Sentenza n. 5034/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’impugnazione del reimpiego dell’ufficiale dalla posizione di fuori ruolo presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza de L’Aquila, nonché della conseguente cessazione del rapporto di servizio presso l’Agenzia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni di appartenenza e destinazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’ufficiale contestava il provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza del 23 ottobre 2023, con cui era stato reimpiegato, per esigenze di servizio, dal Reparto T.L.A. dei Reparti Speciali di Roma alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila, quale Capo Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo, e la conseguente determinazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale del 16 novembre 2023, che aveva disposto la cessazione del rapporto di servizio fuori ruolo, originariamente previsto fino al 9 novembre 2024. In primo grado aveva dedotto violazione della circolare sul piano degli impieghi degli ufficiali, illogicità e contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, disparità di trattamento, demansionamento e aveva chiesto il risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente, anche per danno d’immagine e perdita di chance. In appello ha censurato la sentenza del TAR per violazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, degli artt. 24 e 97 Cost., degli artt. 1, 2, 74 e 101 c.p.a., dell’art. 3 l. 241/1990 e della circolare n. 12295/2023, sostenendo il difetto di istruttoria e motivazione, l’erroneità dei presupposti, la disparità di trattamento, l’irragionevolezza, la violazione del legittimo affidamento e dei doveri di buona fede, nonché la natura demansionante o potenzialmente mobbizzante del nuovo incarico. L’appellante sosteneva inoltre che il collocamento fuori ruolo presso l’Agenzia e la durata contrattuale dell’incarico impedissero il successivo richiamo in servizio e che la posizione presso l’Agenzia fosse assimilabile a funzioni di sicurezza nazionale, con conseguente maggiore stabilità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha qualificato il trasferimento d’autorità del militare come ordine militare, espressione di un’ampia discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione e diretto prioritariamente alla cura dell’interesse pubblico. Ne consegue che il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta irrazionalità, illogicità o travisamento, mentre non è consentito sostituire le valutazioni del giudice a quelle dell’Amministrazione in ordine a opportunità, urgenza e pianificazione dell’impiego. Il trasferimento non richiede una motivazione specifica né le ordinarie garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/1990, in quanto l’art. 1349, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 esclude per gli ordini militari l’applicazione dei capi I, III e IV della legge n. 241/1990. In ogni caso, il Collegio ha rilevato che le ragioni del reimpiego risultavano dagli atti, tra cui la lunga permanenza a Roma, le preferenze espresse dall’ufficiale nella scheda di pianificazione, la necessità di coprire una posizione vacante e le interlocuzioni intervenute con l’interessato e con l’Agenzia. L’ufficiale era stato incluso nella pianificazione e non poteva vantare un affidamento sulla permanenza presso l’Agenzia o nella sede di Roma. Il collocamento fuori ruolo e il successivo richiamo in servizio costituiscono espressione di poteri ampiamente discrezionali e la previa concessione del fuori ruolo non comprime il potere dell’Amministrazione di procedere al reimpiego per proprie esigenze organizzative, fisiologicamente prioritarie. La durata originaria del contratto presso l’Agenzia non ha impedito il richiamo, anche perché l’Amministrazione di appartenenza non conosceva i termini contrattuali e l’Agenzia aveva comunicato che le esigenze di collaborazione erano cessate. Sono state ritenute infondate anche le censure sulla tempistica, sulla decorrenza del trasferimento, sulla disparità di trattamento e sull’assimilazione dell’incarico presso l’Agenzia a funzioni di sicurezza nazionale. Non è stato ravvisato alcun demansionamento: il rientro nelle attribuzioni proprie del grado presso la Guardia di Finanza non costituisce deminutio professionale e l’incarico presso la Scuola de L’Aquila, di livello coerente con il grado di tenente colonnello, è stato ritenuto di rilievo strategico e caratterizzato da responsabilità significative. È stata infine respinta la domanda risarcitoria, mancando una condotta illecita, un danno ingiusto e il nesso causale, essendo il trasferimento legittimo e funzionale alla gestione delle risorse umane. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 1349, comma 3, d.lgs. 66/2010
Agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241
Gli ordini militari, inclusi i trasferimenti d’autorità dei militari, sono sottratti alle garanzie partecipative e agli oneri motivazionali ordinariamente previsti dalla legge n. 241/1990.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo ordinario di motivazione non si applica al trasferimento d’autorità qualificato come ordine militare, per effetto dell’art. 1349, comma 3, d.lgs. 66/2010; in ogni caso, nel giudizio sono emerse le ragioni organizzative sottese al reimpiego.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento non impedisce all’Amministrazione militare di rivalutare il collocamento fuori ruolo e richiamare il dipendente per esigenze organizzative e funzionali proprie, che prevalgono sulle esigenze dell’amministrazione di destinazione e del dipendente.
art. 1 l. 241/1990
I canoni di correttezza e buona fede risultano rispettati quando l’Amministrazione definisce preventivamente i criteri di pianificazione, acquisisce le preferenze dell’interessato e instaura interlocuzioni prima dell’avvicendamento.
art. 101, comma 2, c.p.a.
La domanda risarcitoria riproposta in appello è stata esaminata, ma respinta per l’assenza di condotta illecita, danno ingiusto e nesso causale.
art. 93 d.P.C.M. 224/2021
Il collocamento dell’ufficiale presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale era stato disposto in base a tale disciplina e non esclusivamente in forza del contratto individuale; ciò non escludeva la successiva rivalutazione amministrativa della posizione fuori ruolo.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati nel dispositivo quale base, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, per l’oscuramento delle generalità della parte.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo ai fini della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il trasferimento d’autorità di un militare costituisce un ordine militare diretto alla cura prioritaria delle esigenze organizzative dell’Amministrazione; il relativo sindacato giurisdizionale è circoscritto ai casi di manifesta irrazionalità, illogicità, travisamento dei fatti o altri vizi macroscopici, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni di opportunità a quelle dell’Amministrazione.
- Poiché agli ordini militari non si applicano, ai sensi dell’art. 1349, comma 3, d.lgs. 66/2010, i capi I, III e IV della legge n. 241/1990, il trasferimento d’autorità non richiede le ordinarie garanzie di partecipazione procedimentale né una motivazione specifica; è sufficiente l’indicazione delle esigenze di servizio, ferma la sindacabilità dell’atto per manifesta irrazionalità o travisamento.
- Il precedente collocamento di un militare fuori ruolo presso un’altra amministrazione non comprime il potere dell’Amministrazione di appartenenza di richiamarlo in servizio e disporne il reimpiego, quando ciò sia giustificato da proprie esigenze organizzative e funzionali.
- La durata originariamente prevista per l’incarico fuori ruolo non determina un affidamento tutelabile alla permanenza sino alla scadenza quando il collocamento e il richiamo in servizio sono espressione di poteri discrezionali e l’interessato sia stato incluso nella pianificazione degli impieghi e informato della possibilità di reimpiego.
- Il rientro di un dipendente nella propria Amministrazione di appartenenza e nelle attribuzioni coerenti con il grado rivestito non costituisce, di per sé, demansionamento rispetto alle funzioni temporaneamente svolte presso un’altra amministrazione; la comparazione deve essere effettuata nell’ambito del ruolo e dell’ordinamento di appartenenza.
- Il risarcimento del danno da attività amministrativa presuppone la presenza di una condotta illecita, di un danno ingiusto e del nesso causale; tali presupposti mancano quando il pregiudizio deriva da un trasferimento d’autorità legittimo, adottato per esigenze organizzative e funzionali.
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