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Sentenza

Sentenza del 29/06/2018 n. 1251 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Notificazioni - Computo dei termini - Raddoppio dei termini in caso di denuncia penale - Denuncia penale effettuata dai verificatori in base a loro rilievi di tipo analitico e di tipo indiretto - Avviso di accertamento fondato solo su rilievi di tipo analitico di un ammontare inferiore alla soglia di punibilità penale - Inapplicabilità del raddoppio dei termini - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimità degli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, notificati oltre il termine ordinario mediante applicazione del raddoppio dei termini previsto in presenza di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale. L'Agenzia sosteneva che il raddoppio fosse legittimo perché, nel corso della verifica, i rilievi analitici e indiretti avevano complessivamente superato le soglie di punibilità penale, determinando l'obbligo di denuncia. La società eccepiva invece la decadenza dell'Amministrazione e l'assenza dei presupposti per il raddoppio, poiché gli avvisi erano stati fondati soltanto sui rilievi analitici e sulle successive indagini bancarie, mentre i rilievi indiretti, che avevano determinato il superamento delle soglie penali, erano stati abbandonati dall'Ufficio.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento. Ha ritenuto astrattamente corretto il principio secondo cui, ai fini del raddoppio dei termini, non è necessario che il procedimento penale si concluda con una condanna: è sufficiente l'esistenza dell'obbligo di denuncia in relazione agli elementi raccolti. Tuttavia, nel caso concreto, la denuncia penale si basava anche sui rilievi indiretti, successivamente abbandonati dall'Ufficio, mentre gli avvisi impugnati erano fondati sui soli rilievi analitici e sulle indagini bancarie, il cui ammontare non superava le soglie di punibilità penale. Mancando un collegamento tra i fatti denunciati e la pretesa tributaria, il raddoppio dei termini è stato ritenuto inapplicabile e gli avvisi, notificati oltre il termine ordinario, sono stati annullati. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento di 2.000 euro di spese, oltre IVA e accessori. È stata respinta anche l'eccezione relativa alla notifica telematica dell'appello, ritenuta valida o comunque sanata dal raggiungimento dello scopo.

Norme richiamate

  • Art. 331 c.p.p.

    obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio

    L'obbligo di denuncia deve essere valutato in relazione agli elementi concretamente acquisiti durante la verifica. La sua esistenza può giustificare il raddoppio dei termini, ma solo se i fatti denunciati sono collegati alla pretesa tributaria oggetto dell'accertamento.

  • Art. 16-bis del D.Lgs. 546/1992

    Consente le notificazioni e il deposito telematico nel processo tributario, anche nel giudizio di appello, senza che sia necessario aver utilizzato la modalità telematica nel precedente grado.

  • Art. 16, comma 4, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

    La Commissione ha escluso che tale disposizione impedisca, nel caso esaminato, la notifica telematica dell'appello.

  • D.M. 23 dicembre 2013, n. 163

    Il regolamento del processo tributario telematico disciplina le modalità di notifica, costituzione e deposito telematico, applicabili anche al grado di appello.

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione non può essere dichiarata quando l'atto ha comunque raggiunto lo scopo cui era destinato, ad esempio perché il destinatario ne ha avuto conoscenza e ha svolto le proprie difese.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 247/2011

    Per il raddoppio dei termini rileva l'obbligo di presentare la denuncia penale sulla base degli elementi raccolti, non l'effettiva instaurazione o conclusione del procedimento penale, né l'esito assolutorio o l'archiviazione.

  • Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 14917/2016

    La notificazione è inesistente soltanto quando mancano gli elementi essenziali che rendono riconoscibile l'attività notificatoria; le altre difformità rientrano, di regola, nella nullità.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini non opera automaticamente solo perché durante una verifica è stata presentata una denuncia penale: occorre che i fatti denunciati siano quelli posti a fondamento dell'avviso di accertamento.
  • L'archiviazione o l'assoluzione nel procedimento penale, da sole, non impediscono il raddoppio dei termini; ciò che conta è l'esistenza originaria dell'obbligo di denuncia e il collegamento tra denuncia e accertamento fiscale.
  • Quando una verifica contiene più categorie di rilievi e il superamento della soglia penale dipende soltanto da alcuni di essi, l'Amministrazione può applicare il raddoppio solo se utilizza effettivamente quei rilievi, o fatti ad essi collegati, per fondare l'accertamento.
  • Se l'Ufficio abbandona i rilievi che determinavano il superamento della soglia penale e fonda l'avviso su contestazioni residue inferiori alla soglia, il termine ordinario non può essere prorogato mediante il raddoppio.
  • In caso di notifica telematica contestata, la notifica tende a essere considerata valida o sanata quando il destinatario ne ha avuto effettiva conoscenza e ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa, salvo mancanza degli elementi essenziali della notificazione.

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