Sentenza n. 7384/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-ter, 2 luglio 2025, n. 13046, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del GSE del 5 febbraio 2021, nella parte in cui ha riconosciuto l’incentivo sino al 24 maggio 2022 soltanto per la produzione riferibile a 32 MW oltre i 15 MW già convenzionati con il sistema CIP-6
Esito
Favorevole al resistente (gestore energetico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR Lazio, Sez. III-ter, 2 luglio 2025, n. 13046, che aveva respinto il ricorso contro la nota del GSE del 5 febbraio 2021. La nota aveva prorogato gli incentivi sino al 24 maggio 2022, precisando che l’incentivo sarebbe spettato su 32 MW oltre i 15 MW convenzionati con il CIP-6. L’impianto aveva beneficiato sia del regime CIP-6, in forza di una convenzione efficace dal 1° agosto 2006 al 31 luglio 2015, sia dei certificati verdi; la convenzione GRIN del 4 agosto 2016 regolava la conversione dei certificati verdi in incentivo sulla produzione netta. In appello la società ha dedotto errori di giudizio e di motivazione: violazione della convenzione GRIN, dell’art. 19 del d.m. 6 luglio 2012, degli artt. 2, 3 e 24, comma 5, lett. c), del d.lgs. 28/2011 e della convenzione CIP-6; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti; erronea esecuzione della convenzione GRIN e qualificazione dell’incentivo. Ha sostenuto di non chiedere il cumulo dei certificati verdi con il CIP-6 per la medesima quota nello stesso periodo, ma il riconoscimento dell’incentivo previsto dall’art. 19 del d.m. 6 luglio 2012 entro il limite di 32 MW stabilito dalla convenzione GRIN, senza mantenere una franchigia di 15 MW dopo la scadenza della convenzione CIP-6. Il GSE ha chiesto il rigetto e ha eccepito l’inammissibilità per difetto d’interesse, sostenendo che la nota fosse non provvedimentale o meramente confermativa; l’appellante ha contestato tardività e fondatezza dell’eccezione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello nel merito, senza pronunciarsi sull’eccezione preliminare del GSE, ritenendola assorbita dalla soluzione di merito. Ha escluso che la cessazione temporale della convenzione CIP-6 faccia venir meno la non cumulabilità dei benefici per la quota di potenza già incentivata: il divieto riguarda la quota di potenza dell’impianto, non soltanto i periodi di produzione coincidenti, e impedisce un secondo incentivo anche successivo. Ha quindi ritenuto corretta l’interpretazione della convenzione GRIN in armonia con il sistema normativo: l’incentivo sulla produzione netta previsto dall’art. 19 del d.m. 6 luglio 2012, sostitutivo del precedente meccanismo dei certificati verdi, va parametrato tenendo conto dell’incentivo già ottenuto con il CIP-6 e sottraendo la quota di energia già incentivata con tale regime. La sentenza del TAR è stata confermata. Spese del grado compensate per la novità e la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 11, comma 3, d.lgs. 79/1999
la quale comunque discende dall’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 79 del 1999, dall’art. 9 del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005 (al quale ha fatto seguito l’art. 14, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008). In particolare, la prima disposizione – poi abrogata dal d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 – prevedeva, in via alternativa, che i certificati verdi potessero essere acquistati da altri produttori di fonti rinnovabili, oppure dallo stesso Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN, oggi GSE), con la precisazione che «i diritti relativi agli impianti di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono attribuiti al gestore della rete di trasmissione nazionale», così riferendo anche agli impianti realizzati in forza della normativa preesistente il principio dell’alternatività.
La disposizione fonda il principio di alternatività tra il regime dei certificati verdi e gli incentivi CIP-6 per la medesima quota di energia, escludendo il cumulo dei benefici.
art. 9 d.m. 24 ottobre 2005
L’art. 9 del d.m. 24 ottobre 2005 (e, poi, l’art. 14, comma 1, del d.m. 18 dicembre 2008), nel dettare disposizioni sulla compravendita di certificati verdi, ha specificato che il GSE «emette a proprio favore e colloca sul mercato […] i certificati verdi relativi agli impianti di cui all’art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entrati in esercizio in data successiva al 1 aprile 1999», precisando quindi che l’energia prodotta dagli impianti che avevano avuto accesso al sistema di cui alla delibera CIP n. 6 del 1992 sarebbe stata acquistata dal Gestore per la successiva emissione di certificati verdi e confermando così la non cumulabilità tra le diverse tipologie d’incentivo rispetto alla medesima quota di energia.
La disciplina attuativa conferma che per la quota di energia assoggettata al CIP-6 non spetta al produttore un ulteriore incentivo mediante certificati verdi.
art. 14, comma 1, d.m. 18 dicembre 2008
L’art. 9 del d.m. 24 ottobre 2005 (e, poi, l’art. 14, comma 1, del d.m. 18 dicembre 2008), nel dettare disposizioni sulla compravendita di certificati verdi, ha specificato che il GSE «emette a proprio favore e colloca sul mercato […] i certificati verdi relativi agli impianti di cui all’art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entrati in esercizio in data successiva al 1 aprile 1999», precisando quindi che l’energia prodotta dagli impianti che avevano avuto accesso al sistema di cui alla delibera CIP n. 6 del 1992 sarebbe stata acquistata dal Gestore per la successiva emissione di certificati verdi e confermando così la non cumulabilità tra le diverse tipologie d’incentivo rispetto alla medesima quota di energia.
La disposizione conferma la non cumulabilità dei diversi incentivi sulla stessa quota di energia, anche per gli impianti ammessi al CIP-6.
art. 19 d.m. 6 luglio 2012
Infatti, l’art. 19 del d.m. 6 luglio 2012, richiamato anche dalla convenzione GRIN, ha riconosciuto un incentivo sulla produzione netta incentivata «ai sensi della previgente normativa di riferimento»: è quindi da condividere la tesi del GSE secondo cui anche il meccanismo incentivante introdotto dal decreto del 2012 è comunque parametrato sull’incentivo netto ottenuto in forza del sistema dei certificati verdi da esso sostituito, dunque sottraendo la quota di energia già incentivata mediante il sistema della delibera CIP n. 6 del 1992.
L’incentivo sulla produzione netta introdotto nel 2012, in sostituzione dei certificati verdi, deve essere calcolato tenendo conto del precedente incentivo CIP-6 e sottraendo la quota di energia già incentivata con tale regime.
Massime di principio
- Il divieto di cumulo tra gli incentivi CIP-6 e i certificati verdi per la medesima quota non è limitato alla contemporaneità temporale dei benefici: la quota di potenza dell’impianto già incentivata con il CIP-6 non può ricevere i certificati verdi neppure in un periodo successivo alla scadenza della convenzione.
- Il divieto di cumulo va riferito alla quota di potenza dell’impianto già incentivata, non alla coincidenza temporale delle singole immissioni di energia in rete; la scadenza di un regime incentivante non determina, in assenza di un’espressa previsione normativa, l’espansione della quota incentivabile con un diverso meccanismo.
- La convenzione GRIN e l’incentivo sulla produzione netta previsto dall’art. 19 del d.m. 6 luglio 2012 devono essere interpretati in coerenza con il divieto di cumulo: il calcolo dell’incentivo sostitutivo dei certificati verdi deve detrarre la quota di energia già incentivata mediante CIP-6.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 1093/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 4488/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 1666/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 662/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 184/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 7379/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →