Sentenza del 29/06/2018 n. 3018 - Comm. Trib. Prov. Milano
Alternatività IVA/Registro - Illegittimità - Contrasto con la normativa comunitaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha accolto la contestazione, ritenendo illegittima l'applicazione dell'imposta di registro dell'1% quando il canone di locazione dell'immobile strumentale è già soggetto a IVA. L'imposta di registro non può operare come ulteriore prelievo sul volume d'affari se presenta una natura analoga a quella dell'IVA e viola quindi il principio comunitario di alternatività.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale dell'1% sui canoni di locazione di immobili strumentali già assoggettati a IVA. Secondo il ricorrente, tale imposizione, derogando al principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, introduce un'imposta ulteriore sul volume d'affari con caratteristiche sostanzialmente analoghe all'IVA, in contrasto con l'art. 401 della Direttiva 2006/112/CE.
Norme richiamate
Art. 401 della Direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre imposte, diritti e tasse che non abbiano carattere di imposta sul volume d'affari, purché il loro pagamento non dia luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.
La norma è stata interpretata nel senso che gli Stati membri non possono introdurre o applicare imposte aventi natura sostanzialmente analoga all'IVA. L'imposta di registro proporzionale sul canone già assoggettato a IVA è stata considerata incompatibile con tale divieto.
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
Quando un'operazione è soggetta a IVA, l'imposta di registro non può essere applicata in misura proporzionale come ulteriore imposizione sul medesimo corrispettivo, salvo specifiche ipotesi compatibili con il diritto dell'Unione europea.
Massime di principio
- Per una stessa operazione economica già assoggettata a IVA, l'applicazione di un'imposta di registro proporzionale sul medesimo corrispettivo deve essere verificata alla luce del principio di alternatività e del diritto dell'Unione europea.
- Un tributo formalmente qualificato come imposta di registro può risultare incompatibile con l'art. 401 della Direttiva 2006/112/CE se, per struttura e modalità di applicazione, grava sul volume d'affari in modo analogo all'IVA.
- In caso di locazione di immobili strumentali soggetta a IVA, l'imposta di registro proporzionale dell'1% sul canone può essere contestata quando determini una duplicazione impositiva sostanzialmente equivalente a quella vietata dalla normativa comunitaria.
- La compatibilità dell'imposizione deve essere valutata non solo sulla base del nome del tributo, ma considerando il suo effetto economico, la generalità dell'applicazione, la proporzionalità al corrispettivo e il collegamento con l'attività economica.
Testo integrale
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