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Sentenza

Sentenza del 29/06/2018 n. 3027 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Società cancellata - Ultrattività - Responsabilità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la pretesa responsabilità della società estinta e dei suoi liquidatori per debiti tributari, in relazione agli effetti della cancellazione dal registro delle imprese e alla presunta ultrattività quinquennale prevista dall'art. 28 del d.lgs. 175/2014. Si contestava inoltre l'applicazione della responsabilità dei liquidatori prevista dall'art. 36 del d.P.R. 602/1973, in assenza della prova dei presupposti richiesti dalla norma.

La decisione

La pretesa è stata ritenuta non fondata. L'art. 28 del d.lgs. 175/2014 è stato qualificato come norma innovativa, priva di efficacia retroattiva; pertanto, non può essere applicato a cancellazioni anteriori alla sua entrata in vigore per estendere la responsabilità o gli effetti dell'estinzione societaria. Inoltre, la responsabilità dei liquidatori ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 602/1973 non opera automaticamente, ma richiede la dimostrazione concreta dei presupposti previsti dalla disposizione, inclusi i fatti rilevanti sulla destinazione dell'attivo e sulla violazione degli obblighi del liquidatore.

Norme richiamate

  • Art. 28 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    La norma prevede una disciplina di ultrattività degli effetti della cancellazione della società, ai fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione.

    La disposizione ha portata innovativa e non retroattiva. Può quindi applicarsi solo alle cancellazioni e alle fattispecie successive alla sua entrata in vigore, senza estendere retroattivamente la responsabilità della società o dei suoi rappresentanti.

  • Art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La responsabilità dei liquidatori per imposte dovute dalla società estinta è subordinata alla sussistenza dei presupposti previsti dalla disposizione.

    La responsabilità del liquidatore non è automatica per il solo fatto di aver ricoperto tale carica. L'Amministrazione deve provare i presupposti normativi, tra cui la percezione o distribuzione di attività sociali e la violazione degli obblighi connessi alla liquidazione.

Massime di principio

  • Una norma che introduce una nuova forma di ultrattività o responsabilità non può essere applicata retroattivamente, salvo un'espressa previsione legislativa.
  • La cancellazione della società produce l'estinzione dell'ente secondo la disciplina applicabile al momento della cancellazione; eventuali regole successive più gravose non possono normalmente incidere su situazioni già esaurite.
  • La responsabilità personale del liquidatore richiede una prova specifica dei presupposti di legge e non può essere affermata sulla base della sola qualità di liquidatore.
  • In una controversia tributaria, l'Amministrazione deve dimostrare sia l'esistenza del debito sia il fatto costitutivo della responsabilità personale del liquidatore, inclusa l'eventuale attribuzione di somme o beni sociali.
  • Quando mancano la prova della distribuzione dell'attivo o di una condotta contraria agli obblighi di liquidazione, la responsabilità del liquidatore ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 602/1973 non può essere riconosciuta.

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