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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11283/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per rapina aggravata in concorso (pena: 6 anni e 2.000 euro di multa). I motivi di ricorso denunciavano, tra l'altro: errata identificazione dell'autoveicolo e del conducente; travisamento della prova e vizio logico nella valutazione delle immagini di videosorveglianza; riconducibilità della rapina al Gallone; inutilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti dal P.M. in base all'art. 132, comma 3, d.lgs. 196/2003 alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (causa C-746/18) e, correlata, violazione della normativa sulla privacy; mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello e omissione di perizia antropometrica; contestazione delle aggravanti (uso d'arma, numero di persone, travisamento), della recidiva, del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio; richiesta di ricondurre la fattispecie a favoreggiamento personale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul punto centrale relativo ai tabulati telefonici, la Corte ha svolto un'ampia ricostruzione normativa e giurisprudenziale: ha richiamato la pronuncia CJEU (H.K., C-746/18), l'intervento legislativo italiano (D.L. 30/09/2021, n.132 e la legge di conversione n.178/2021 con l'art.1, comma 1-bis) e la giurisprudenza nazionale. Ha stabilito che la disciplina sopravvenuta (art.1, comma 1-bis) deve essere applicata in sede di giudizio di legittimità e che i tabulati acquisiti anteriormente possono essere utilizzati soltanto per reati di particolare gravità e "unitamente ad altri elementi di prova". Tuttavia, nel caso concreto i tabulati erano stati acquisiti per un delitto grave (rapina con pena fino a 20 anni) e la condanna non si fonda esclusivamente sui dati telefonici: esistevano numerosi altri elementi probatori (ritrovamento dell'autovettura Ford Kuga, riprese video compatibili con l'imputato, reperti genetici sulle bottigliette e indumenti corrispondenti, impronte digitali sull'autovettura e in abitazione, rinvenimento di oggetti ed effetti della rapina nell'abitazione). Inoltre il ricorrente non ha svolto la "prova di resistenza" per dimostrare l'incidenza dell'eventuale esclusione dei tabulati sul convincimento. Sui restanti motivi la Corte ha ritenuto che le doglianze costituissero mera riesposizione alternativa della prova o contestazione del libero convincimento del giudice di merito, valutazioni riservate. Pertanto la sentenza di merito è confermata integralmente.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 3, d.lgs. 30/06/2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)

    disponibilità del pubblico ministero di acquisire con decreto motivato i dati esterni delle comunicazioni entro il termine di conservazione

    la disciplina previgente consentiva l'acquisizione da parte del P.M.; la successiva modifica legislativa (D.L. 132/2021 e comma 1-bis) ha introdotto limiti di gravità e il controllo giudiziale e ha imposto che i tabulati acquisiti precedentemente possano essere usati a carico solo per reati gravi e unitamente ad altri elementi di prova

  • art. 1, D.L. 30/09/2021, n. 132 (e comma 1-bis introdotto in sede di conversione, legge 23/11/2021, n. 178)

    i dati acquisiti possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, e per reati di minaccia/molestia telefonica gravi

    norma di efficacia retroattiva sulla utilizzazione dei tabulati acquisiti prima dell'entrata in vigore; la Corte ha ritenuto applicabile tale regola in sede di legittimità e funzionale a limitare il valore probatorio dei soli dati di traffico

  • art. 15, par. 1, Direttiva 2002/58/CE (mod. 2009/136/CE)

    richiamata dalla Corte di Giustizia UE per delineare limiti all'accesso ai dati di traffico: accesso circoscritto a reati gravi e soggetto a preventiva autorizzazione di un'autorità giudiziaria o amministrativa indipendente

  • Sentenza Corte di Giustizia UE, 2/3/2021, C-746/18 (H.K. c. Prokuratuur)

    ha affermato che l'accesso a dati di traffico/ubicazione per finalità penali deve essere limitato a gravi forme di criminalità e previa autorizzazione di autorità indipendente; ha influenzato l'interpretazione e la successiva modifica legislativa italiana, ma la Corte di Cassazione ha osservato che l'applicazione immediata integrale richiede criteri determinati che il legislatore nazionale deve definire

  • art. 192 e art. 533 cod. proc. pen.

    richiamati in relazione ai profili di identificazione dell'auto e dell'imputato; la Corte ha ritenuto che le censure fossero modalità di contestazione del convincimento e non violazioni di legge idonee a fondare cassazione

  • artt. 443, comma 4; 599, comma 3; 603 cod. proc. pen.

    norme processuali relative all'istruttoria e al sindacato sulle prove sopravvenute e sull'omissione di rinnovazione istruttoria: la Corte ha affermato che in giudizio abbreviato la mancata assunzione di perizie in appello è sindacabile in cassazione solo per lacune o contraddizioni motivazionali manifeste

  • artt. 628, comma 3, n. 1; 59; 118 cod. pen.

    norme sostanziali inerenti la rapina e le circostanze aggravanti/recidiva: la Corte ha ritenuto correttamente motivate le aggravanti (uso di arma, numero dei partecipanti, travisamento) e la recidiva, con adeguata valutazione discrezionale

  • art. 99 cod. pen. e art. 133 cod. pen.

    articoli relativi al calcolo della pena, alle attenuanti generiche e al bilanciamento con le aggravanti: la Corte ha confermato l'esclusione delle attenuanti genericamente per motivazione non manifestamente illogica e il congruo trattamento sanzionatorio

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    richiamato per precisare che il motivo di ricorso in cassazione deve dedurre la violazione di legge e non limitarsi a una diversa valutazione delle prove; molte censure del ricorrente sono state ritenute rimessa al giudice di merito

Massime di principio

  • La contestazione della valutazione delle prove presso la Corte d'appello deve dimostrare un errore di diritto o una manifesta illogicità/contraddizione della motivazione; il semplice dissenso sulla valutazione probatoria è insufficiente in cassazione.
  • I tabulati telefonici acquisiti dal pubblico ministero prima della riforma del 2021 sono utilizzabili a carico solo per reati di particolare gravità e "unitamente ad altri elementi di prova"; tuttavia, se il giudice di merito ha fondato la condanna su plurimi indici autonomi, l'eventuale esclusione dei tabulati può risultare non decisiva.
  • In caso di ricorso per cassazione che deduca inutilizzabilità di una prova, il ricorrente deve svolgere la "prova di resistenza": illustrare l'incidenza che l'esclusione avrebbe avuto sulla decisione, dimostrando che le residue prove non sono sufficienti a sostenere la condanna.
  • Nei procedimenti con giudizio abbreviato, la mancata assunzione di prove sopravvenute in appello non è automaticamente vizio deducibile in cassazione: occorre che nella motivazione vi siano lacune o contraddizioni decisive.
  • Le statuizioni della Corte di Giustizia UE su materia tecnica (data retention) possono imporre adeguamenti della disciplina nazionale, ma la loro immediata applicazione diretta può essere limitata quando i principi non siano sufficientemente determinati e richiedano intervento normativo: i giudici nazionali sono comunque tenuti a contemperare i principi europei con la normativa interna e con le disposizioni transitorie adottate dal legislatore.

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