Sentenza n. 2114/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore di Agrigento di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, incensurato e privo di precedenti penali o di polizia, ha impugnato il diniego della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Il provvedimento era motivato dalla frequentazione, in un episodio di controllo del 20 dicembre 2021, di un soggetto gravato da precedenti, nonché dal contesto familiare e ambientale: una familiare convivente era stata segnalata per ingiuria e violenza privata; il padre era stato arrestato per porto e detenzione di arma clandestina e munizioni ed era stato coinvolto in episodi con armi da fuoco, pur essendo stato riabilitato nel 2010; altri familiari risultavano gravati da precedenti anche gravi e da misure di prevenzione; inoltre, il padre e il ricorrente vivevano nello stesso Comune e in abitazioni molto vicine. Il ricorrente ha dedotto: omessa adeguata considerazione della propria incensuratezza; difetto di motivazione e istruttoria quanto ai precedenti del padre, in ragione della riabilitazione; violazione degli artt. 1 e 43 T.U.L.P.S. ed eccesso di potere per avere valorizzato il mero rapporto di parentela senza esaminare la condotta personale; irrilevanza della frequentazione, asseritamente occasionale, di un soggetto controindicato. In giudizio ha inoltre richiamato l’assunzione presso Poste Italiane, il conseguente allontanamento dal contesto familiare e l’archiviazione del procedimento a carico della sorella.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e confermato il diniego. Ha ritenuto che il provvedimento esprimesse una motivazione effettiva, non stereotipata né apparente, fondata su una pluralità di elementi convergenti e puntualmente emergenti dall’istruttoria. L’incensuratezza del richiedente non imponeva il rilascio del titolo, poiché l’autorità di pubblica sicurezza può formulare un giudizio prognostico complessivo sull’affidabilità, tenendo conto anche delle frequentazioni e del contesto familiare e ambientale. La riabilitazione del padre incide sugli effetti penali della condanna, ma non rende automaticamente irrilevanti i fatti storici, che possono essere valutati nel giudizio discrezionale di affidabilità, soprattutto per la natura dei reati concernenti armi, il coinvolgimento in episodi con armi da fuoco e la prossimità abitativa. Non era necessaria una motivazione rafforzata, poiché il diniego non si fondava esclusivamente sui precedenti del padre, ma su una pluralità di circostanze autonome. Le sopravvenienze successive al diniego, tra cui l’assunzione presso Poste Italiane e l’allontanamento dal contesto familiare, non potevano essere considerate nello scrutinio di legittimità, da compiere con riferimento alla situazione esistente alla data dell’atto. Anche l’archiviazione del procedimento relativo alla sorella non era decisiva, poiché non neutralizzava il complessivo quadro istruttorio. Il giudice ha ribadito che il potere dell’autorità di pubblica sicurezza è ampiamente discrezionale e preventivo: non occorre l’accertamento di un abuso effettivo delle armi, essendo sufficiente un rischio anche solo potenziale desumibile da elementi concreti. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento, non ravvisati nel caso concreto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 699 c.p.
generale divieto relativo al porto e alla detenzione di armi, rispetto al quale il rilascio della licenza costituisce eccezione
Il titolo di porto d’armi non costituisce espressione di un diritto soggettivo pieno, ma un’eccezione al generale divieto; il rilascio presuppone quindi un giudizio di assoluta affidabilità.
art. 1 T.U.L.P.S.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei titoli di polizia; il giudice ha ritenuto legittimo l’esercizio del potere discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza.
art. 43 T.U.L.P.S.
La norma è stata invocata dal ricorrente, ma il diniego è stato ritenuto compatibile con il potere dell’autorità di valutare complessivamente l’affidabilità del richiedente e il rischio potenziale di abuso delle armi.
art. 10-bis l. 241/1990
La Questura ha comunicato all’interessato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prima dell’adozione del diniego definitivo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio di una licenza di porto o detenzione di armi, l’autorità di pubblica sicurezza esercita un ampio potere discrezionale e preventivo, fondato su un giudizio prognostico di affidabilità del richiedente; non è necessario dimostrare un abuso effettivo delle armi, essendo sufficiente un rischio anche solo potenziale desumibile da elementi concreti.
- Il giudizio di affidabilità per il rilascio di un titolo in materia di armi può fondarsi su una valutazione complessiva del contesto personale, familiare, relazionale e ambientale del richiedente, comprese frequentazioni e circostanze relative a familiari o conviventi, quando siano gravi, coerenti e adeguatamente motivate.
- La riabilitazione penale di un familiare non rende automaticamente irrilevanti, ai fini del giudizio amministrativo di affidabilità, i fatti storici posti a base della condanna; tali fatti possono concorrere alla valutazione prognostica se considerati insieme ad altri elementi concreti, specie quando riguardino reati in materia di armi e sussista prossimità abitativa o relazionale.
- L’incensuratezza del richiedente non determina automaticamente il diritto al rilascio della licenza di porto d’armi e deve essere valutata insieme agli ulteriori elementi istruttori rilevanti per la sicurezza pubblica.
- Lo scrutinio di legittimità del diniego deve essere compiuto con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione dell’atto; fatti sopravvenuti, quali un nuovo lavoro o l’allontanamento dal contesto familiare, non possono sanare retroattivamente l’eventuale illegittimità né incidere sulla valutazione originaria.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul giudizio prognostico dell’autorità di pubblica sicurezza è circoscritto alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa in assenza di tali vizi.
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