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Sentenza

Sentenza n. 4349/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Atto di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario per l''annullamento: della Determinazione dirigenziale n. 172 del 13.12.2022 della Regione Veneto – Direzione sanità e sociale, ivi compreso l''Allegato A, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; dell''Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Claber S.r.l. il 23/10/2023: Ricorso per motivi aggiunti per l'annullamento del Decreto del Direttore Generale dell' Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 101 del 20.7.2023, pubblicato sul Bur n. 96 del 21.07.2023, ivi compreso l'Allegato A, che rettifica, per errori materiali, gli importi asseritamente dovuti dai singoli fornitori considerati, tra cui la Impresa ricorrente.

Giustizia amministrativa202301721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di attuazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e la determinazione regionale di quantificazione dell'importo dovuto, successivamente rettificata

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli atti con cui è stato attivato il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per i dispositivi medici e le è stato richiesto il pagamento della quota posta a suo carico. Ha dedotto: violazione del principio di irretroattività, della certezza del diritto e del legittimo affidamento, poiché i tetti regionali sarebbero stati fissati nel 2019 per annualità pregresse; violazione dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e difetto dei presupposti; irragionevolezza, sproporzione, violazione del diritto di proprietà e della libertà d'impresa; difetto di istruttoria e disparità di trattamento per l'uniforme fissazione del tetto al 4,4% per tutte le Regioni e per ciascuna annualità; violazione dei principi di tempestività, correttezza e proporzionalità propri delle procedure di gara; mancata comunicazione di avvio del procedimento, difetto di trasparenza e di motivazione; contrasto della disciplina con gli artt. 3, 23 e 53 Cost., con l'art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU, con gli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'art. 28 TFUE; infine, in via subordinata, erroneità del calcolo dell'importo richiesto, per mancato scorporo dei servizi accessori e per altri errori contabili. Il testo della sentenza contiene inoltre un riferimento a censure dirette contro una determinazione della Regione Piemonte, concernenti la quantificazione concreta dell'importo dovuto.

La decisione

Il TAR ha respinto nel merito le censure rivolte agli atti statali presupposti e agli aspetti generali del meccanismo di payback. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, ha ritenuto che il sistema sia ragionevole e proporzionato rispetto all'obiettivo di contenimento della spesa sanitaria, che costituisca un contributo solidaristico e che rispetti la riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. La disciplina non è stata considerata retroattiva in senso lesivo, poiché l'obbligo di ripiano e i suoi elementi essenziali erano conoscibili sin dal 2015, prima delle gare e della stipula dei contratti; gli interventi del 2022 avrebbero reso operative procedure già previste senza innovare il presupposto sostanziale dell'obbligo. È stato escluso anche il legittimo affidamento nel mantenimento dei prezzi e dei margini di utile, non essendo stata dimostrata un'incidenza eccessiva del payback. Il meccanismo è stato ritenuto estraneo alle procedure di gara, perché opera ex post sul fatturato complessivo dell'impresa e non modifica né l'esito della gara, né il prezzo o l'oggetto delle forniture. La fissazione uniforme del tetto regionale al 4,4% non è stata ritenuta lesiva dell'interesse della ricorrente, poiché tale misura coincideva con il tetto nazionale massimo e una differenziazione regionale avrebbe potuto soltanto ridurre il tetto e aumentare l'importo del ripiano. Sono stati ritenuti sufficientemente chiari i criteri di calcolo fondati sui dati della voce BA0210 del modello CE e sul fatturato al lordo dell'IVA. L'eventuale inclusione di servizi accessori è stata ricondotta a un'errata contabilizzazione aziendale, non all'illegittimità degli atti ministeriali. Quanto alle censure dirette sulla quantificazione regionale individuale, il TAR ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa: l'attività regionale è meramente vincolata, tecnico-contabile e ricognitiva, priva di discrezionalità e di spendita di potere autoritativo. La controversia riguarda quindi un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell'obbligazione di pagamento e spetta al giudice ordinario. Per tali motivi il ricorso e i motivi aggiunti sono stati in parte rigettati e in parte dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione; è stata ammessa la riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    «in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»

    Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici, la quota di ripiano a carico delle aziende fornitrici e il criterio proporzionale di concorso di ciascuna impresa.

  • art. 9-ter, comma 8, d.l. 78/2015

    «rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA»

    Il superamento del tetto è calcolato sul fatturato al lordo dell'IVA, poiché il SSN e le Regioni sono considerati consumatori finali.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    «l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile»

    Attribuisce alle Regioni la verifica contabile, l'individuazione delle aziende soggette al ripiano e l'imposizione del pagamento, senza attribuire loro il potere di determinare il tetto o certificare lo scostamento.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e la disciplina originaria del ripiano a carico delle Regioni.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    Ha fissato dal 2014 il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Ha modificato l'art. 9-ter, comma 8, prevedendo la rilevazione del superamento sulla base del fatturato e la relativa certificazione ministeriale.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Ha istituito un fondo destinato alle Regioni e previsto una riduzione della quota di ripiano per le aziende fornitrici, disciplina successivamente incisa dalla Corte costituzionale.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Prevede, per il periodo 2015-2018, il pagamento della quota ridotta e la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro i provvedimenti regionali, alle condizioni stabilite dalla legge.

  • art. 74 c.p.a.

    «nel caso in cui ravvisi [...] la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata»

    Ha consentito la decisione in forma semplificata, in ragione della manifesta infondatezza di parte delle censure e del difetto di giurisdizione sulle altre.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

  • art. 133 c.p.a.

    Il TAR richiama il fatto che la controversia non rientra in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva e deve essere risolta secondo la natura della situazione soggettiva azionata.

  • art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di tempestività, correttezza e proporzionalità nelle procedure di gara; il TAR ha ritenuto il payback estraneo alle procedure di affidamento.

  • art. 23 Cost.

    La Corte costituzionale, richiamata dal TAR, ha qualificato il payback come contributo di solidarietà riconducibile a una prestazione patrimoniale imposta, ma ha ritenuto rispettata la riserva di legge.

  • art. 3 Cost.

    Le censure di irragionevolezza e disparità di trattamento sono state ritenute infondate alla luce della struttura e della finalità del meccanismo.

  • art. 41 Cost.

    La Corte costituzionale, richiamata dal TAR, ha ritenuto il meccanismo ragionevole e proporzionato rispetto alla razionalizzazione della spesa sanitaria e alla tutela della salute.

  • sentenza Corte costituzionale n. 139/2024

    Ha esteso a tutte le aziende fornitrici la riduzione al 48% prevista dall'art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, caducando le condizioni e i termini incompatibili con tale estensione.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140/2024

    Ha escluso, per il payback relativo agli anni 2015-2018, la violazione degli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost. in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo CEDU, nonché la lesione dell'affidamento e il carattere retroattivo della disciplina.

Massime di principio

  • Nel meccanismo di payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, l'obbligo di ripiano non è retroattivo in senso lesivo quando i suoi elementi essenziali — esistenza del tetto di spesa, soggetti obbligati, percentuali di concorso e criterio proporzionale basato sul fatturato — erano conoscibili sin dall'entrata in vigore della disciplina nel 2015; gli atti successivi che rendono operativa la procedura non innovano il presupposto sostanziale dell'obbligazione.
  • Il payback opera ex post sulla situazione patrimoniale complessiva dell'impresa fornitrice e non modifica l'oggetto, il prezzo o l'esito delle singole gare e dei contratti di fornitura; pertanto, non costituisce una rimodulazione delle procedure di evidenza pubblica né altera di per sé la loro concorrenzialità.
  • Le Regioni e le Province autonome, nell'attuazione del payback per gli anni 2015-2018, non possono determinare il tetto di spesa, certificarne il superamento o quantificare autonomamente lo scostamento: tali funzioni spettano alle autorità statali. Esse devono limitarsi alle attività vincolate di verifica contabile, formazione dell'elenco delle aziende, calcolo della quota individuale secondo i parametri normativi e imposizione del pagamento.
  • La controversia relativa alla correttezza del calcolo dell'importo individuale richiesto a un'impresa fornitrice nell'ambito del payback riguarda un diritto soggettivo patrimoniale e non un interesse legittimo, quando l'amministrazione svolge un'attività meramente tecnica e vincolata, priva di discrezionalità e di spendita di potere autoritativo; la giurisdizione spetta quindi al giudice ordinario.
  • Ai fini del calcolo del superamento del tetto e della quota individuale di ripiano, il fatturato rilevante è quello dei dispositivi medici contabilizzati alla voce BA0210 del modello CE ed è computato al lordo dell'IVA. I servizi accessori non rientrano nella nozione di fatturato dei dispositivi medici, salvo che siano stati erroneamente contabilizzati insieme alla fornitura nei dati contabili di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamento

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