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Sentenza

Sentenza n. 2523/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso n. 1356 del 2024: del provvedimento prefettizio n. prot. -OMISSIS- emesso in data 21.03.2024 e notificato al ricorrente in data 14.04.2024 con il quale veniva fatto divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti; quanto al ricorso n. 1488 del 2024: del provvedimento del Questore Cat. -OMISSIS- – F/-OMISSIS-/Div. P.A.S. emesso in data 11.4.2024 e notificato al ricorrente in data 28.4.2024 concernente revoca di porto di fucile uso caccia a uso tiro al volo.

Giustizia amministrativa202401356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e revoca questorile della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con due ricorsi riuniti per connessione oggettiva, il provvedimento prefettizio del 21 marzo 2024, adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS, con cui gli era stato vietato di detenere armi, munizioni ed esplosivi, nonché il successivo provvedimento questorile dell'11 aprile 2024 di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. I provvedimenti traevano origine da un intervento delle Forze dell'ordine presso l'abitazione del ricorrente, a seguito di una lite familiare del 15 agosto 2023 nella quale la consorte aveva riportato lesioni personali; in quella occasione erano stati ritirati cautelativamente il porto d'armi e le armi detenute. La Prefettura aveva inoltre considerato una condanna irrevocabile del 2013 per guida in stato di ebbrezza alcolica. Quanto al divieto di detenzione, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 39 TULPS per assenza dei presupposti, contestando sia la propria capacità di abusare delle armi sia l'urgenza della misura; il difetto di motivazione, per mancata analitica descrizione della condotta e delle ragioni della decisione, nonché per l'irrilevanza della risalente condanna; e la mancata indicazione dello specifico interesse pubblico perseguito e della riconducibilità della fattispecie all'art. 39 TULPS. Quanto alla revoca del porto d'armi, ha dedotto la violazione degli artt. 11 e 43 TULPS, sostenendo l'irrilevanza della condanna per guida in stato di ebbrezza, oltre al difetto di motivazione sulla condotta e sulle ragioni di pubblica sicurezza poste a fondamento della revoca. Il ricorrente non aveva presentato memorie nei procedimenti amministrativi.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi ai sensi dell'art. 70 c.p.a. e ha esaminato preliminarmente il ricorso contro il divieto prefettizio di detenzione. Lo ha respinto ritenendo legittimo l'esercizio del potere previsto dall'art. 39 TULPS. Tale misura ha natura preventiva ed è finalizzata a evitare l'abuso delle armi a tutela dell'incolumità individuale e collettiva. Il Prefetto dispone di ampia discrezionalità nella valutazione prognostica dell'affidabilità del detentore; il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di errori di fatto, sviamento logico, contraddittorietà e altri sintomi di eccesso di potere. Nel caso concreto, la lite familiare con lesioni personali, collocata in un contesto abitativo condiviso con la consorte e ritenuto conflittuale, costituiva elemento oggettivamente grave e sufficiente a far ritenere ragionevolmente possibile il reiterarsi di episodi conflittuali e il conseguente abuso delle armi detenute in casa. La condanna per guida in stato di ebbrezza, risalente al 2013, non è stata ritenuta decisiva né causalmente determinante, ma la legittimità della misura è stata comunque sostenuta dagli ulteriori elementi istruttori. Il TAR ha ritenuto rispettati anche i canoni di proporzionalità, considerando il divieto l'unica misura idonea a tutelare l'incolumità pubblica e individuale nel caso concreto. Quanto al ricorso contro la revoca del porto d'armi, il TAR lo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il divieto prefettizio di detenzione costituisce infatti presupposto necessario per il rilascio o il mantenimento dei titoli di porto d'armi; la revoca del porto d'armi è atto vincolato rispetto al divieto di detenzione. Poiché quest'ultimo è rimasto valido, l'eventuale annullamento della revoca non avrebbe procurato alcuna utilità al ricorrente, essendo l'amministrazione comunque tenuta a riadottarla. Le spese sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. n. 773/1931 (TULPS)

    Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne…

    Attribuisce al Prefetto un ampio potere discrezionale e preventivo di vietare la detenzione quando, sulla base di una valutazione prognostica, il soggetto sia ritenuto capace di abusare delle armi.

  • art. 11 r.d. n. 773/1931 (TULPS)

    Richiamato tra le norme dedotte dal ricorrente in relazione alla revoca del porto d'armi; la sentenza non ne sviluppa un'autonoma interpretazione.

  • art. 43 r.d. n. 773/1931 (TULPS)

    Richiamato quale disciplina del porto d'armi; la sentenza qualifica la revoca come atto vincolato rispetto al previo divieto prefettizio di detenzione.

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione di ricorsi connessi; è stato applicato per riunire i due giudizi connessi oggettivamente.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall'art. 39 TULPS ha natura preventiva e può essere adottato sulla base di una valutazione prognostica dell'inaffidabilità del detentore, senza che occorra l'accertamento di un abuso già consumato o di un'imminente urgenza, quando gli elementi istruttori rendano ragionevolmente possibile un futuro abuso.
  • Nella valutazione dell'affidabilità ai fini dell'art. 39 TULPS, una lite familiare con lesioni personali, inserita in un contesto abitativo conflittuale nel quale sono custodite le armi, può costituire elemento sufficiente a giustificare il divieto prefettizio di detenzione.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione prefettizia di pericolo di abuso delle armi resta circoscritto ai limiti propri della discrezionalità amministrativa e può condurre all'annullamento solo in presenza di elementi sintomatici quali errore di fatto, sviamento logico o contraddittorietà.
  • Il divieto prefettizio di detenzione delle armi costituisce presupposto necessario per il rilascio o il mantenimento del porto d'armi; pertanto, il titolo di porto d'armi non può legittimamente essere mantenuto in presenza di tale divieto.
  • Quando la revoca del porto d'armi è fondata sul divieto prefettizio di detenzione e quest'ultimo resta valido, il ricorso contro la revoca diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'eventuale annullamento della revoca non procurerebbe alcuna utilità concreta al ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesse

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