Sentenza del 29/07/2016 n. 15842 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
P.P. aveva percepito nel 1999 un'indennità supplementare per incentivo all'esodo, assoggettata all'aliquota IRPEF piena perché non aveva ancora compiuto 55 anni. Successivamente, la Corte di giustizia dell'Unione europea aveva dichiarato incompatibile con il principio di parità tra uomini e donne la disciplina fiscale che prevedeva un'aliquota ridotta per le sole lavoratrici. Nel 2009 P.P. aveva quindi chiesto il rimborso del 50% dell'imposta versata. L'Agenzia delle Entrate aveva respinto l'istanza perché presentata oltre il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. Le commissioni tributarie avevano ritenuto che il termine decorresse dalla pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia e non dal versamento dell'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente per tardività dell'istanza di rimborso. Ha stabilito che il termine di 48 mesi decorre dalla data del versamento dell'imposta o da quella in cui è stata effettuata la ritenuta, anche quando il pagamento sia avvenuto in applicazione di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea. L'efficacia retroattiva della pronuncia europea non riapre i rapporti ormai esauriti per intervenuta decadenza. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per l'esistenza di contrasti giurisprudenziali precedenti.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 4-bis
prevedeva un trattamento fiscale differenziato dell'indennità di incentivazione all'esodo in base al sesso e all'età del lavoratore
La disciplina è stata ritenuta incompatibile con il principio unionale di parità di trattamento tra uomini e donne, in quanto consentiva l'applicazione dell'aliquota ridotta alle lavoratrici in condizioni più favorevoli rispetto ai lavoratori uomini.
Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE, art. 1
La norma imponeva il rispetto della parità di trattamento tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro e ostava alla disciplina nazionale che riconosceva un diverso trattamento fiscale dell'incentivo all'esodo in ragione del sesso.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Il termine decorre dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata"
Il termine decadenziale di 48 mesi per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi decorre dal versamento o dall'effettuazione della ritenuta, anche quando la norma applicata venga successivamente dichiarata contraria al diritto dell'Unione europea.
Sentenza Corte di giustizia UE 21 luglio 2005, procedimento C-207/04, Vergani
Ha stabilito che il trattamento fiscale differenziato dell'indennità di incentivazione all'esodo basato sul sesso del lavoratore è contrario al principio di parità di trattamento previsto dal diritto dell'Unione europea.
Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014
Ha affermato che l'efficacia retroattiva delle pronunce della Corte di giustizia incontra il limite dei rapporti esauriti, inclusi quelli definiti dall'intervenuta prescrizione o decadenza, istituti funzionali alla certezza del diritto.
Massime di principio
- Quando si chiede il rimborso di un'imposta o di una ritenuta, il termine decadenziale previsto dalla legge decorre normalmente dal pagamento o dall'effettuazione della ritenuta, non dalla successiva pronuncia giudiziaria che dichiari illegittima o incompatibile la norma applicata.
- Una sentenza successiva della Corte di giustizia dell'Unione europea può riconoscere l'illegittimità della disciplina applicata, ma non consente di riaprire rapporti già esauriti per intervenuta decadenza o prescrizione.
- La presentazione tempestiva dell'istanza di rimborso è essenziale anche quando l'errore derivi da una norma nazionale poi dichiarata contraria al diritto dell'Unione europea.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, il giudice può compensare le spese, ma ciò non incide sulla verifica della tempestività della domanda né consente di superare un termine decadenziale già maturato.
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