Cassazione Penale, Sentenza n. 34576/2022 del 19/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza della Corte d'appello di Campobasso (16/05/2019, irrevocabile dall'8/07/2020) che aveva condannato il ricorrente per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il ricorrente proponeva come "nuove prove" l'audizione di nuovi testi e l'acquisizione di una consulenza tecnico-contabile redatta secondo una "nuova metodologia esplicativa", sostenendo che tali elementi avrebbero dimostrato l'inesistenza o la non riconducibilità a lui degli ammanchi di liquidità ritenuti causa del dissesto.
La decisione
La Corte suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le testimonianze proposte non costituiscono "nuove prove" poiché miravano solo a ottenere una diversa valutazione di dichiarazioni già apprezzate nella sentenza di condanna; analogamente la consulenza contabile non è stata considerata nuova, non essendo emersa una effettiva nuova metodologia o acquisizione scientifica capace di fornire risultati prima non ottenibili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 634 cod. proc. pen.
Norma richiamata dall'ordinanza della Corte d'appello per dichiarare inammissibile l'istanza di revisione; utilizzata nel quadro procedurale per il rigetto dell'istanza.
art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 630, comma 1, lett. c)
Stabilisce i presupposti per l'ammissibilità di nuove prove in sede di revisione: devono essere realmente nuove, non consistenti in semplice nuova valutazione di prove già conosciute.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso, come applicato per sanzionare la responsabilità processuale del ricorrente.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione ai profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione, a supporto della misura sanzionatoria in favore della Cassa delle ammende.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 14547 del 08/03/2022; Sez. 3, n. 19598 del 10/03/2011; Sez. 4, n. 28724 del 14/07/2021)
Sez. 3, n. 14547/08/03/2022; Sez. 3, n. 19598/10/03/2011; Sez. 4, n. 28724/14/07/2021
Precisa che non costituiscono nuove prove le testimonianze richieste solo per ottenere diversa valutazione di quanto già accertato e che un'analisi o metodologia ripetitiva non assume carattere di novità se non fondata su nuove acquisizioni scientifiche o tecniche effettivamente diverse.
Massime di principio
- In sede di revisione penale le "nuove prove" devono essere veramente nuove: non sono tali testimonianze o documenti finalizzati esclusivamente a ottenere una diversa valutazione di prove già acquisite e valutate nella sentenza impugnata.
- Una consulenza tecnica è ammessa come novità solo se fondata su nuove metodologie, acquisizioni scientifiche o tecniche che possono fornire risultati non ottenibili con le metodiche precedenti; una mera rielaborazione della contabilità già esaminata non basta.
- Se l'istanza di revisione si basa su elementi che rinnovano l'accertamento già compiuto in cognizione senza introdurre fatto o metodo realmente nuovo, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità per manifesta infondatezza può comportare sanzioni: condanna alle spese processuali e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), soprattutto se l'impugnazione è ritenuta irrituale o colposa.
- Quando si prepara una istanza di revisione è essenziale documentare con chiarezza in che cosa consista la novità (nuovo fatto non conosciuto, nuova fonte, nuova tecnica/scienza) e spiegare concretamente come questa avrebbe potuto determinare l'assoluzione o l'annullamento della precedente decisione.
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