Cassazione Civile, Ordinanza n. 09985/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Il Comune ha proposto opposizione allo stato passivo della procedura concorsuale chiedendo l'ammissione di crediti tributari in misura maggiore rispetto a quella riconosciuta dal giudice delegato. La curatela aveva eccepito che la domanda/opposizione fosse tardiva, sostenendo che la comunicazione dello stato passivo era stata effettuata già l'8.6.2022 al soggetto che aveva presentato la domanda di insinuazione (AREA s.r.l., mandataria alla riscossione del Comune), mentre il ricorso in opposizione era stato depositato solo il 23.11.2022. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività. In cassazione il Comune ha dedotto: 1) nullità del decreto per contraddittorietà, perché il Tribunale avrebbe riconosciuto la legittimazione del Comune pur ritenendo sufficiente la comunicazione fatta alla mandataria, e avrebbe comunque dovuto applicare il termine semestrale lungo ex art. 327 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 99 l.f. per avere ritenuto ammissibile l'eccezione di tardività e la produzione documentale della curatela oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza di trattazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la comunicazione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo deve essere inviata all'indirizzo PEC indicato dal creditore nella domanda di insinuazione, e che tale indicazione vincola la procedura. Ha ritenuto irrilevante, nei confronti della procedura, che la comunicazione sia stata indirizzata alla mandataria alla riscossione e non direttamente all'ente territoriale, poiché eventuali difetti nei rapporti tra mandante e mandataria rilevano solo internamente. Ha inoltre ribadito che la tempestività dell'opposizione allo stato passivo è questione rilevabile d'ufficio e che il giudice deve controllare, anche acquisendo il fascicolo fallimentare, la data di ricezione della comunicazione. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna del Comune alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 97 l.f.
la comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo va effettuata ai ricorrenti secondo le modalità previste dalla legge; ai fini della decorrenza del termine rileva la comunicazione indirizzata al recapito indicato nella domanda di insinuazione.
art. 98 l.f.
la tempestività dell'opposizione allo stato passivo è rilevabile d'ufficio; il giudice deve verificare la data di ricezione della comunicazione dello stato passivo.
art. 99 l.f.
il ricorso in opposizione è soggetto al termine previsto dalla norma e la sua tardività determina inammissibilità; la questione può e deve essere esaminata anche d'ufficio.
art. 93 l.f.
l'indirizzo PEC indicato nella domanda di ammissione al passivo vincola gli organi della procedura per tutte le comunicazioni relative alla procedura.
art. 31 bis, comma 1, l.f.
le comunicazioni ai creditori sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.
art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999
il potere rappresentativo dell'agente della riscossione non esclude la legittimazione concorrente dell'ente creditore a proporre opposizione allo stato passivo.
la produzione del documento informatico appartenente al fascicolo fallimentare, acquisito dal giudice per verificare la tempestività dell'opposizione, non integra violazione del principio di disponibilità della prova.
la censura del ricorrente circa l'applicazione del termine semestrale lungo è stata ritenuta infondata nel caso concreto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ricorrendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo deve essere indirizzata al recapito PEC indicato dal creditore nella domanda di insinuazione; la procedura non può sostituire unilateralmente tale indirizzo con uno diverso, nemmeno se riferito al rappresentante o mandatario del creditore.
- Quando il creditore agisce per il tramite di un mandatario o agente della riscossione, la comunicazione effettuata a tale soggetto è efficace nei confronti del creditore rappresentato, restando eventuali difetti nei rapporti interni tra mandante e mandatario irrilevanti verso la procedura.
- La tempestività dell'opposizione allo stato passivo è questione rilevabile d'ufficio: il giudice deve controllare, anche acquisendo il fascicolo della procedura, la data di ricezione della comunicazione per verificare il rispetto del termine.
- L'impugnante deve allegare gli elementi necessari a consentire al giudice il controllo sulla tempestività; se tali elementi mancano o sono incompleti, il giudice deve supplire mediante l'esame del fascicolo fallimentare.
- La legittimazione dell'agente della riscossione a presentare la domanda di insinuazione non esclude la concorrente legittimazione dell'ente impositore a proporre opposizione allo stato passivo, poiché la titolarità sostanziale del credito resta in capo a quest'ultimo.
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