Cassazione Penale, Sentenza n. 33773/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per correzione di errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di Cassazione che aveva rigettato il ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna (17/12/2020) che aveva confermato la condanna per estorsione aggravata e simulazione di reato. Il ricorrente denuncia due presunti errori di fatto: (1) la Corte d'appello avrebbe erroneamente dichiarato tardivi i motivi aggiunti di gravame (violazione dell'art. 585, comma 4 c.p.p.) e non avrebbe motivato su di essi; la difesa sostiene che i motivi aggiunti erano tempestivi e specifici, con indicazione degli elementi probatori richiesti e della loro rilevanza; (2) la Corte di cassazione avrebbe confermato l'applicazione delle aggravanti previste dall'art. 629 secondo comma in relazione all'art. 628 terzo comma nn. 1) e 3) nonostante non fosse contestata la partecipazione ad associazione mafiosa e l'azione fosse stata posta in essere in concorso con solo due soggetti (non con almeno cinque).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'errore di fatto sindacabile con l'art. 625-bis c.p.p. sia solo quello con causa identificabile in una "fuorviata rappresentazione percettiva"; non rientrano nell'ambito del rimedio gli errori di valutazione giuridica o di giudizio. Sul primo motivo, la Corte ha spiegato che non ha implicitamente riconosciuto la tempestività dei motivi aggiunti ma ha invece valutato che, anche a prescindere dalla tempestività, essi erano aspecifici e non decisivi: si tratta di una valutazione giuridico-critica non insinuabile come errore percettivo. Sul secondo motivo, la Corte ha osservato che la questione relativa ai termini dell'imputazione e alla configurabilità delle aggravanti non era stata sollevata nell'originario ricorso per cassazione e costituisce materia di fatto/diritto/rito non sindacabile con il rimedio straordinario; inoltre non era rilevabile d'ufficio. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il proponente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis, cod. proc. pen.
ricorso straordinario per errore di fatto
Il rimedio è limitato agli errori di fatto derivanti da una "fuorviata rappresentazione percettiva"; non sindaca errori di giudizio o valutazioni giuridiche
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
contestazione sulla tardività dei motivi aggiunti di gravame
La valutazione sulla tempestività e sulla decisività dei motivi aggiunti richiede che siano specificati contenuto e rilevanza; la corte ha ritenuto i motivi aspecifici e non decisivi, decisione di carattere valutativo non sindacabile con il rimedio straordinario
art. 629, secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, nn. 1) e 3), cod. pen.
conferma della condanna per estorsione aggravata
La doglianza concernente l'applicabilità delle aggravanti e i termini dell'imputazione è questione di fatto/diritto non sollevata in sede di ricorso per cassazione; pertanto non esaminabile nel ricorso straordinario per errore di fatto
art. 616, cod. proc. pen.
conseguenze dell'inammissibilità del ricorso
L'inammissibilità comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha fissato la somma in euro 3.000
Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015 (Moroni), Rv. 263686
giurisprudenza citata sulla nozione di errore di fatto
Precedente che stabilisce il principio secondo cui l'errore di fatto sindacabile è solo quello con causa in una fuorviata rappresentazione percettiva, escludendo gli errori di giudizio
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
riferimento sulla condanna pecuniaria per inammissibilità
Richiamata per sostenere l'applicazione della sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) anche quando non sussista assenza di colpa del proponente
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo se l'errore denunciato è chiaramente un errore percettivo degli elementi di fatto ("fuorviata rappresentazione percettiva"); errori di valutazione giuridica o di giudizio non sono rimediabili con questo strumento
- Questioni che non siano state sollevate nel processo originario o nell'originario ricorso per cassazione, e che non siano rilevabili d'ufficio, non possono essere introdotte e censurate tramite ricorso straordinario per errore di fatto
- Quando si deduce la tardività o la rilevanza di motivi aggiunti d'appello è essenziale specificare il contenuto, la decisività e gli elementi di prova richiesti: la mancata specificazione può portare a valutazioni di aspecificità non sindacabili in sede straordinaria
- Controversie relative all'esatta formulazione dell'imputazione e alla configurabilità di aggravanti devono essere affrontate tempestivamente nei gradi ordinari di giudizio e nella cassazione; se non sollevate, non saranno riesaminate nel rimedio straordinario
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e pagamento di somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.); la palese inconsistenza delle doglianze può aggravare la sanzione
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