Sentenza n. 3639/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n.546/2025 del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.4.2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che riconosceva il beneficio della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza avverso l'inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Monza, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuale di 500 euro mediante la carta elettronica del docente. La sentenza era stata notificata telematicamente al Ministero presso la sede reale e all'indirizzo PEC estratto dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni. La ricorrente ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza tuttavia dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il giudicato del giudice ordinario era documentalmente provato e che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza quando il giudicato comporti obbligazioni pecuniarie. Tale termine decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione presso la sede reale e consente alla PA di avviare e concludere il procedimento contabile di pagamento prima dell'introduzione dell'esecuzione giudiziale. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, mettendo a disposizione della docente il beneficio della carta elettronica per l'importo di 500 euro. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega e termine di 120 giorni per l'esecuzione. Il commissario potrà utilizzare, ove necessario per incapienza dei fondi, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso. È stata respinta la domanda di penalità di mora, poiché la nomina del commissario costituisce una misura idonea a fronteggiare l'inerzia e, comunque, la penalità sarebbe manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva in rapporto all'esiguità del debito e alle oggettive circostanze del ritardo, riconducibili anche all'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta docente. Le spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione dei provvedimenti del giudice ordinario passati in giudicato, quando vi sia inottemperanza dell'amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, nei presupposti di legge, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; nel caso concreto tali ragioni sono state individuate nell'esiguità del debito e nelle circostanze oggettive del ritardo.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a obbligazioni pecuniarie fondate su giudicato e decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione presso la sede reale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in legge
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso all'istituto del pagamento in conto sospeso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale di 500 euro attribuito mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile contro l'inottemperanza di un'amministrazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che accerti un diritto nei confronti della PA, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando l'esecuzione del giudicato comporta il pagamento di somme di denaro, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza; il termine decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione presso la sede reale e deve essere inutilmente decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, alla luce dell'esiguità dell'obbligazione e delle concrete circostanze del ritardo, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, anche se viene disposta la nomina di un commissario ad acta.
- Il commissario ad acta incaricato di eseguire un giudicato avente contenuto pecuniario può ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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