Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19573/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il PG ha impugnato la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di ricettazione commesso il 7.8.2013. Il motivo di ricorso è la erronea determinazione del termine di prescrizione: il Tribunale aveva ritenuto spirato il termine ordinario di cui all'art. 157 cod. pen. (otto anni nel caso concreto) senza considerare che l'adozione del decreto di citazione a giudizio del 13.8.2015 interrompeva la prescrizione e che, a seguito delle interruzioni, il termine massimo va calcolato ai sensi dell'art. 161 cod. pen. (dieci anni), termine che alla data della sentenza non era spirato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza del Tribunale di Avezzano e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello de L'Aquila per il giudizio. La Corte ha precisato che l'adozione del decreto di citazione a giudizio interrompe la prescrizione dalla data della sua adozione (non è rilevante la sola notificazione) e, ricominciata la decorrenza, il termine massimo previsto dall'art. 161 cod. pen. (dieci anni) non era ancora spirato alla data della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Individua il termine ordinario di prescrizione del reato (nella specie ritenuto dal Tribunale pari a otto anni); la Cassazione richiede che, nella valutazione della prescrizione, si tengano presenti le interruzioni che ne sospendono o modificano la decorrenza

  • art. 161 cod. pen.

    Fissa il termine massimo di estinzione per il reato che deve essere valutato quando intervengono atti interruttivi; nella fattispecie ha portato al termine massimo di dieci anni, che non era ancora spirato

  • art. 569 comma 4 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nella requisitoria del PG per chiedere l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; disciplina gli effetti della decisione della Corte di Cassazione

  • Cass. Sez. 5, Sent. n. 25033 del 15/07/2020

    Giurisprudenza che afferma la rilevanza, ai fini dell'interruzione della prescrizione, dell'adozione del decreto di citazione a giudizio (e non della sua notificazione)

  • Cass. Sez. 1, Sent. n. 13554 del 26/02/2009

    Ulteriore precedente che conferma l'efficacia interruttiva dell'adozione del decreto di citazione a giudizio

  • Cass. Sez. 4, Sent. n. 13320 del 27/11/2002

    Precedente giurisprudenziale richiamato in tema di effetti interruttivi degli atti processuali sulla prescrizione

Massime di principio

  • L'adozione del decreto di citazione a giudizio interrompe la prescrizione dalla data della sua adozione; non è necessario che sia stata notificata per sortire effetto interruttivo
  • Quando si calcola la prescrizione occorre considerare tutte le interruzioni intervenute: tali interruzioni possono far scattare l'applicazione del termine massimo di cui all'art. 161 cod. pen.
  • Se il giudice di merito dichiara estinto il reato per prescrizione senza aver correttamente valutato le interruzioni e il conseguente termine massimo, la sentenza può essere annullata dalla Cassazione con rinvio per nuovo esame
  • Il pubblico ministero può impugnare la decisione di non procedere per prescrizione quando ritiene errata la computazione dei termini; la Corte di Cassazione può qualificare l'adozione di atti processuali come efficaci ai fini dell'interruzione
  • Nei procedimenti penali è fondamentale documentare e verificare la data di adozione degli atti interruttivi (es. decreto di citazione a giudizio) per una corretta determinazione del decorso della prescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.