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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03411/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con assorbimento del quarto motivo. Ha quindi confermato il rigetto della domanda risarcitoria dei medici specializzandi. Ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici specializzandi, iscritti a scuole di specializzazione in medicina in anni anteriori all'anno accademico 2006/2007, avevano chiesto in giudizio la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno per asserita inadeguata remunerazione della borsa di studio percepita durante la specializzazione. In particolare, pretendevano: la differenza tra quanto percepito e quanto sarebbe spettato secondo la disciplina applicabile ai medici specializzandi a partire dal 2006/2007; l'adeguamento della borsa per il miglioramento stipendiale e la rideterminazione triennale; l'indicizzazione annuale in relazione al tasso programmato di inflazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto cinque motivi: violazione delle norme che disciplinano il blocco/adeguamento della borsa di studio e del trattamento economico degli specializzandi; violazione della disciplina interna e unionale sulla remunerazione adeguata; omesso esame di fatti decisivi; contestazione della legittimazione passiva anche dell'Università; erronea individuazione del termine di prescrizione. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché contrastanti con un orientamento consolidato: per gli anni accademici dal 1998 al 2005 non spettano né l'adeguamento triennale ex art. 6 d.lgs. 257/1991 né l'indicizzazione, poiché varie norme finanziarie hanno congelato la quota destinata al finanziamento delle borse e escluso l'applicazione degli aggiornamenti; inoltre la direttiva 93/16/CEE non aveva introdotto obblighi innovativi sulla misura del compenso. Il quarto motivo è stato assorbito, mentre il quinto è stato dichiarato inammissibile perché la prescrizione era già stata assorbita nel giudizio di merito dalla ritenuta infondatezza della pretesa.

Norme richiamate

  • art. 360 bis n. 1 c.p.c.

    I motivi sono inammissibili quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e il ricorso non offre elementi per mutarla.

  • art. 6 d.lgs. 257/1991

    Costituiva la base normativa dell'adeguamento triennale e dell'incremento collegato al costo della vita, ma la sua applicazione è stata esclusa per gli anni considerati dalle norme successive e dalla giurisprudenza consolidata.

  • art. 7 D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992

    Rientra nel complesso delle norme che hanno disposto il blocco degli adeguamenti economici delle borse di studio.

  • art. 3, comma 36, L. n. 537/1993

    Richiamato come ulteriore norma di blocco della rideterminazione economica.

  • art. 1, comma 33, L. n. 549/1995

    Concorre al quadro normativo di congelamento degli importi destinati alle borse di studio.

  • art. 1, commi 66 e 67, L. n. 662/1996

    Norme richiamate nel contesto delle limitazioni agli aggiornamenti economici.

  • art. 32, comma 12, L. n. 449/1997

    "a partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ...; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui al predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1"

    La Corte interpreta la norma come riferita all'intero contenuto dell'art. 6, comma 1, quindi sia all'incremento annuale legato all'inflazione sia alla rideterminazione triennale.

  • art. 22 L. n. 488/1999

    Richiamato insieme alle altre disposizioni finanziarie che hanno confermato il blocco degli adeguamenti.

  • art. 36 L. n. 289/2002

    Conferma il consolidamento della quota di finanziamento e l'esclusione degli aggiornamenti ex art. 6 d.lgs. 257/1991.

  • art. 46, commi 2 e 3, legge finanziaria n. 266/2005

    Ha abrogato il d.lgs. 257/1991 ma ne ha fatto salva la vigenza solo fino all'anno accademico 2005/2006; ciò non consente l'adeguamento triennale per l'ultimo anno di vigenza, perché il presupposto temporale del triennio non si era maturato.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di violazione di legge dedotti dai ricorrenti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma la censura è stata ricondotta all'inammissibilità in quanto incompatibile con l'assetto giurisprudenziale consolidato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla legittimazione passiva, rimasto assorbito.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato per contestare il termine di prescrizione, ma la questione è stata dichiarata inammissibile perché assorbita dalla reiezione della domanda principale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento di legittimità ormai consolidato, i motivi di ricorso che tendono a sollecitare un mutamento di giurisprudenza sono inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • In tema di medici specializzandi, per gli anni accademici anteriori all'attuazione del nuovo regime contrattuale, la disciplina applicabile resta quella del d.lgs. 257/1991, ma gli aggiornamenti economici previsti da tale norma possono essere esclusi o congelati da successive leggi finanziarie che incidano sulla quota di finanziamento.
  • La previsione normativa che stabilisce il consolidamento della quota del Fondo sanitario destinata alle borse di studio e dichiara non applicabili gli aggiornamenti ex art. 6 d.lgs. 257/1991 si riferisce all'intero meccanismo di adeguamento, sia annuale sia triennale.
  • L'abrogazione di una norma con salvezza della sua vigenza fino a un determinato anno accademico non implica, di per sé, il maturare di un diritto all'adeguamento triennale se il presupposto temporale necessario non si è compiuto prima della cessazione della norma.
  • La deduzione di questioni ulteriori, come la prescrizione o la legittimazione passiva, resta assorbita quando la pretesa principale è infondata o quando i motivi che la sorreggono sono dichiarati inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioContributi previdenziali
RamiProcesso civileBancario e finanziarioPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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