Cassazione Civile, Sentenza n. 25791/2022 del 01/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che, in rinnovato giudizio, aveva ritenuto sussistente una stabile organizzazione e un centro di attività stabile in Italia della società San Marco s.r.l. (residente in Francia). Il gravame principale dedotto in cassazione riguardava il mancato adeguamento della pronuncia del giudice del rinvio alle specifiche prescrizioni della sentenza civile di questa Corte n. 4578/2017, che aveva disposto il rinvio per un riesame complessivo e motivato degli elementi oggettivi e soggettivi prodotti dall'Agenzia (in particolare i legami soggettivi fra la contribuente, la Cooperativa Imperia e la società Marzo s.r.l.), nonché per la valutazione se l'attività svolta in Italia fosse meramente preparatoria o invece qualificabile come sede d'affari stabile. I ricorrenti deducevano altresì vizi di motivazione e violazioni di norme nazionali e convenzionali, poi assorbite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato la violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto delle specifiche prescrizioni impartite dalla propria pronuncia n. 4578/2017. In particolare, il giudice del rinvio si era limitato a richiamare le circostanze omesse senza esporre il ragionamento logico-giuridico e senza valutare compiutamente i legami soggettivi e la rilevanza probatoria degli elementi indicati dall'amministrazione finanziaria. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale per un nuovo esame anche in ordine alle spese di lite; gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 384 cod. proc. civ.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando la Cassazione cassa con rinvio, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato e deve osservare le specifiche prescrizioni di accertamento impartite; in caso di inottemperanza la pronuncia è viziata.
art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.
Fondamento normativo del motivo di cassazione accolto: il ricorso per violazione di legge rispetto all'obbligo di conformarsi alla sentenza di cassazione (art. 384 c.p.c.) è stato ritenuto fondato.
art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ.
Richiamato dai ricorrenti per censurare motivazione apparente; la Corte ha ritenuto il profilo assorbito dall'accoglimento del motivo centrale relativo all'art. 384 c.p.c.
art. 36, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura per motivazione apparente; la questione è stata assorbita.
art. 112 cod. proc. civ.
Invocato per la presunta omissione di pronuncia su specifici mezzi di prova; anch'esso assorbito dall'accoglimento del motivo principale.
Convenzione Italia-Francia per evitare le doppie imposizioni, ratificata con l. n. 20/1992
La questione di eventuale violazione o falsa applicazione della Convenzione era stata sollevata ma è rimasta assorbita dal provvedimento di cassazione; la Corte non ha deciso nel merito perché ha annullato per vizi procedurali relativi al rinvio.
art. 9, par. 1, Direttiva n. 77/388/CEE
Richiamata dai ricorrenti in relazione alla nozione di centro di attività stabile; la Corte ha assorbito la censura senza pronunciare sul punto per le stesse ragioni procedurali.
artt. 15 e 32 d.lgs. n. 471/1997
Richiamati in relazione alle sanzioni e allo ius superveniens favorevole alla contribuente; ventila la censura ma la Corte ha deciso la cassazione per motivi procedurali senza decidere sul merito delle sanzioni.
Cass. sent. n. 4578/2017
Pronuncia precedente della Corte che aveva cassato la decisione di merito per insufficiente motivazione e aveva rinviato per un riesame complessivo degli elementi oggettivi e soggettivi: la Corte nel presente giudizio ha richiamato le prescrizioni di tale pronuncia e ha ritenuto che il giudice del rinvio non se ne fosse adeguatamente conformato.
Cass. sent. n. 3955/2018
Giurisprudenza richiamata per il principio che, nel riesame della sentenza di rinvio, la Cassazione deve interpretare la propria pronuncia in rapporto al petitum e ai limiti posti dalla domanda, distinguendo i poteri del giudice del rinvio a seconda della natura dell'annullamento (violazione di diritto vs vizi di motivazione).
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione cassa con rinvio ai sensi dell'art. 384 c.p.c., il giudice adito in sede di rinvio è tenuto a rispettare non solo il principio di diritto indicato ma anche le specifiche prescrizioni di accertamento; deve fornire una motivazione logico-giuridica completa che mostri come ciascun elemento fattuale pesi rispetto alle interpretazioni contrapposte.
- Se la cassazione è motivata dalla insufficiente o viziata motivazione del giudice di merito, il giudice del rinvio può e deve procedere a un riesame complessivo degli elementi fattuali, compresa l'eventuale valutazione dei legami soggettivi tra soggetti diversi, purché rientri nei limiti del petitum e delle preclusioni processuali.
- Nel giudizio su una presunta stabile organizzazione in materia internazionale, la circostanza che contratti e beni siano localizzati nello Stato di residenza non è automaticamente determinante: il giudice deve valutare congiuntamente gli elementi oggettivi e i collegamenti soggettivi per verificare permanenza, fissità e rilevanza dell'attività svolta in Italia rispetto al centro dell'impresa non residente.
- La semplice enunciazione delle circostanze fattuali indicate dalla parte processuale non è sufficiente: il giudice deve esplicitare il percorso logico che conduce a ritenere tali circostanze decisive o irrilevanti, confrontandole con l'interpretazione alternativa che le considera meramente preparatorie o ausiliarie.
- Le questioni di diritto internazionale tributario (convenzioni, direttive) possono restare in sospeso se il giudice di rinvio non ha compiuto il necessario accertamento fattuale; pertanto, per decidersi sul merito di tali questioni occorre che il processo si svolga dopo un diligente e motivato esame probatorio.
- Il rischio di nuova cassazione è concreto quando il giudice di rinvio non osserva le istruzioni specifiche della Cassazione: per evitare ciò, il giudicante deve documentare puntualmente il confronto fra prove, la valutazione della loro attendibilità e la congruenza logico-giuridica della decisione.
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