tenendo conto della documentazione e delle deduzioni del privato.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata postumamente in giudizio mediante qualificazioni o argomentazioni non contenute nell'atto impugnato.
- Quando precedenti pronunce giudiziali hanno evidenziato dubbi sulla natura pubblica di un'area o hanno imposto una verifica dei relativi presupposti, l'amministrazione, nell'esercizio successivo del potere, deve svolgere un'istruttoria effettiva, autonoma e accurata, senza limitarsi a riproporre la qualificazione già contestata.
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