Sentenza n. 418/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'esatta ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.133/2025, resa dal Tribunale di Trieste in funzione di Giudice del lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Trieste, giudice del lavoro, relativa al riconoscimento del beneficio della Carta docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l'esecuzione della sentenza n. 133/2025 del Tribunale di Trieste, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrisponderle, per gli anni scolastici indicati, il beneficio economico di 500 euro annui mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Sebbene l'Amministrazione avesse pagato le spese processuali del giudizio presupposto, non aveva erogato la sorte capitale, ossia il beneficio economico riconosciuto dal giudicato. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi, dopo la rituale notificazione della sentenza in forma esecutiva e prima della proposizione del ricorso, i 120 giorni previsti dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato la mancata integrale esecuzione del giudicato: il pagamento delle sole spese processuali non soddisfaceva l'obbligo di corrispondere il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta docenti. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione, su istanza di parte, o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente generale competente del Ministero, attribuendogli un termine di ulteriori 60 giorni dall'investitura e precisando che avrebbe potuto operare direttamente, tramite funzionario delegato e avvalendosi delle strutture amministrative necessarie. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per le spese del giudizio di ottemperanza, nonché al rimborso del contributo unificato; tali somme sono state distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di proporre l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso per l'esecuzione di una sentenza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, quando previsto dalla norma.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
È la base normativa del beneficio economico di 500 euro annui riconosciuto al personale docente per l'aggiornamento e la formazione.
art. 93 c.p.c.
difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario
Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che dichiari di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione parziale di un giudicato non esclude l'inadempimento: il pagamento delle spese processuali non soddisfa il titolo quando rimane ineseguita la condanna principale al pagamento della sorte capitale o all'attribuzione del beneficio riconosciuto.
- Quando una pubblica amministrazione non ha integralmente eseguito una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione competente; se l'attività demandata rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso autonomo.
- Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione quando l'inadempimento al giudicato persiste al momento della proposizione del ricorso, anche se l'amministrazione abbia successivamente eseguito una parte degli obblighi.
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