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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01137/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, confermando la decisione impugnata nel merito. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado solo per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 61, n. 2, c.p. per la contravvenzione contestata al capo 2, oltre a dichiarare la continuazione tra i reati e rideterminare la pena, confermando nel resto la condanna. I motivi di ricorso deducono: 1) violazione degli artt. 73 e 75 d.P.R. 309/1990, con travisamento delle risultanze documentali e motivazione illogica; 2) violazione degli artt. 99 e 133 c.p. e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio; 3) mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte osserva che tali censure ripropongono questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni ritenute adeguate, sicché non sono proponibili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma richiamata dai motivi di ricorso in relazione alla contestazione relativa alle sostanze stupefacenti; la Corte non entra nel merito della violazione dedotta perché la censura è ritenuta già esaminata e disattesa in appello.

  • art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma richiamata dal ricorrente insieme all'art. 73 d.P.R. 309/1990; la Corte ritiene il motivo non scrutinabile in cassazione poiché reiterativo di questioni già valutate dal giudice di merito.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato per contestare il trattamento sanzionatorio; la doglianza è dichiarata inammissibile perché attinente a profili già motivatamente vagliati in appello.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per contestare il quantum di pena; la Corte osserva che la motivazione di merito aveva già affrontato il punto con argomenti adeguati.

  • art. 61, n. 2, c.p.

    L'attenuante è stata riconosciuta in appello in relazione alla contravvenzione contestata al capo 2, con conseguente rideterminazione della pena.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono state negate dalla Corte territoriale in ragione della non particolare collaborazione dell'imputato e dell'insuccesso dei percorsi comunitari intrapresi.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitano a riproporre, senza specifici profili di legittimità, questioni già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di appello con motivazione non manifestamente illogica.
  • Il travisamento della prova e il vizio di motivazione non possono essere dedotti in cassazione come mera rivisitazione del merito quando la sentenza impugnata abbia già offerto una risposta argomentata e coerente ai punti contestati.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è correttamente sorretto quando il giudice di merito valorizzi elementi negativi concreti della personalità e della condotta dell'imputato, quali la scarsa collaborazione e l'inefficacia di precedenti percorsi trattamentali.
  • La contestazione del trattamento sanzionatorio deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito sui criteri di cui all'art. 133 c.p.; in difetto, la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
  • Quando la sentenza di appello abbia già riconosciuto una specifica attenuante e rideterminato la pena, il ricorso in cassazione che non evidenzi un vero vizio di legittimità ma solo dissenso valutativo è destinato a essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioCircostanze del reato
RamiProcesso penaleStupefacentiParte generale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

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