Sentenza del 29/06/2018 n. 3027 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Società cancellata - Ultrattività - Responsabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la pretesa responsabilità della società estinta e dei suoi liquidatori per debiti tributari, in relazione agli effetti della cancellazione dal registro delle imprese e alla presunta ultrattività quinquennale prevista dall'art. 28 del d.lgs. 175/2014. Si contestava inoltre l'applicazione della responsabilità dei liquidatori prevista dall'art. 36 del d.P.R. 602/1973, in assenza della prova dei presupposti richiesti dalla norma.
La decisione
La pretesa è stata ritenuta non fondata. L'art. 28 del d.lgs. 175/2014 è stato qualificato come norma innovativa, priva di efficacia retroattiva; pertanto, non può essere applicato a cancellazioni anteriori alla sua entrata in vigore per estendere la responsabilità o gli effetti dell'estinzione societaria. Inoltre, la responsabilità dei liquidatori ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 602/1973 non opera automaticamente, ma richiede la dimostrazione concreta dei presupposti previsti dalla disposizione, inclusi i fatti rilevanti sulla destinazione dell'attivo e sulla violazione degli obblighi del liquidatore.
Norme richiamate
Art. 28 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
La norma prevede una disciplina di ultrattività degli effetti della cancellazione della società, ai fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione.
La disposizione ha portata innovativa e non retroattiva. Può quindi applicarsi solo alle cancellazioni e alle fattispecie successive alla sua entrata in vigore, senza estendere retroattivamente la responsabilità della società o dei suoi rappresentanti.
Art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La responsabilità dei liquidatori per imposte dovute dalla società estinta è subordinata alla sussistenza dei presupposti previsti dalla disposizione.
La responsabilità del liquidatore non è automatica per il solo fatto di aver ricoperto tale carica. L'Amministrazione deve provare i presupposti normativi, tra cui la percezione o distribuzione di attività sociali e la violazione degli obblighi connessi alla liquidazione.
Massime di principio
- Una norma che introduce una nuova forma di ultrattività o responsabilità non può essere applicata retroattivamente, salvo un'espressa previsione legislativa.
- La cancellazione della società produce l'estinzione dell'ente secondo la disciplina applicabile al momento della cancellazione; eventuali regole successive più gravose non possono normalmente incidere su situazioni già esaurite.
- La responsabilità personale del liquidatore richiede una prova specifica dei presupposti di legge e non può essere affermata sulla base della sola qualità di liquidatore.
- In una controversia tributaria, l'Amministrazione deve dimostrare sia l'esistenza del debito sia il fatto costitutivo della responsabilità personale del liquidatore, inclusa l'eventuale attribuzione di somme o beni sociali.
- Quando mancano la prova della distribuzione dell'attivo o di una condotta contraria agli obblighi di liquidazione, la responsabilità del liquidatore ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 602/1973 non può essere riconosciuta.
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