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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17761/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione di quote di una società a responsabilità limitata in violazione di una clausola statutaria di prelazione. Il ricorrente aveva chiesto di ottenere il riscatto della partecipazione ceduta senza previa denuntiatio ai soci prelazionari, sostenendo che il patto di prelazione avesse efficacia reale e che, in caso di violazione, dovesse essere riconosciuto al socio pretermesso un diritto potestativo di retratto. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si deduceva violazione di legge per non avere la corte territoriale applicato per analogia il rimedio del riscatto, richiamando gli artt. 12 preleggi, 2479 e 2469 c.c., oltre agli artt. 1362, 1363, 1366 e 2932 c.c.; con il secondo si prospettava l'illegittimità costituzionale della lettura restrittiva delle norme societarie, ritenuta irragionevole perché non consentirebbe al socio pretermesso di riscattare la quota ceduta in violazione della prelazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., perché la decisione impugnata era conforme all'orientamento consolidato di legittimità: la violazione della clausola statutaria di prelazione in una s.r.l. rende la cessione inopponibile alla società e ai soci titolari del diritto di prelazione e può dar luogo, se allegato e provato, solo al risarcimento del danno, ma non anche a un diritto di riscatto della partecipazione nei confronti dell'acquirente. Ha poi dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché la questione di legittimità costituzionale era formulata in modo astratto, senza un adeguato confronto con il dato decisivo della diversa efficacia della prelazione legale rispetto a quella convenzionale. Sono state poste le spese a carico del ricorrente, con condanna anche al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e il ricorrente non offre argomenti idonei a mutarla

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato per sostenere l'applicazione analogica del riscatto, ma la Corte esclude lo spazio per l'analogia in assenza di una previsione legislativa espressa

  • art. 2479 c.c.

    nel testo anteriore alla riforma e nella formulazione vigente è richiamato come norma che, fuori dai limiti convenzionali, esprime il principio di libera trasferibilità della quota sociale

  • art. 2469 c.c.

    richiamato quale disciplina attuale del trasferimento della partecipazione sociale, non idonea a fondare un diritto di riscatto in caso di violazione della prelazione convenzionale

  • art. 1362 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di interpretazione del patto, ma non ritenuto decisivo

  • art. 1363 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di interpretazione del patto, ma non ritenuto decisivo

  • art. 1366 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di interpretazione del patto, ma non ritenuto decisivo

  • art. 2932 c.c.

    richiamato per sostenere l'azionabilità in forma specifica, ma escluso come fondamento del riscatto della quota

  • art. 1376 c.c.

    evocato per negare che la prelazione convenzionale realizzi un effetto reale di trasferimento

  • art. 41 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della propria tesi, ma non accolto

  • art. 2 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della propria tesi, ma non accolto

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti

Massime di principio

  • La violazione di una clausola statutaria di prelazione in una società a responsabilità limitata non attribuisce, di regola, al socio pretermesso un diritto di riscatto della partecipazione verso il terzo acquirente, ma comporta l'inopponibilità della cessione e, se provato il danno, il solo rimedio risarcitorio.
  • Il patto di prelazione convenzionale ha natura obbligatoria e non reale: vincola i contraenti e, se inserito nello statuto, è opponibile nei limiti stabiliti dalla disciplina societaria, ma non trasforma la posizione del prelazionario in un diritto reale o in un diritto perfetto all'acquisto.
  • Non è consentita un'applicazione analogica del riscatto previsto per fattispecie tipiche di prelazione legale quando manchi una previsione normativa espressa e la disciplina positiva, per le quote di s.r.l., rimetta come regola la libera trasferibilità della partecipazione.
  • La domanda di legittimità costituzionale che si limiti a invocare in astratto il principio di ragionevolezza, senza confrontarsi con la diversità strutturale tra prelazione legale e convenzionale, è inammissibile o comunque non idonea a scardinare l'orientamento interpretativo consolidato.

Come è indicizzato

MateriePartecipazioni socialiImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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