Ordinanza n. 14802/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del giudizio di non idoneità al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1985 Allievi Finanzieri, anno 2025, reso dalla Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento in data 16.04.2026 e del connesso verbale di visita medica di primo accertamento, di pari data, del giudizio di non idoneità al concorso di cui alla lett. a), espresso dalla Sottocommissione per la visita medica di revisione in data 10.06.2026 e del connesso verbale di visita medica, datato 28.05.2026 e di ogni altro atto antecedente, concomitante, conseguente e/o comunque connesso ai superiori provvedimenti, ivi compreso il Decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25.02.2016 e relativo Allegato 1, Titolo IX, lett. c), n. 56, sub a), ove interpretato nel senso precludere l'ammissione al concorso per Allievi Finanzieri a coloro ai quali sia stata diagnosticata una "Malocclusione di III classe", pur in assenza di attuali disturbi funzionali dell'ATM e dei muscoli masticatori, né di valutazioni prognostiche future.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizi di non idoneità psico-fisica al concorso per Allievi Finanzieri, fondati sulla presenza di una malocclusione di III classe, e i relativi verbali di visita medica e revisione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento e confermato dalla Sottocommissione per la visita di revisione nell’ambito del concorso per il reclutamento di 1.985 Allievi Finanzieri. L’inidoneità è stata motivata dalla ritenuta presenza di una malocclusione di III classe con contrazione del mascellare superiore, considerata causa di rilevanti disturbi funzionali dell’articolazione temporo-mandibolare e dei muscoli masticatori ai sensi della disciplina concorsuale. Il ricorrente ha contestato la valutazione producendo documentazione medica proveniente da struttura accreditata, dalla quale risulterebbe che l’entità della malocclusione non è tale da determinare future disfunzioni muscolo-scheletriche del distretto cranio-facciale idonee a precludere l’attività lavorativa. Ha inoltre contestato l’interpretazione della disciplina regolamentare, ove intesa nel senso di rendere automaticamente ostativa la diagnosi di malocclusione di III classe anche in assenza di attuali disturbi funzionali dell’articolazione temporo-mandibolare e dei muscoli masticatori o di una prognosi sfavorevole.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda cautelare né ha annullato i giudizi di non idoneità. Ha disposto, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., una verificazione in contraddittorio per accertare la persistenza o meno della causa di inidoneità e, quindi, la sussistenza dell’idoneità al servizio in relazione alla condizione odontoiatrica rilevata dall’Amministrazione. La verificazione dovrà essere svolta dal Collegio medico legale della difesa, mediante una commissione composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno specialista della materia, eventualmente avvalendosi del Policlinico militare di Roma “Celio” o di altri professionisti e strutture militari. Sono stati disciplinati gli adempimenti, i termini per la trasmissione della documentazione, la nomina della commissione, la convocazione del ricorrente, la possibilità per entrambe le parti di assistere agli accertamenti con un sanitario di fiducia e il deposito della relazione. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 27 gennaio 2027. Le spese e i compensi della verificazione saranno liquidati con la decisione finale, con anticipazione delle eventuali spese a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 19 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per disporre la verificazione ai fini dell’accertamento tecnico rilevante per la decisione cautelare.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della verificazione disposta dal giudice amministrativo, da svolgersi in contraddittorio tra le parti e mediante un organismo tecnico individuato dal giudice.
Decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25 febbraio 2016, Allegato 1, Titolo IX, lettera c), n. 56, sub a)
Disciplina concorsuale richiamata quale parametro del giudizio di idoneità psico-fisica, in relazione alla malocclusione di III classe con contrazione del mascellare superiore e ai disturbi funzionali dell’articolazione temporo-mandibolare e dei muscoli masticatori.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento dei dati sanitari contenuti nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento della tutela e dell’oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un giudizio di non idoneità psico-fisica concorsuale è controversa e la documentazione sanitaria prodotta dalle parti presenta valutazioni divergenti, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica in contraddittorio prima di decidere la domanda cautelare.
- La verificazione può essere affidata a un organismo sanitario pubblico terzo rispetto alla commissione che ha adottato il giudizio contestato, con facoltà di avvalersi di strutture diagnostiche e specialisti, al fine di accertare la persistenza concreta della causa di inidoneità e non soltanto la sua astratta riconducibilità alla previsione concorsuale.
- Nelle verificazioni concernenti l’idoneità psico-fisica, il contraddittorio tecnico può essere garantito mediante la preventiva convocazione delle parti e la possibilità per ciascuna di assistere alle operazioni con un sanitario di fiducia.
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