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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11085/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso in furto aggravato. L'unico motivo dedotto denunciava vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'imputato come autore del fatto, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e delle risultanze fattuali poste a base della decisione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura investisse la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità quando la motivazione impugnata sia logicamente e giuridicamente coerente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato in appello

  • art. 624 c.p.

    indicato come norma incriminatrice del furto oggetto di condanna

  • art. 625, comma 1, n. 5 c.p.

    indicato come circostanza aggravante del furto contestato

  • art. 616 c.p.p.

    implicito nel dispositivo di condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    richiamata per affermare che la Cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto riservata al giudice di merito

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre un vizio di motivazione che, in realtà, solleciti una diversa valutazione delle prove o una nuova ricostruzione dei fatti.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella lettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, quando la motivazione impugnata sia immune da vizi logici e giuridici.
  • Il motivo che contesti il riconoscimento dell'imputato, se fondato solo su una diversa interpretazione del materiale probatorio, è inammissibile perché eccede i limiti del sindacato di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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