Sentenza del 29/06/2018 n. 1781 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Revocazione - erronea percezione dei fatti - società estinta al momento della proposizione del ricorso - presupposto - non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa revocazione è stata dichiarata inammissibile per mancanza dei presupposti dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. È stata confermata l'impossibilità per il socio già liquidatore di proporre, in nome della società estinta, l'impugnazione dell'atto di accertamento nel giudizio disciplinato dall'art. 36, comma 5, del d.P.R. 602/1973.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata proposta revocazione ordinaria ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la precedente sentenza avesse erroneamente percepito i fatti, dichiarando inammissibile l'appello della società. La doglianza riguardava, in particolare, la situazione societaria e la possibilità di impugnare l'atto dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. Il giudice ha escluso la presenza di un errore revocatorio, rilevando che non vi era un'erronea percezione immediata ed evidente dei fatti, né un fatto obiettivamente rilevabile dagli atti in modo tale da integrare il presupposto della revocazione. Inoltre, il socio già liquidatore non poteva impugnare l'atto di accertamento intestato alla società estinta agendo in nome di quest'ultima, anche perché la società era esistente al momento della verifica ma risultava estinta al momento della proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Art. 395, comma 1, n. 4, codice di procedura civile
revocazione ordinaria per "errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa"
La revocazione è ammessa solo quando il giudice sia incorso in un errore percettivo su un fatto oggettivamente emergente dagli atti, purché l'errore sia decisivo, immediatamente rilevabile e non consista in una valutazione o interpretazione giuridica. Nel caso esaminato tali condizioni non ricorrevano.
Art. 36, comma 5, d.P.R. 602/1973
La disposizione disciplina la responsabilità e le pretese dell'amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti collegati alla società estinta. Non consente tuttavia al socio già liquidatore di impugnare, in nome della società cancellata, un atto di accertamento quando la società non esiste più al momento della proposizione del ricorso.
Cancellazione della società dal registro delle imprese
La cancellazione determina l'estinzione della società. Di conseguenza, gli organi e i rappresentanti sociali non possono continuare ad agire processualmente in nome della società estinta, salvo i diversi poteri e legittimazioni riconosciuti personalmente dalla legge in capo ai soci o ai liquidatori.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non è un ulteriore grado di giudizio e non può essere utilizzata per contestare valutazioni giuridiche, interpretazioni degli atti o decisioni ritenute semplicemente errate.
- Per integrare l'errore revocatorio occorre una falsa percezione materiale e immediatamente evidente di un fatto risultante dagli atti, non una diversa ricostruzione della situazione processuale o societaria.
- La legittimazione processuale deve sussistere al momento della proposizione del ricorso: se una società è già stata cancellata dal registro delle imprese, il precedente liquidatore non può agire automaticamente in suo nome.
- La circostanza che la società fosse ancora esistente al momento della verifica fiscale o dell'emissione dell'atto non conserva, da sola, la capacità processuale della società dopo la sua estinzione.
- Il socio o il liquidatore di una società estinta deve far valere, se ne ricorrono i presupposti, una propria autonoma posizione giuridica e non può limitarsi a qualificarsi come rappresentante della società cancellata.
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