Cassazione Penale, Sentenza n. 00927/2026 del 09/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le loro condanne per bancarotta fraudolenta (per operazioni dolose e, per Arena, anche documentale). Le doglianze principali: (1) per Cosentini, l'errato diniego della sospensione condizionale in ragione di una precedente condanna che il Tribunale di Cosenza aveva poi dichiarato estinta; (2) per entrambi, mancata individuazione concreta delle "operazioni dolose" contestate e vizio di nesso causale tra le omissioni (principalmente mancati pagamenti tributari) e il fallimento, nonché errata qualificazione giuridica dei fatti (si sarebbe trattato al più di bancarotta semplice o preferenziale, o di autofinanziamento finalizzato a pagare stipendi). Arena contestava anche la qualificazione di bancarotta documentale sostenendo mancanza del dolo specifico relativo all'occultamento o distruzione delle scritture.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che: (a) l'estinzione del reato ai sensi di provvedimenti anteriori non elimina automaticamente tutti gli effetti penali ostativi al beneficio della sospensione condizionale; (b) la Corte territoriale aveva adeguatamente e specificamente ricostruito le omissioni negli oneri fiscali e previdenziali imputabili a ciascun amministratore, l'entità degli importi e l'incidenza causale di tali omissioni sul dissesto; (c) è sufficiente il dolo generico (coscienza e volontà delle operazioni e prevedibilità del dissesto) per configurare la bancarotta per operazioni dolose; (d) la tesi difensiva secondo cui i mancati versamenti sarebbero serviti a pagare stipendi non era provata. Conseguentemente sono state confermate le condanne come rideterminate in sede di appello (Cosentini: 1 anno e 4 mesi; Arena: 2 anni, con beneficio della sospensione condizionale riconosciuto in appello) e condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 167 cod. pen.
L'estinzione del reato ex art.167 non comporta automaticamente l'estinzione di tutti gli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti; quindi non necessariamente viene meno l'ostacolo al riconoscimento di benefici come la sospensione condizionale, salvo che il provvedimento sia espresso nel senso opposto.
art. 172 cod. pen.
Riferimento normativo richiamato nella materia dell'estinzione e delle relative conseguenze procedurali; la Corte conferma che l'eventuale declaratoria di estinzione non travolge gli effetti penali non compresi nel provvedimento.
art. 676 cod. proc. pen.
Norma procedurale utilizzata per l'incidente di esecuzione volto alla dichiarazione di estinzione; la Corte ricorda i limiti degli effetti di tali pronunce rispetto agli ulteriori effetti penali.
art. 216 legge fallimentare (R.D. 267/1942)
Norma che disciplina la bancarotta fraudolenta per operazioni dolose; la Corte conferma che possono rientrarvi anche omissioni sistematiche nei pagamenti tributari e previdenziali quando siano scelte consapevoli idonee a prevedere il dissesto.
art. 219 legge fallimentare
Richiamata per la definizione e le conseguenze delle diverse figure di bancarotta; la Corte conferma la corretta applicazione ai fatti oggetto del processo.
art. 223 legge fallimentare
Prevede, tra le altre, le operazioni dolose che possono integrare bancarotta; la Corte condivide la giurisprudenza secondo cui il sistematico inadempimento degli obblighi fiscali può costituire operazione dolosa ai sensi di questa norma.
art. 224 legge fallimentare
Richiamata nella discussione sulle diverse qualificazioni (semplice, preferenziale, documentale); la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in bancarotta fraudolenta alla luce delle specifiche condotte e del dolo.
art. 41 cod. pen.
Principio del concorso di cause: la presenza di altri fattori sopravvenuti non esclude il nesso causale tra le operazioni dolose e il fallimento, né impedisce l'imputazione quando l'operazione abbia contribuito al dissesto.
art. 67, comma 3 legge fallimentare
Citata dalla difesa per sostenere che i pagamenti ai dipendenti non sono soggetti a revocatoria fallimentare; la Corte osserva però che la destinazione di risorse a salari deve essere provata e non è di per sé sufficiente a escludere la rilevanza penale delle omissioni fiscali sistematiche.
Massime di principio
- L'omissione sistematica e prolungata dei pagamenti tributari e previdenziali, se decisa consapevolmente dall'amministratore, può integrare "operazioni dolose" e quindi bancarotta fraudolenta: non è necessario dimostrare il dolo specifico volto a causare il fallimento, è sufficiente il dolo generico (coscienza e volontà dell'operazione e prevedibilità del dissesto).
- La prova offerta dalla difesa (es. che le somme sono state impiegate per pagare stipendi) deve essere concreta e idonea: mere deduzioni o documentazione parziale/inerente non è sufficiente a escludere la rilevanza penale delle omissioni.
- La dichiarazione di estinzione di una precedente condanna non elimina automaticamente tutti gli effetti penali che possono ostare a benefici (come la sospensione condizionale), salvo che il provvedimento abbia operato espressamente su quegli effetti; pertanto le questioni relative ai benefici vanno valutate con attenzione alla portata formale dell'atto estintivo.
- Il nesso di causalità tra operazioni dolose e fallimento non è escluso dalla concorrenza di cause successive: è sufficiente che le operazioni dolose abbiano contribuito in modo prevedibile al dissesto anche se altri eventi hanno poi aggravato o determinato il fallimento.
- La qualificazione come bancarotta preferenziale o semplice richiede una valutazione fattuale circostanziata: la mera finalità di mantenere in vita l'impresa non esclude automaticamente l'illiceità se la scelta gestionale ha consistito in una sistematica sottrazione di risorse a creditori 'protetti' (erario, enti previdenziali).
- L'omessa tenuta o la distruzione delle scritture contabili integra bancarotta documentale quando risulti diretta a celare operazioni illecite o a rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale a danno dei creditori; serve prova dell'incompatibilità della condotta con la buona fede e della finalità di ostacolo.
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