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Sentenza

Sentenza n. 471/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento a) della nota del Comune di Pieve a Nievole Prot. 0012034-24/07/2025-G636-PG-0001-00060003-P 1004-1006; b) della nota del Comune di Pieve a Nievole del 23.9.2025 recante Rif. PE n° 5-2025- 6583; c) della nota del Comune di Pieve a Nievole del 30.9.3035 Prot.0015245-30/09/2025; d) della nota del Comune di Pieve a Nievole del 2.10.2025 Prot.0015448-02/10/2025-G636; e) di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente ed in particolare, per quanto occorrer possa e nei limiti dell'interesse: del Regolamento Urbanistico Comunale 2 (RUC2) approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 31/03/2015 e relative varianti ed allegati, nonché del Piano Strutturale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 83 del 22/12/2006 e relative varianti ed elaborati allegati, nelle parti in cui la porzione a nord del lotto di proprietà della ricorrente catastalmente individuato al foglio di mappa 10, p.lla 102 del N.C.E.U. del Comune di Pieve a Nievole, è ricompresa in zona B4 anziché in zona E; e per l'accertamento dell'esenzione in tutto o in parte dal contributo di costruzione per gli interventi oggetto dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria PE n° 5-2025- 6583 e la conseguente applicazione dell'oblazione nella misura del minimo edittale o comunque, in subordine, per l'accertamento della debenza del contributo di costruzione dell'importo che risulterà di giustizia comunque inferiore a quella richiesta dal Comune nei provvedimenti impugnati con conseguente riduzione dell'oblazione; nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente alla restituzione di quanto eventualmente ed indebitamente corrisposto dai ricorrenti nelle more del giudizio.

Giustizia amministrativa202502918

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note comunali relative all’istanza di accertamento di conformità in sanatoria per manufatti destinati al ricovero di cavalli, nella parte concernente il diniego parziale, la quantificazione di oneri e oblazione, la sanzione pecuniaria, i termini per la demolizione e il rigetto dell’istanza di correzione di un presunto errore cartografico dello strumento urbanistico

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari e gestore attività)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti, proprietaria di terreni agricoli e associazione sportiva collegata all’attività di maneggio, hanno impugnato le determinazioni comunali adottate nell’ambito di un’istanza di accertamento di conformità relativa a manufatti per il ricovero di cavalli. Il Comune aveva ritenuto non sanabili alcuni box qualificati come opere precarie temporanee e una scuderia ricadente nel territorio urbanizzato, aveva richiesto oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per euro 55.261,93, una corrispondente oblazione e una sanzione pecuniaria di euro 5.000, oltre a fissare termini per le integrazioni e la demolizione. Le ricorrenti hanno dedotto: 1) contraddittorietà tra la qualificazione delle opere come non onerose nel procedimento sanzionatorio e la richiesta di contributo nel procedimento di sanatoria; 2) applicabilità dell’esenzione dal contributo di costruzione per interventi in zona agricola funzionali alla conduzione del fondo e alle esigenze dell’imprenditore agricolo; 3) riconducibilità dell’allevamento di cavalli, anche destinati al maneggio, all’attività agricola; 4) in subordine, applicabilità del principio di indifferenza urbanistica alle associazioni sportive dilettantistiche e rilevanza del carattere non durevole delle opere; 5) erronea quantificazione del contributo; 6) illegittimità del rigetto dell’istanza di correzione di un presunto errore materiale nella cartografia urbanistica, che aveva incluso una porzione dell’azienda agricola nel territorio urbanizzato; 7) violazione del termine di novanta giorni per la demolizione, assumendo che la domanda di sanatoria avesse interrotto e fatto decorrere nuovamente il termine; 8) natura meramente comunicativa e mancata comunicazione dei motivi ostativi rispetto al diniego parziale; 9) eccessiva brevità del termine di trenta giorni concesso per la rimozione delle installazioni; 10) illegittimità della sanzione pecuniaria prevista dalla legge regionale per opere realizzate senza permesso di costruire; 11) lesività della comunicazione relativa alla perdita di efficacia della SCIA per l’allevamento dei cavalli.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il primo motivo è stato respinto: per stabilire l’onerosità della sanatoria occorre considerare l’effettiva natura delle opere descritta nell’istanza di accertamento di conformità, non la diversa qualificazione adottata dall’amministrazione in un distinto procedimento sanzionatorio; le opere precarie non temporanee erano state ricondotte dalle stesse ricorrenti all’art. 70, comma 3, lett. a), della l.r. Toscana n. 65/2014, disposizione che richiede il permesso di costruire, normalmente oneroso. Sono stati invece accolti i motivi relativi all’esenzione dal contributo e all’errore cartografico. L’allevamento di cavalli destinati al maneggio rientra nell’attività agricola, poiché il concetto di allevamento comprende l’allevamento di animali ai sensi dell’art. 2135 c.c.; la deroga riguarda i cavalli da corsa, il cui allevamento richiede specifiche conoscenze tecniche estranee all’attività propriamente agricola, ma tale circostanza non ricorreva. Conseguentemente, il Comune dovrà rideterminare anche l’oblazione secondo l’art. 209, comma 4, della l.r. Toscana n. 65/2014. Sono stati assorbiti i motivi subordinati sull’indifferenza urbanistica, sulla temporaneità delle opere e sulla quantificazione del contributo. È stato accolto anche il motivo concernente il presunto errore materiale dello strumento urbanistico: ove l’inclusione della porzione aziendale nel territorio urbanizzato sia dovuta a errore materiale, la relativa correzione ai sensi dell’art. 21 della l.r. Toscana n. 65/2014 avrebbe natura ricognitiva e produrrebbe effetti ex tunc, rimuovendo ab origine l’ostacolo alla sanatoria; il Comune dovrà quindi esaminare nel merito l’istanza di correzione. È stato respinto il motivo sui termini di demolizione, poiché la domanda di sanatoria sospende, ma non interrompe, il termine assegnato con l’ordine di demolizione; il termine residuo, sommato alle proroghe concesse dal Comune, era comunque sufficiente. È stato respinto anche il motivo sulla forma dell’atto e sulla mancata comunicazione dei motivi ostativi: la nota costituiva un provvedimento definitivo nella parte negativa, ma l’omissione non ne determinava l’annullabilità trattandosi di esercizio vincolato e avendo le ricorrenti già potuto rappresentare le proprie ragioni. È stato respinto il motivo sulla brevità del termine di rimozione, ritenuto congruo alla luce del tempo complessivamente disponibile. È stato respinto il motivo sulla sanzione pecuniaria, poiché rileva la reale natura delle opere e i box per cavalli richiedono il permesso di costruire salvo prova della loro effettiva temporaneità. Il motivo relativo alla SCIA è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la comunicazione comunale costituiva soltanto un monito riferito a un eventuale futuro inadempimento e non aveva prodotto un effetto immediatamente lesivo. Sono stati annullati gli atti nella parte relativa alla determinazione del contributo e dell’oblazione e nella parte in cui avevano respinto l’istanza di correzione dell’errore materiale; gli atti sono stati confermati per il resto. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 2135 c.c.

    l’attività di impresa agricola comprende in generale “l’allevamento di animali”

    L’allevamento di cavalli destinati al maneggio rientra, in assenza di specifiche caratteristiche proprie dell’allevamento di cavalli da corsa, nell’attività agricola.

  • art. 70, comma 1, l.r. Toscana n. 65/2014

    Richiamato per la qualificazione di alcuni manufatti come opere precarie temporanee.

  • art. 70, comma 3, lett. a), l.r. Toscana n. 65/2014

    Le opere precarie non temporanee indicate nell’istanza sono soggette a permesso di costruire e, salvo esenzione, a contributo di costruzione.

  • art. 188, comma 1, lett. a), l.r. Toscana n. 65/2014

    Prevede l’esenzione dal contributo di costruzione per interventi in zona agricola funzionali alla conduzione del fondo e alle esigenze dell’imprenditore agricolo; la disposizione è stata ritenuta applicabile all’allevamento di cavalli destinati al maneggio.

  • art. 17, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato quale previsione nazionale dell’esenzione dal contributo di costruzione per interventi agricoli funzionali alla conduzione del fondo.

  • art. 209, comma 4, l.r. Toscana n. 65/2014

    Impone la rideterminazione dell’oblazione in conseguenza dell’accertata esenzione dal contributo di costruzione.

  • art. 21, l.r. Toscana n. 65/2014

    La correzione di un errore materiale dello strumento urbanistico ha natura ricognitiva, non innovativa, e produce effetti ex tunc, ove sia accertata l’effettiva esistenza dell’errore.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l’annullabilità dell’atto vincolato quando l’interessato abbia comunque potuto rappresentare le proprie ragioni nel procedimento.

  • art. 196, comma 4-bis, l.r. Toscana n. 65/2014

    La legittimità della sanzione pecuniaria dipende dalla reale natura delle opere abusive; i box per cavalli richiedono il permesso di costruire salvo che sia provata la loro effettiva temporaneità.

Massime di principio

  • Ai fini della determinazione dell’onerosità del rilascio della sanatoria edilizia rileva la natura effettiva delle opere risultante dall’istanza di accertamento di conformità, non la diversa qualificazione eventualmente adottata dall’amministrazione in un distinto procedimento sanzionatorio.
  • L’allevamento di cavalli destinati al maneggio rientra nell’attività agricola riconducibile all’art. 2135 c.c. e beneficia dell’esenzione dal contributo di costruzione prevista per gli interventi funzionali alla conduzione del fondo e alle esigenze dell’imprenditore agricolo; la deroga relativa ai cavalli da corsa non è estensibile agli allevamenti privi delle specifiche caratteristiche tecniche e agonistiche proprie di tale attività.
  • Quando l’inclusione di un’area nel territorio urbanizzato dipende da un errore materiale dello strumento urbanistico, la correzione prevista dalla normativa regionale ha natura ricognitiva e produce effetti ex tunc; l’amministrazione deve quindi esaminare nel merito l’istanza di correzione prima di utilizzare quella classificazione come ostacolo alla sanatoria edilizia.
  • La presentazione di un’istanza di sanatoria edilizia sospende, ma non interrompe, il termine per ottemperare all’ordine di demolizione; alla conclusione del procedimento riprende a decorrere soltanto il periodo residuo, salvo eventuali proroghe concesse dall’amministrazione.
  • La mancata comunicazione dei motivi ostativi non comporta l’annullabilità di un provvedimento vincolato quando l’interessato abbia avuto modo, nelle fasi procedimentali precedenti o successive, di sottoporre all’amministrazione le proprie deduzioni e non dimostri che l’esito avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioContributo di costruzione e oneriPiani regolatori e variantiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiEffetto conformativo e riedizione del potere

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