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Sentenza

Sentenza del 18/11/2022 n. 34003 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava la destituzione irrogatagli dall'amministrazione scolastica a seguito della riapertura del procedimento disciplinare conseguente alla condanna penale definitiva per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), chiedendone la declaratoria di illegittimità per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 297/1994 (art. 498 lett. a) e art. 496), lamentando l'irragionevolezza e sproporzione della sanzione e la negazione del diritto di salvaguardia del posto di lavoro.

La decisione

La Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Sondrio rigettando la domanda di A.A. La Corte ha ritenuto corretta e congruamente motivata la valutazione sulla gravità della violazione e sull'adeguatezza della sanzione espulsiva, posto che la condanna per associazione mafiosa (pena di anni 10 e mesi 4) con la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici — che diventa perpetua se la reclusione è pari o superiore a 5 anni ai sensi dell'art. 29 c.p., comma 1 — determina rilevante pregiudizio del rapporto fiduciario scuola-famiglia e grave discredito per l'amministrazione. La Corte ha altresì richiamato la reiterazione degli illeciti come parametro aggravante. Il ricorso per cassazione è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e ad ulteriori contributi secondo il D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione)

    art. 498 lett. a), art. 496

    Le norme disciplinari del personale docente autorizzano sanzioni connesse alla perdita del vincolo fiduciario; la Corte ha ritenuto applicabili le disposizioni che prevedono la destituzione per fatti che compromettono l'esercizio delle funzioni e l'onore del servizio.

  • Codice penale

    art. 416-bis (associazione di tipo mafioso), art. 29 c.p., comma 1

    La condanna per 416-bis integra fatto gravissimo che, unitamente all'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici, giustifica il venir meno del rapporto fiduciario; art. 29 c.p. rende perpetua l'interdizione se la reclusione è pari o superiore a 5 anni, aggravando gli effetti disciplinari.

  • Codice di procedura civile

    In sede di legittimità è vietato depositare documenti non attinenti a nullità della sentenza o all'ammissibilità del ricorso/controricorso; la Corte ha rigettato la richiesta di produrre documentazione comportamentale tardiva invocando tale divieto.

  • D.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater e 1-bis

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha rilevato l'eventuale obbligo del ricorrente al versamento di un ulteriore importo del contributo unificato previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Una condanna penale definitiva per reati gravi, e in particolare per associazione mafiosa (art. 416-bis), può giustificare la sanzione disciplinare espulsiva nei confronti del personale docente quando venga compromesso il rapporto fiduciario con l'amministrazione e la comunità scolastica.
  • L'applicazione contemporanea della sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, se permanente per effetto della durata della pena (art. 29 c.p.), rafforza la giustificazione della destituzione per perdita di affidamento.
  • Nella valutazione della proporzionalità della sanzione disciplinare il giudice tiene conto non solo della singola condotta ma anche della reiterazione, della gravità intrinseca del reato e del discredito arrecato all'amministrazione pubblica.
  • In sede di legittimità (Corte di Cassazione) non è ammesso il deposito di documentazione nuova che non riguardi nullità della sentenza o l'ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.); la presenza personale del ricorrente non è necessaria.
  • La tutela del posto di lavoro (salvaguardia) può esistere solo se la sanzione disciplinare non risulti proporzionata alla gravità della violazione e non determini un legittimo venir meno del vincolo fiduciario; in presenza di reati che incidono sull'onore e sulla funzione pubblica, la salvaguardia è meno probabile.

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