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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05985/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia origina dal danneggiamento totale di colture di mais da parte di cinghiali presenti nei terreni di proprietà della società agricola. L'ente parco aveva già liquidato una somma a titolo di indennizzo ex art. 15, comma 3, L. n. 394/1991, ritenuta insufficiente dalla società, che ha chiesto in giudizio il ristoro integrale del danno. Il giudice di pace ha rigettato la domanda, ritenendo la quantificazione rimessa alla discrezionalità dell'ente; il tribunale, in appello, ha confermato il rigetto, affermando che il diritto all'indennizzo esisteva ma che la liquidazione poteva essere effettuata secondo il regolamento/disciplinare del parco, che limitava l'erogazione all'80% del danno stimato. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del diritto di difesa, perché il tribunale avrebbe applicato un disciplinare e una perizia del parco non richiamati in primo grado e non fatti valere con appello incidentale dall'ente; 2) nullità della sentenza per l'indeterminatezza del disciplinare/regolamento e della perizia richiamati; 3) violazione dell'art. 15 L. n. 394/1991 e delle norme sulla disapplicazione degli atti amministrativi, sostenendo che il regolamento poteva disciplinare solo le modalità di liquidazione, non ridurre il diritto al ristoro integrale; 4) violazione delle regole sulla prova e omesso esame di fatti decisivi, per il mancato uso della CTU e per l'utilizzo della perizia dell'ente parco, oltre che per l'asserita mancata considerazione dei dati di fatto allegati dalla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo e il terzo motivo fossero infondati e che il secondo e il quarto fossero assorbiti. In particolare, ha valorizzato il fatto che l'art. 15, comma 3, L. n. 394/1991 riconosce un diritto soggettivo all'indennizzo per i danni provocati dalla fauna selvatica del parco, ma il comma 4 consente al regolamento del parco di stabilire le modalità di liquidazione e corresponsione dell'indennizzo; nel caso concreto, la ricorrente non aveva contestato in modo specifico, né in primo grado né in appello, l'applicazione del disciplinare che prevedeva il limite dell'80% del danno stimato, né aveva fornito elementi fattuali minimi idonei a dimostrare una produttività maggiore rispetto a quella stimata dal perito dell'ente. Di conseguenza, il rigetto del gravame è stato confermato e la società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15, commi 3 e 4, L. n. 394/1991

    La norma impone all'ente parco di indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica; il regolamento del parco può stabilire le modalità di liquidazione e corresponsione dell'indennizzo, incidendo sul quantum, senza negare la natura di diritto soggettivo della pretesa del danneggiato.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato per distinguere l'azione risarcitoria dalla domanda di indennizzo e per ribadire che la tutela patrimoniale dipende dall'ingiustizia del danno lesivo di una situazione protetta.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di nullità della sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura di ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta mancanza o insufficienza di motivazione e per la nullità della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per la completezza della motivazione e l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro del diritto di difesa, invocato per la presunta indeterminatezza degli atti e la pretesa utilizzazione di documenti non chiaramente identificati.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova in tema di quantificazione del danno.

  • artt. 61, 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati a sostegno della doglianza relativa alla consulenza tecnica e alla valutazione delle prove.

  • artt. 4 e 5, L. n. 2248/1865, All. E

    Richiamati per sostenere che il giudice avrebbe dovuto disapplicare il disciplinare del parco ove ritenuto contrastante con la legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato per la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la legge riconosce un diritto all'indennizzo per danni causati da fauna selvatica, la posizione del danneggiato è di diritto soggettivo; resta però alla disciplina regolamentare dell'ente la definizione delle modalità e dei criteri di liquidazione della somma dovuta.
  • La contestazione della quantificazione operata dall'ente deve essere specifica: il danneggiato che voglia superare la stima amministrativa deve allegare e provare elementi fattuali concreti idonei a dimostrare una maggiore entità del danno o una maggiore produttività del bene danneggiato.
  • La dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sussiste se il giudice d'appello si limita a valorizzare criteri già rilevanti nella disciplina applicabile e già riconducibili al thema decidendum, purché la parte interessata abbia avuto modo di contraddire sul punto.
  • La differenza tra diritto all'indennizzo e azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. sta nel fatto che il primo presuppone una tutela patrimoniale già riconosciuta dalla legge, mentre il secondo richiede la prova degli elementi costitutivi dell'illecito e del danno ingiusto.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può supplire alla totale carenza di allegazioni probatorie sulle circostanze fondamentali del danno, che restano a carico della parte che agisce per ottenere una maggiore liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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