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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33773/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per correzione di errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di Cassazione che aveva rigettato il ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna (17/12/2020) che aveva confermato la condanna per estorsione aggravata e simulazione di reato. Il ricorrente denuncia due presunti errori di fatto: (1) la Corte d'appello avrebbe erroneamente dichiarato tardivi i motivi aggiunti di gravame (violazione dell'art. 585, comma 4 c.p.p.) e non avrebbe motivato su di essi; la difesa sostiene che i motivi aggiunti erano tempestivi e specifici, con indicazione degli elementi probatori richiesti e della loro rilevanza; (2) la Corte di cassazione avrebbe confermato l'applicazione delle aggravanti previste dall'art. 629 secondo comma in relazione all'art. 628 terzo comma nn. 1) e 3) nonostante non fosse contestata la partecipazione ad associazione mafiosa e l'azione fosse stata posta in essere in concorso con solo due soggetti (non con almeno cinque).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'errore di fatto sindacabile con l'art. 625-bis c.p.p. sia solo quello con causa identificabile in una "fuorviata rappresentazione percettiva"; non rientrano nell'ambito del rimedio gli errori di valutazione giuridica o di giudizio. Sul primo motivo, la Corte ha spiegato che non ha implicitamente riconosciuto la tempestività dei motivi aggiunti ma ha invece valutato che, anche a prescindere dalla tempestività, essi erano aspecifici e non decisivi: si tratta di una valutazione giuridico-critica non insinuabile come errore percettivo. Sul secondo motivo, la Corte ha osservato che la questione relativa ai termini dell'imputazione e alla configurabilità delle aggravanti non era stata sollevata nell'originario ricorso per cassazione e costituisce materia di fatto/diritto/rito non sindacabile con il rimedio straordinario; inoltre non era rilevabile d'ufficio. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il proponente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis, cod. proc. pen.

    ricorso straordinario per errore di fatto

    Il rimedio è limitato agli errori di fatto derivanti da una "fuorviata rappresentazione percettiva"; non sindaca errori di giudizio o valutazioni giuridiche

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    contestazione sulla tardività dei motivi aggiunti di gravame

    La valutazione sulla tempestività e sulla decisività dei motivi aggiunti richiede che siano specificati contenuto e rilevanza; la corte ha ritenuto i motivi aspecifici e non decisivi, decisione di carattere valutativo non sindacabile con il rimedio straordinario

  • art. 629, secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, nn. 1) e 3), cod. pen.

    conferma della condanna per estorsione aggravata

    La doglianza concernente l'applicabilità delle aggravanti e i termini dell'imputazione è questione di fatto/diritto non sollevata in sede di ricorso per cassazione; pertanto non esaminabile nel ricorso straordinario per errore di fatto

  • art. 616, cod. proc. pen.

    conseguenze dell'inammissibilità del ricorso

    L'inammissibilità comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha fissato la somma in euro 3.000

  • Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015 (Moroni), Rv. 263686

    giurisprudenza citata sulla nozione di errore di fatto

    Precedente che stabilisce il principio secondo cui l'errore di fatto sindacabile è solo quello con causa in una fuorviata rappresentazione percettiva, escludendo gli errori di giudizio

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    riferimento sulla condanna pecuniaria per inammissibilità

    Richiamata per sostenere l'applicazione della sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) anche quando non sussista assenza di colpa del proponente

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo se l'errore denunciato è chiaramente un errore percettivo degli elementi di fatto ("fuorviata rappresentazione percettiva"); errori di valutazione giuridica o di giudizio non sono rimediabili con questo strumento
  • Questioni che non siano state sollevate nel processo originario o nell'originario ricorso per cassazione, e che non siano rilevabili d'ufficio, non possono essere introdotte e censurate tramite ricorso straordinario per errore di fatto
  • Quando si deduce la tardività o la rilevanza di motivi aggiunti d'appello è essenziale specificare il contenuto, la decisività e gli elementi di prova richiesti: la mancata specificazione può portare a valutazioni di aspecificità non sindacabili in sede straordinaria
  • Controversie relative all'esatta formulazione dell'imputazione e alla configurabilità di aggravanti devono essere affrontate tempestivamente nei gradi ordinari di giudizio e nella cassazione; se non sollevate, non saranno riesaminate nel rimedio straordinario
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e pagamento di somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.); la palese inconsistenza delle doglianze può aggravare la sanzione

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