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Sentenza

Sentenza n. 1057/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento - del provvedimento emesso dal Comune di Milano in data 19 febbraio 2025, pratica atti P.G. 476984 del 14 settembre 2022, n. JPE/24074/2022, con il quale la ricorrente è stata invitata al pagamento della somma di € 52.080,00, per monetizzazione di dotazione arborea a seguito di presentazione della s.c.i.a. finalizzata all’installazione di una tettoia in ferro con pannelli coibentati per autorimessa per ambulanze all’interno del cortile privato per ricovero ambulanze sito in Milano, Via Pompeo Marchesi n. 18, piano terra.

Giustizia amministrativa202501357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: richiesta di pagamento di € 52.080,00 per la monetizzazione della dotazione arborea relativa a sei alberi, conseguente alla realizzazione di una tettoia a copertura di tre posti auto per ambulanze

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale sostenendo che la tettoia fosse destinata a un’area tecnica di stazionamento, manutenzione e sanificazione delle ambulanze, realizzata in adempimento a prescrizioni regionali in materia di trasporto sanitario, e non a un nuovo parcheggio. Ha dedotto l’insussistenza dei presupposti per applicare l’art. 12 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT di Milano, nonché violazione di legge, degli artt. 3 e 97 Cost., carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e contrasto con la normativa regionale. Ha inoltre contestato l’imposizione della monetizzazione, sostenendo che avrebbe dovuto esserle consentito scegliere tra piantumazione e monetizzazione e che il Comune avrebbe dovuto valutare le soluzioni alternative proposte, consistenti nell’acquisto e collocazione di sei piante nel cortile o nella donazione di sei piante da collocare su area verde pubblica. È stata altresì contestata, seppure genericamente, la quantificazione dell’importo e dedotta la situazione patrimoniale della cooperativa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’area esterna destinata allo stazionamento di automezzi, anche se utilizzata per manutenzione e sanificazione di ambulanze e indipendentemente dalla durata della sosta, debba essere qualificata urbanisticamente come parcheggio, salvo il caso delle sole zone di passaggio prive di possibilità di fermata. La normativa regionale sanitaria e quella urbanistico-edilizia perseguono interessi autonomi e concorrenti: l’obbligo sanitario di predisporre spazi protetti per le ambulanze non esonera dal rispetto della disciplina comunale del PGT. L’art. 12 delle Norme di attuazione del PGT impone la piantumazione di due alberi per ogni posto auto realizzato in un parcheggio a raso e consente la monetizzazione sostitutiva; tale disciplina è applicabile anche agli interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione di parcheggi esistenti, quando l’intervento ne modifica o migliora la consistenza e il parcheggio originario non era stato accompagnato dalla necessaria dotazione arborea. La previsione è stata ritenuta legittima quale misura di compensazione ambientale volta a mitigare l’isola di calore prodotta dai veicoli. Il Collegio ha inoltre rilevato che il provvedimento comunale del 29 novembre 2023 aveva già stabilito la debenza della monetizzazione, rinviando al successivo provvedimento soltanto la quantificazione; tale atto non era stato impugnato. La facoltà di scegliere tra piantumazione e monetizzazione deve essere esercitata almeno entro il perfezionamento del titolo edilizio e non può essere mantenuta indefinitamente. Le soluzioni alternative proposte dalla ricorrente non vincolavano il Comune, perché qualitativamente diverse da quelle previste dallo strumento urbanistico. La quantificazione di € 8.680 per ciascun albero, per complessivi sei alberi e € 52.080, è stata ritenuta legittima in quanto fondata su parametri oggettivi comunali; la situazione patrimoniale della ricorrente non incide sull’importo dovuto. Il TAR ha compensato integralmente le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    La SCIA è stata presentata per un intervento qualificato come ristrutturazione edilizia relativo all’installazione della tettoia.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il Comune ha avviato il relativo procedimento per verificare le carenze istruttorie e documentali della SCIA.

  • art. 12 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT di Milano

    in caso di realizzazione di un parcheggio a raso e in caso di manutenzione straordinaria di un parcheggio a raso esistente l’area destinata a parcheggi dovrà essere opportunamente piantumata seguendo il parametro di due alberi ogni posto auto realizzato al fine di garantire servizi eco sistemici. È data facoltà di monetizzare gli interventi di dotazione arborea di cui sopra

    La disposizione impone la dotazione di due alberi per ogni posto auto realizzato, estendendo l’obbligo anche agli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione di parcheggi esistenti privi della dotazione arborea, e consente la monetizzazione sostitutiva.

  • art. 3 Cost.

    È stato invocato dalla ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato violazioni nel provvedimento comunale.

  • art. 97 Cost.

    È stato invocato dalla ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato violazioni dei principi di buon andamento e imparzialità.

  • Deliberazione di Giunta Regionale 16 maggio 2016, n. X/5165, allegato A1, punto 3

    devono inoltre essere ben individuati percorso di manovra in sicurezza [dei predetti mezzi]

    La disciplina regionale sul trasporto sanitario conferma la necessità di spazi e percorsi sicuri per lo stazionamento e la manovra dei mezzi, senza escludere l’applicazione della disciplina urbanistica comunale.

  • Determinazione dirigenziale n. 4876/2020 del Comune di Milano

    il costo riparametrato per albero di una aiuola/parterre in zona pavimentata che viene depavimentata, sistemata e piantumata, pari a 7.855,00 € per ciascun albero, e il costo della manutenzione per un periodo minimo pari almeno a tre anni (definito come periodo di attecchimento) pari a 825,00 € per ogni albero

    La determinazione individua i parametri oggettivi per quantificare la monetizzazione, pari a € 8.680 per albero, comprensivi dei costi di realizzazione e manutenzione.

Massime di principio

  • Un’area esterna predisposta con stalli destinati allo stazionamento di automezzi deve essere qualificata urbanisticamente come parcheggio, anche quando gli automezzi siano utilizzati per finalità sanitarie e l’area sia destinata anche a manutenzione o sanificazione; rilevano la predisposizione degli stalli e la possibilità di sosta, non la finalità settoriale dell’attività né la durata dello stazionamento.
  • La disciplina regionale di settore che impone a un operatore sanitario di predisporre spazi protetti per i mezzi non prevale né rende inapplicabile la disciplina urbanistica comunale, poiché le due normative tutelano interessi autonomi e concorrenti.
  • Una norma urbanistica che impone la piantumazione o la monetizzazione di alberature per i parcheggi a raso può applicarsi anche a interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione di parcheggi esistenti, quando l’intervento ne migliora o modifica la consistenza e il parcheggio non era stato originariamente accompagnato dalla dotazione arborea prescritta.
  • La facoltà alternativa tra piantumazione e monetizzazione della dotazione arborea deve essere esercitata entro un termine compatibile con il perfezionamento del titolo edilizio e non può essere mantenuta indefinitamente, poiché ciò determinerebbe incertezza sull’efficacia del titolo e sull’importo dovuto.
  • Il privato non può sostituire unilateralmente la prestazione urbanistica prescritta con soluzioni alternative qualitativamente diverse da quelle previste dallo strumento urbanistico; il Comune può quantificare la monetizzazione sulla base di parametri oggettivi previamente individuati dalla propria disciplina pianificatoria o attuativa.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiStandard urbanistici e dotazioni territorialiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazione

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