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Sentenza

Sentenza del 04/01/2018 n. 81 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Omessa comunicazione variazione dati catastali - Accertamento maggiore imposta - Legittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che l’omessa comunicazione, da parte dell’ente, prevista dall’art. 31, comma 20, della legge n. 289/2002, impedisse l’accertamento della maggiore imposta o facesse decorrere il termine decadenziale quinquennale solo da tale comunicazione. La questione riguarda quindi l’obbligo del contribuente di denunciare la variazione catastale e gli effetti dell’eventuale omissione dell’ente.

La decisione

La pretesa dell’ente è stata ritenuta legittima. L’obbligo del contribuente di presentare la denuncia di variazione discende direttamente dalla sussistenza del presupposto impositivo e non dipende dalla comunicazione dell’ente. L’omessa comunicazione dell’ente incide esclusivamente sulle sanzioni, che non possono essere applicate al contribuente, ma non impedisce l’accertamento della maggiore imposta né determina la decorrenza del termine decadenziale quinquennale previsto per l’omesso pagamento. Il contribuente risulta quindi soccombente quanto all’imposta, mentre l’ente non può pretendere le sanzioni fondate sulla mancata comunicazione.

Norme richiamate

  • Art. 31, comma 20, legge n. 289/2002

    L’omessa comunicazione dell’ente si riflette soltanto sull’applicazione delle sanzioni.

    La comunicazione dell’ente non costituisce il presupposto dell’obbligo tributario del contribuente. La sua omissione può escludere l’applicazione delle sanzioni, ma non elimina l’obbligo di corrispondere la maggiore imposta né modifica, di per sé, la decorrenza del termine decadenziale relativo all’omesso pagamento.

Massime di principio

  • L’obbligo di dichiarare una variazione catastale nasce direttamente dalla legge quando si verifica il presupposto dell’imposta; non è normalmente subordinato a una comunicazione preventiva dell’ente.
  • L’eventuale omissione informativa dell’amministrazione può incidere sulle sanzioni, soprattutto quando abbia impedito al contribuente di conoscere tempestivamente l’adempimento richiesto, ma non esclude automaticamente il tributo principale.
  • Occorre distinguere tra accertamento della maggiore imposta e applicazione delle sanzioni: l’assenza di una comunicazione può rendere illegittime le sanzioni senza rendere illegittimo l’accertamento dell’imposta.
  • Il termine quinquennale previsto per il recupero dell’imposta non decorre necessariamente dalla comunicazione dell’ente, ma va individuato secondo la disciplina applicabile all’omesso pagamento e alla relativa obbligazione tributaria.
  • In casi analoghi è essenziale verificare separatamente il presupposto impositivo, l’adempimento dichiarativo, la tempestività dell’accertamento e la legittimità delle sanzioni.

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