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Sentenza

Sentenza del 01/03/2022 n. 6660 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento IRAP relativo al 2010 per Euro 207.834,00, consistente nel recupero a tassazione della deduzione del cuneo fiscale ritenuta non spettante perche l'Amministrazione sosteneva che la societa operava in regime di concessione a tariffa nel trasporto pubblico locale. Roma TPL contestava che il rapporto contrattuale con il Comune fosse invece un appalto/contratto di servizio con corrispettivo sinallagmatico e contributi pubblici, e dunque che la deduzione fosse legittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate confermando le decisioni di merito che avevano qualificato il rapporto come appalto di servizi/contratto di servizio e non come concessione. In particolare la Corte ha ritenuto sussistente un accertamento di fatto non contestato secondo cui Roma TPL percepisce un corrispettivo dalla stazione pubblica e che il Comune interviene a ripianare eventuali perdite, sicche non ricorreva il requisito della concessione traslativa nè quello della tariffa remunerativa. L'Agenzia e stata condannata alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4

    Esclude la deduzione del cuneo fiscale ai fini IRAP per le imprese che operano in concessione e a tariffa nei settori elencati; la Corte ha interpretato che l'esclusione opera solo se sussistono congiuntamente la natura concessoria del rapporto e una tariffa remunerativa.

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296

    Ha modificato l'art. 11 del D.Lgs. 446/1997 introducendo la disciplina integrata della deduzione (cuneo fiscale) e le relative esclusioni; rilevante per il criterio di esclusione per public utilities a concessione e tariffa.

  • D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, art. 19

    Disciplina il trasporto pubblico locale e prescrive la stipulazione di contratti di servizio quali appalti di servizi; la Corte richiama che il contratto concreto va valutato rispetto al modello legale e che spetta all'amministrazione l'onere di provare la non conformita.

  • D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 3, comma 1, lett. vv)

    Definisce la concessione di servizi come contratto oneroso in cui il corrispettivo consiste nel diritto di gestire i servizi e con assunzione del rischio operativo da parte del concessionario; impiegata per distinguere concessione da appalto.

  • Direttiva 2014/23/UE, art. 2, par. 1, lett. a) e b)

    Definizione comunitaria di concessione di servizi: contratto oneroso in cui il corrispettivo e il diritto di gestire il servizio, eventualmente accompagnato da un prezzo, con assunzione del rischio operativo.

  • Decisione Commissione Europea C(2007) n. 4133

    Ha ritenuto la misura italiana di esclusione neutrale rispetto alla concorrenza e non aiuto di Stato, ammettendo l'esclusione delle imprese in concessione e a tariffa per evitare sovracompensazioni determinate dalla deduzione IRAP.

  • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 112 e 113

    Norme sul diritto amministrativo locale citate nel ricorso; richiamate ma non decisive rispetto alla qualificazione contrattuale, usate nel ragionamento processuale.

  • Codice civile, artt. 1362 e 1363

    Richiamati in relazione all'interpretazione delle clausole contrattuali e alla qualifica giuridica del contratto in base alla causa e alla funzione economica della prestazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater

    Norma sulla prenotazione a debito del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche; la Corte ha osservato che, pur essendo l'Agenzia parte pubblica, la previsione non si applica nel caso concreto.

Massime di principio

  • La qualificazione tra concessione e appalto si fonda sulla verifica fattuale della modalita di remunerazione e dell'assunzione del rischio: concessione = diritto a gestire il servizio + rischio operativo; appalto = corrispettivo erogato dall'amministrazione e rischio a carico della P.A.
  • Per escludere la deduzione IRAP (cuneo fiscale) occorrono congiuntamente sia la natura concessoria del contratto sia l'esistenza di una tariffa remunerativa pagata dall'utenza; una tariffa meramente 'contabilizzata' o la presenza di contributi pubblici non bastano.
  • La tariffa che giustifica l'esclusione deve essere remunerativa nel senso di tenere conto anche dell'onere fiscale e generare profitto, per evitare la sovracompensazione rispetto all'equilibrio tariffario regolato.
  • L'accertamento dei fatti (p.es. chi paga il corrispettivo, esistenza di interventi pubblici per ripianare perdite) e di competenza del giudice di merito ed e difficilmente sindacabile in sede di legittimità se non specificamente contestato.
  • In controversie analoghe l'onere della prova circa la conformita del contratto al modello concessorio incombe sull'Amministrazione pubblica che afferma l'esistenza della concessione.
  • In presenza di contratti di servizio per il trasporto pubblico locale disciplinati dal D.Lgs. 422/1997, art. 19, si tende a qualificare il rapporto come appalto salvo prova contraria della natura concessoria.

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