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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00927/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le loro condanne per bancarotta fraudolenta (per operazioni dolose e, per Arena, anche documentale). Le doglianze principali: (1) per Cosentini, l'errato diniego della sospensione condizionale in ragione di una precedente condanna che il Tribunale di Cosenza aveva poi dichiarato estinta; (2) per entrambi, mancata individuazione concreta delle "operazioni dolose" contestate e vizio di nesso causale tra le omissioni (principalmente mancati pagamenti tributari) e il fallimento, nonché errata qualificazione giuridica dei fatti (si sarebbe trattato al più di bancarotta semplice o preferenziale, o di autofinanziamento finalizzato a pagare stipendi). Arena contestava anche la qualificazione di bancarotta documentale sostenendo mancanza del dolo specifico relativo all'occultamento o distruzione delle scritture.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che: (a) l'estinzione del reato ai sensi di provvedimenti anteriori non elimina automaticamente tutti gli effetti penali ostativi al beneficio della sospensione condizionale; (b) la Corte territoriale aveva adeguatamente e specificamente ricostruito le omissioni negli oneri fiscali e previdenziali imputabili a ciascun amministratore, l'entità degli importi e l'incidenza causale di tali omissioni sul dissesto; (c) è sufficiente il dolo generico (coscienza e volontà delle operazioni e prevedibilità del dissesto) per configurare la bancarotta per operazioni dolose; (d) la tesi difensiva secondo cui i mancati versamenti sarebbero serviti a pagare stipendi non era provata. Conseguentemente sono state confermate le condanne come rideterminate in sede di appello (Cosentini: 1 anno e 4 mesi; Arena: 2 anni, con beneficio della sospensione condizionale riconosciuto in appello) e condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 167 cod. pen.

    L'estinzione del reato ex art.167 non comporta automaticamente l'estinzione di tutti gli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti; quindi non necessariamente viene meno l'ostacolo al riconoscimento di benefici come la sospensione condizionale, salvo che il provvedimento sia espresso nel senso opposto.

  • art. 172 cod. pen.

    Riferimento normativo richiamato nella materia dell'estinzione e delle relative conseguenze procedurali; la Corte conferma che l'eventuale declaratoria di estinzione non travolge gli effetti penali non compresi nel provvedimento.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Norma procedurale utilizzata per l'incidente di esecuzione volto alla dichiarazione di estinzione; la Corte ricorda i limiti degli effetti di tali pronunce rispetto agli ulteriori effetti penali.

  • art. 216 legge fallimentare (R.D. 267/1942)

    Norma che disciplina la bancarotta fraudolenta per operazioni dolose; la Corte conferma che possono rientrarvi anche omissioni sistematiche nei pagamenti tributari e previdenziali quando siano scelte consapevoli idonee a prevedere il dissesto.

  • art. 219 legge fallimentare

    Richiamata per la definizione e le conseguenze delle diverse figure di bancarotta; la Corte conferma la corretta applicazione ai fatti oggetto del processo.

  • art. 223 legge fallimentare

    Prevede, tra le altre, le operazioni dolose che possono integrare bancarotta; la Corte condivide la giurisprudenza secondo cui il sistematico inadempimento degli obblighi fiscali può costituire operazione dolosa ai sensi di questa norma.

  • art. 224 legge fallimentare

    Richiamata nella discussione sulle diverse qualificazioni (semplice, preferenziale, documentale); la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in bancarotta fraudolenta alla luce delle specifiche condotte e del dolo.

  • art. 41 cod. pen.

    Principio del concorso di cause: la presenza di altri fattori sopravvenuti non esclude il nesso causale tra le operazioni dolose e il fallimento, né impedisce l'imputazione quando l'operazione abbia contribuito al dissesto.

  • art. 67, comma 3 legge fallimentare

    Citata dalla difesa per sostenere che i pagamenti ai dipendenti non sono soggetti a revocatoria fallimentare; la Corte osserva però che la destinazione di risorse a salari deve essere provata e non è di per sé sufficiente a escludere la rilevanza penale delle omissioni fiscali sistematiche.

Massime di principio

  • L'omissione sistematica e prolungata dei pagamenti tributari e previdenziali, se decisa consapevolmente dall'amministratore, può integrare "operazioni dolose" e quindi bancarotta fraudolenta: non è necessario dimostrare il dolo specifico volto a causare il fallimento, è sufficiente il dolo generico (coscienza e volontà dell'operazione e prevedibilità del dissesto).
  • La prova offerta dalla difesa (es. che le somme sono state impiegate per pagare stipendi) deve essere concreta e idonea: mere deduzioni o documentazione parziale/inerente non è sufficiente a escludere la rilevanza penale delle omissioni.
  • La dichiarazione di estinzione di una precedente condanna non elimina automaticamente tutti gli effetti penali che possono ostare a benefici (come la sospensione condizionale), salvo che il provvedimento abbia operato espressamente su quegli effetti; pertanto le questioni relative ai benefici vanno valutate con attenzione alla portata formale dell'atto estintivo.
  • Il nesso di causalità tra operazioni dolose e fallimento non è escluso dalla concorrenza di cause successive: è sufficiente che le operazioni dolose abbiano contribuito in modo prevedibile al dissesto anche se altri eventi hanno poi aggravato o determinato il fallimento.
  • La qualificazione come bancarotta preferenziale o semplice richiede una valutazione fattuale circostanziata: la mera finalità di mantenere in vita l'impresa non esclude automaticamente l'illiceità se la scelta gestionale ha consistito in una sistematica sottrazione di risorse a creditori 'protetti' (erario, enti previdenziali).
  • L'omessa tenuta o la distruzione delle scritture contabili integra bancarotta documentale quando risulti diretta a celare operazioni illecite o a rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale a danno dei creditori; serve prova dell'incompatibilità della condotta con la buona fede e della finalità di ostacolo.

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