Cassazione Penale, Sentenza n. 15922/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che ha confermato la condanna per truffa aggravata: il ricorrente lamenta 1) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che il modico valore del danno (154 euro) avrebbe dovuto giustificare tale attenuante anche se erano già state riconosciute le attenuanti generiche; 2) mancata e insufficiente motivazione in relazione alla richiesta di nuovo giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti e alla prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante dell'art. 640, comma 2 n. 2-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura perché il danno di 154 euro non raggiunge la "speciale tenuità" richiesta dall'art. 62 n.4 c.p.; il valore modesto è stato comunque considerato per concedere le attenuanti generiche nonostante la precedente personale negativa. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità perché il motivo di appello era generico e non conteneva elementi specifici per giustificare un diverso bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, quindi la Corte territoriale non aveva obbligo di motivare oltre. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 codice penale
circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 numero 4 cod.pen.
La Corte interpreta che per questa attenuante è richiesta una "speciale tenuità" del danno (non solo "modico" o "lieve"): il danno deve essere di minima rilevanza economica valutata oggettivamente sul valore della cosa e, sussidiariamente, sulle condizioni economiche della vittima
art. 640 comma 2 numero 2-bis codice penale
aggravante prevista dall'articolo 640 comma due numero 2 bis codice penale
La norma è richiamata come aggravante contestata in sede di bilanciamento; la Corte osserva che il bilanciamento tra questa aggravante e le attenuanti è sindacabile in Cassazione solo se frutto di arbitrio o ragionamento illogico
Massime di principio
- La "specifica" attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. richiede una tenuità del danno di grado più elevato rispetto al semplice "valore modesto": un importo contenuto non è automaticamente sufficiente per riconoscerla
- Un danno di modica entità può giustificare la concessione di attenuanti generiche ma non sostituisce la prova della "speciale tenuità" richiesta dall'attenuante specifica
- Le decisioni del giudice di merito sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti sono sindacabili inCassazione solo in presenza di arbitrio o di motivazione illogica; motivi di appello generici che non indicano elementi di fatto nuovi rendono improduttiva l'ulteriore motivazione della corte d'appello
- In fase difensiva è necessario dedurre elementi specifici e concreti (non soltanto la reiterazione del valore economico contenuto del danno) per ottenere la riforma del giudizio di bilanciamento delle circostanze
- Se si cerca il riconoscimento dell'attenuante specifica per tenuità del danno, è utile documentare sia la ridotta rilevanza economica oggettiva del bene sia le condizioni economiche dell'offeso, per dimostrare la "speciale tenuità" richiesta dalla norma
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