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Sentenza

Sentenza n. 1292/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del diniego di visto per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202505079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente visto e datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso è stato proposto contro il diniego di visto per lavoro subordinato notificato il 22 gennaio 2025. La società datrice di lavoro ha impugnato l'atto pur essendo priva di legittimazione, non risultando titolare della posizione giuridica direttamente incisa dal diniego. Il richiedente il visto ha dedotto l'illegittimità del provvedimento per omessa comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 e per difetto di istruttoria in ordine alla sua idoneità al lavoro, anche in relazione all'età anagrafica e alle circostanze connesse. Il ricorso è stato esaminato dopo che una precedente ordinanza cautelare aveva accolto l'istanza di riesame limitatamente alla posizione del richiedente, senza essere stata eseguita dall'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte proposta dalla società datrice di lavoro, per difetto di legittimazione a impugnare il diniego di visto. Ha invece accolto il ricorso del richiedente il visto e annullato integralmente il provvedimento impugnato. Il giudice ha ritenuto applicabile ratione temporis l'art. 10-bis l. 241/1990, poiché il nuovo comma 7-bis dell'art. 4 d.lgs. 286/1998, introdotto dal d.l. 145/2024, non era ancora applicabile al procedimento, conclusosi prima della data di decorrenza per il 2025 prevista dal d.P.C.M. 27 settembre 2023. L'omissione del preavviso di rigetto ha quindi viziato il procedimento. Il TAR ha inoltre ritenuto fondati i profili di difetto di istruttoria relativi all'idoneità lavorativa del richiedente in rapporto alla sua età e alle circostanze collegate. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori e contributo unificato, mentre le spese sono state compensate nei confronti della società.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto era applicabile al procedimento e la sua omissione ha determinato l'illegittimità del diniego.

  • art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998

    La disposizione, introdotta dal d.l. 145/2024, non era applicabile ratione temporis al procedimento conclusosi prima della decorrenza fissata per il 2025.

  • art. 1, comma 2, d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024

    La disciplina transitoria ha differito l'applicazione della nuova disciplina fino alla data di decorrenza stabilita per il 2025.

  • art. 8 d.P.C.M. 27 settembre 2023

    i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9:00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, (…)

    La decorrenza prevista per il 2025 individuava il momento a partire dal quale sarebbe divenuta applicabile la nuova disciplina; il procedimento in esame si era concluso anteriormente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio del visto per lavoro subordinato, il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 deve essere applicato quando il procedimento si è concluso prima dell'entrata in vigore temporale della disciplina speciale derogatoria introdotta dall'art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998, secondo il regime transitorio previsto dal d.l. 145/2024.
  • La legittimazione a impugnare il diniego di visto per lavoro subordinato spetta al richiedente il visto, quale titolare della posizione direttamente incisa dal provvedimento, e non alla società datrice di lavoro priva di una posizione giuridica direttamente lesa dal diniego.
  • Il diniego di visto per lavoro subordinato è illegittimo per difetto di istruttoria quando l'amministrazione non abbia adeguatamente verificato l'idoneità del richiedente al lavoro in rapporto all'età anagrafica e alle circostanze connesse.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimento

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