Cassazione Penale, Ordinanza n. 10686/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore del condannato impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva accolto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale, lamentando che il giudice di sorveglianza non avesse rideterminato la pena residua da espiare tenendo conto di un successivo provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che aveva riconosciuto la liberazione anticipata per 450 giorni. La censura assumeva, in sostanza, che il beneficio della liberazione anticipata dovesse riflettersi direttamente nella decisione sulla misura alternativa con una nuova quantificazione della pena residua.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha chiarito che il provvedimento impugnato, accogliendo l'affidamento in prova, non doveva determinare la pena da espiare, perché l'art. 47, comma 1, ord. pen. prevede che l'affidamento operi per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Ha inoltre affermato che l'incidenza della liberazione anticipata sulla pena residua è questione di esecuzione rimessa al pubblico ministero, al quale il beneficio va comunicato ai sensi dell'art. 54, comma 2, ord. pen., mediante aggiornamento della posizione esecutiva del condannato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47, comma 1, ord. pen.
per un periodo uguale a quello della pena da scontare
L'affidamento in prova al servizio sociale non richiede una autonoma rideterminazione giudiziale della pena residua nel provvedimento concessivo della misura.
art. 54, comma 2, ord. pen.
La concessione della liberazione anticipata deve essere comunicata al pubblico ministero che ha emesso il provvedimento di esecuzione, il quale provvede all'aggiornamento della posizione del condannato; la quantificazione della pena residua è quindi attività di esecuzione e non del tribunale di sorveglianza.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza, quando si concede l'affidamento in prova al servizio sociale, il giudice non è tenuto a rideterminare la pena residua da espiare, poiché la durata della misura segue la pena da scontare secondo il titolo esecutivo.
- La liberazione anticipata incide sulla pena residua come dato dell'esecuzione e deve essere presa in considerazione dall'ufficio del pubblico ministero competente sull'esecuzione, non dal tribunale di sorveglianza nel provvedimento sulla misura alternativa.
- È inammissibile il ricorso che contesti alla decisione sulla misura alternativa la mancata riquantificazione della pena, quando la legge attribuisce tale attività alla fase esecutiva e a un diverso soggetto istituzionale.
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