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Parere

Parere n. 581/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, avverso provvedimento -OMISSIS- del 30.04.2020 di diniego concessione della cittadinanza italiana;

Giustizia amministrativa202500856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato il 30 aprile 2020 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana, deducendo violazione di legge e violazione ed errata applicazione degli artt. 6, comma 1, lettera c), e 8 della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato sull'emersione, a carico del coniuge convivente, di elementi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica, risultanti da atti classificati riservati. La ricorrente ha contestato l'insufficienza della motivazione, sostenendo che il provvedimento non consentisse di conoscere gli elementi di fatto posti a fondamento del pericolo per la sicurezza nazionale e del conseguente diniego. Il Ministero dell'interno ha sostenuto la prevalenza della tutela della sicurezza nazionale e l'impossibilità di divulgare gli atti riservati, richiamando la sottrazione all'accesso prevista dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha definito né il rito né il merito del ricorso, ritenendo necessaria un'integrazione istruttoria. Ha disposto che il Ministero dell'interno trasmetta, entro trenta giorni dal ricevimento del parere e con modalità idonee a preservare la riservatezza, una nota sintetica sugli elementi emersi nell'istruttoria amministrativa e sulla reale classificazione dei documenti indicati come riservati. La nota dovrà essere trasmessa in plico sigillato, recante sul frontespizio il numero del ricorso, presso la segreteria della Sezione. La Sezione ha richiamato l'esigenza di assicurare la ragionevole durata anche del ricorso straordinario, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani contro Italia. Ogni decisione in rito e nel merito è stata espressamente riservata.

Osservazioni

Necessità di integrazione istruttoria

Il Collegio ha ritenuto di non poter definire il ricorso senza ulteriori elementi istruttori relativi agli elementi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica posti a fondamento del diniego.

Documenti classificati come riservati

Il Ministero dell'interno deve indicare la reale classificazione dei documenti richiamati nella relazione ministeriale come riservati, nonché illustrare sinteticamente gli elementi emersi nell'istruttoria, adottando modalità idonee a preservarne la riservatezza.

Termine per l'adempimento

L'integrazione istruttoria deve essere trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento del parere, mediante plico sigillato recante sul frontespizio il numero del ricorso e consegnato presso la segreteria della Sezione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente.

  • art. 6, comma 1, lettera c), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    È richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità del diniego, in relazione agli elementi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica.

  • art. 8, legge 5 febbraio 1992, n. 91

    È richiamato dalla ricorrente quale ulteriore parametro normativo del provvedimento impugnato.

  • art. 2, comma 1, lettera d), decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415

    È richiamato dal Ministero per sostenere la sottrazione all'accesso dei documenti contenenti elementi la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti o i terzi.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    le tutele previste dalla Convenzione (e segnatamente l’art. 6 sulla ragionevole durata dei processi) sono riferibili anche al ricorso straordinario

    La garanzia della ragionevole durata del processo si applica anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199

    Il parere è reso nell'ambito del procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sebbene il testo non ne richiami espressamente l'articolo.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, quando il diniego amministrativo è fondato su elementi attinenti alla sicurezza della Repubblica contenuti in documenti riservati, la Sezione può richiedere all'amministrazione un'integrazione istruttoria riservata prima di definire rito e merito.
  • La sottrazione all'accesso degli atti classificati per ragioni di sicurezza nazionale non esclude l'esigenza che l'amministrazione fornisca all'organo consultivo, con modalità idonee a preservarne la riservatezza, una sintesi degli elementi istruttori rilevanti e chiarisca l'effettiva classificazione dei documenti.
  • Nel ricorso straordinario, l'esigenza di tutela della sicurezza nazionale deve essere conciliata con la possibilità per l'organo decidente di disporre degli elementi necessari per verificare la legittimità del provvedimento impugnato.
  • Le garanzie convenzionali relative alla ragionevole durata del processo si applicano anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; gli adempimenti istruttori devono pertanto essere fissati e svolti entro termini coerenti con tale garanzia.

Diniego di cittadinanza italiana fondato su ragioni di sicurezza nazionale

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina straniera contro il diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell'interno il 30 aprile 2020, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Premesse e richiesta

La domanda di cittadinanza era stata presentata il 12 ottobre 2017. Il Ministero aveva respinto l'istanza perché, nel corso dell'istruttoria, erano emersi a carico del coniuge convivente della richiedente elementi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica.

La ricorrente ha chiesto l'annullamento del diniego, deducendo violazione di legge e violazione ed errata applicazione degli artt. 6, comma 1, lettera c), e 8 della legge n. 91/1992. In particolare, ha lamentato che il provvedimento non rendesse conoscibili gli elementi concreti posti a fondamento dell'affermato pericolo per la sicurezza nazionale e non indicasse adeguatamente le ragioni di fatto del diniego.

Posizione del Ministero dell'interno

Il Ministero ha chiesto il rigetto delle censure, sostenendo la prevalenza dell'esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all'interesse della richiedente.

L'amministrazione ha precisato che gli elementi ostativi erano emersi da atti classificati come riservati, la cui divulgazione sarebbe vietata e la cui conoscenza sarebbe sottratta alla disponibilità del privato. Ha inoltre richiamato l'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, secondo cui sono sottratti all'accesso i documenti contenenti elementi la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.

La relazione ministeriale è stata trasmessa alla ricorrente, che non ha formulato specifiche osservazioni.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto di non poter definire il merito del ricorso allo stato degli atti, poiché non disponeva degli elementi istruttori necessari per valutare la vicenda. Non ha quindi assunto alcuna decisione sulle censure della ricorrente, né sulla legittimità del diniego, riservando ogni decisione in rito e nel merito.

Incombenti istruttori

Il Ministero dell'interno è stato incaricato di trasmettere, con modalità idonee a preservare la riservatezza degli atti:

  • una nota che illustri sinteticamente gli elementi emersi nell'istruttoria amministrativa;
  • l'indicazione della reale classificazione dei documenti richiamati nella relazione come "riservati".

La documentazione dovrà essere trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento del parere, in plico sigillato recante sul frontespizio il numero del ricorso e da consegnare presso la segreteria della Sezione.

Ragionevole durata del procedimento

Nel fissare il termine per l'adempimento, la Sezione ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani contro Italia. Da tali pronunce emerge che le garanzie previste dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, compresa quella relativa alla ragionevole durata del processo, sono riferibili anche al ricorso straordinario.

Conclusioni

Il parere ha natura interlocutoria. L'espressione del parere è stata sospesa e sono stati disposti gli adempimenti istruttori indicati, senza accoglimento o rigetto del ricorso. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti o i terzi, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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