Corte di giustizia, Sentenza C-342/25
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell' 11 giugno 2026. — — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari degli Stati membri dell’Unione europea – Corruzione passiva – Esclusione degli elementi di prova acquisiti in modo irregolare – Elementi di prova a discarico – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47, primo e secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Diritto a un ricorso effettivo – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 7, paragrafi 2 e 3 – Diritto di accesso alla documentazione del fascicolo – Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali – Normativa nazionale che non attua il diritto dell’Unione – Incompetenza – Articolo 267 TFUE – Necessità di un’interpretazione del diritto dell’Unione affinché il giudice del rinvio possa emettere la propria sentenza – Assenza – Irricevibilità. — Causa C-342/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Sofia relativo al trattamento delle prove acquisite irregolarmente in un processo per corruzione passiva. Ha escluso la propria competenza sull'articolo 47 della Carta, ritenendo che la normativa bulgara sull'inammissibilità delle prove non attui il diritto dell'Unione nel caso concreto. Ha inoltre dichiarato irricevibili le restanti questioni, perché la risposta richiesta non era necessaria per la decisione del giudice nazionale.
Rinvio pregiudiziale irricevibile su esclusione delle prove acquisite irregolarmente in un processo penale per corruzione passiva e sui limiti di applicazione della Carta e della direttiva 2012/13
La questione giuridica
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza: 1) se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l'articolo 47 della Carta ostino a una normativa nazionale che impone l'esclusione in ogni caso delle prove acquisite irregolarmente, anche quando esse siano a discarico, non abbiano inciso sull'attendibilità e siano essenziali per la difesa; 2) se l'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2012/13 e l'articolo 47 della Carta consentano o impongano al giudice di informare gli imputati quando rilevi che talune prove devono essere escluse per irregolarità di acquisizione.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che non è competente a esaminare le questioni nella parte in cui riguardano l'articolo 47 della Carta, poiché la normativa nazionale sulle modalità di ammissibilità delle prove nel procedimento per corruzione passiva non costituisce attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta né dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2012/13. Per il resto, il rinvio è irricevibile perché l'interpretazione richiesta dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e della direttiva non è necessaria per la decisione della controversia principale: il giudice nazionale può decidere sulla responsabilità penale e sulla valutazione delle prove sulla base del diritto interno, senza un chiarimento della Corte.
Norme richiamate
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 47, primo e secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2012/13/UE
- Articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2012/13/UE
- Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE
- Convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), TUE relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea
- Articolo 2 della Convenzione sulla corruzione
- Articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione sulla corruzione
Esclusione di prove acquisite irregolarmente in un processo per corruzione passiva
La Corte di giustizia, Prima Sezione, si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) nel quadro di un procedimento penale per corruzione passiva a carico di due agenti di polizia, DS e KW. Il quesito centrale riguardava la compatibilità di una disciplina nazionale che impone di escludere dal fascicolo le prove acquisite irregolarmente, anche quando esse siano favorevoli alla difesa.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale il giudice bulgaro riteneva che alcune tecniche investigative speciali, nonché perquisizioni e sequestri, fossero state autorizzate o eseguite con irregolarità procedurali. Ai sensi del codice di procedura penale bulgaro, le prove così acquisite sono inammissibili e non possono essere utilizzate nemmeno dalla difesa. Il giudice del rinvio osservava tuttavia che tali elementi probatori erano privi di incidenza sulla loro attendibilità e avevano valore esclusivamente a discarico, risultando essenziali per la strategia difensiva degli imputati.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in materia di tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione;
- l'articolo 47, primo e secondo comma, della Carta;
- l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, che delimita il suo ambito di applicazione;
- la direttiva 2012/13/UE, in particolare l'articolo 7, paragrafi 2 e 3, sul diritto di accesso al materiale probatorio;
- la Convenzione sulla corruzione adottata sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), TUE, e in particolare gli articoli 2 e 5.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva se:
- l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l'articolo 47 della Carta ostino a una disciplina nazionale che esclude in ogni caso le prove ottenute irregolarmente, anche quando favorevoli all'imputato e necessarie alla difesa;
- l'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2012/13 e l'articolo 47 della Carta impongano al giudice di informare gli imputati qualora constati l'inutilizzabilità di alcune prove per irregolarità nella loro acquisizione.
Ragionamento della Corte sulla Carta
La Corte ha anzitutto esaminato la propria competenza rispetto all'articolo 47 della Carta. Ha ricordato che la Carta si applica agli Stati membri solo quando essi attuano il diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1.
Secondo la Corte, nel caso di specie la normativa bulgara in tema di ammissibilità delle prove non costituisce attuazione:
- né della Convenzione sulla corruzione, poiché tale atto non impone obblighi specifici agli Stati membri quanto all'ammissibilità delle prove;
- né dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2012/13, che disciplina l'accesso al materiale probatorio ma non la sua ammissibilità o le conseguenze processuali dell'inammissibilità.
La Corte ha quindi dichiarato di non essere competente a rispondere nella parte in cui le questioni vertevano sull'articolo 47 della Carta.
Ragionamento sulla ricevibilità del rinvio
Quanto al resto del rinvio, la Corte ha ritenuto che mancasse il nesso di necessità richiesto dall'articolo 267 TFUE. In particolare:
- la prima questione sull'articolo 19 TUE non era necessaria per la decisione del merito nel procedimento principale, perché il giudice nazionale applica il diritto penale bulgaro e può valutare le prove senza il supporto interpretativo richiesto;
- la seconda questione sull'articolo 7 della direttiva 2012/13 era irrilevante, poiché gli imputati avevano già avuto accesso alle prove e il vero dubbio del giudice riguardava non la direttiva, ma l'imparzialità del giudice stesso alla luce dell'articolo 47 della Carta, su cui la Corte non era competente.
La Corte ha inoltre escluso che la sentenza Dzivev e a. potesse essere estesa al caso di specie, poiché quella causa riguardava reati in materia di IVA, cioè una materia che incide sugli interessi finanziari dell'Unione e nella quale la repressione penale è funzionale all'efficacia di un regime armonizzato dell'Unione, circostanza assente nel caso della corruzione passiva.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- non è competente a rispondere alle questioni nella parte in cui riguardano l'articolo 47 della Carta;
- per il resto, la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile.
Principi utili per il professionista
La pronuncia chiarisce che, in materia penale, la mera presenza di una fattispecie incriminatrice collegata a un atto dell'Unione non basta a far scattare automaticamente l'applicazione della Carta a ogni aspetto del processo. Occorre un collegamento sufficientemente stretto tra la misura nazionale contestata e una specifica disposizione del diritto dell'Unione che imponga obblighi nella materia considerata. La sentenza ribadisce inoltre che il rinvio pregiudiziale non può essere usato per risolvere questioni interne di ricevibilità, competenza o imparzialità del giudice quando la risposta dell'Unione non sia oggettivamente necessaria per decidere la causa principale.
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