Cassazione Penale, Sentenza n. 46822/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva respinto la richiesta di dichiarazione di cessazione della custodia cautelare per decorso del termine massimo. Latella sosteneva che, essendo stato riconosciuto il principio di continuazione tra i reati valutati nel processo "Valanidi" e nel processo "Mandamento", i periodi di custodia cautelare già scontati nel primo procedimento dovessero essere imputati al computo del termine massimo della custodia cautelare in corso per il secondo procedimento, con conseguente superamento del termine massimo e cessazione della custodia. Il Tribunale aveva invece ritenuto, conformemente a giurisprudenza di legittimità, che la custodia cautelare subita in relazione al primo segmento associativo non fosse imputabile al secondo quando quella custodia sia anteriore alla commissione del reato considerato nel secondo procedimento, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, anche quando venga riconosciuta la continuazione fra reati giudicati in tempi diversi, non è possibile imputare al periodo di custodia cautelare in corso la carcerazione già subita per un reato il cui periodo di detenzione si è svolto in epoca anteriore alla commissione del reato per il quale è in corso la custodia. La Corte ha dunque ritenuto infondata la tesi difensiva e ha dichiarato che non è stato superato il termine massimo di custodia cautelare previsto dall'art. 300, comma 4, cod. proc. pen. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per individuare il giudice competente a decidere sull'appello cautelare (Tribunale adito).
art. 416-bis cod. pen.
Norma del codice penale che disciplina l'associazione mafiosa; è il reato base per cui è stata determinata la pena impugnata.
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Va computata solo la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire
Principio decisivo: la fungibilità della custodia o di pene già scontate opera solo se quelle misure sono state subite dopo la commissione del reato per il quale si deve eseguire la pena; non si possono imputare periodi di custodia anteriori alla commissione del reato successivo.
art. 300, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la perdita di efficacia della custodia cautelare una volta superato il termine massimo previsto; la norma è stata valutata ma la Corte ha ritenuto che il termine non fosse superato alla luce del principio di cui all'art. 657(4).
art. 81 cod. pen.
Disciplina il cumulo giuridico/continuazione tra reati: qui è stato riconosciuto il legame di continuazione fra episodi, ma la Corte ha chiarito che ciò non modifica il principio temporale previsto dall'art. 657(4).
art. 303, lett. c) n. 4, cod. proc. pen.
Motivazione di gravame indicata dal ricorrente in cassazione (presunta violazione di legge), ma ritenuta infondata dalla Corte.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma relativa alle conseguenze del rigetto del ricorso in Cassazione: condanna alle spese processuali.
art. 94, comma 1, cod. proc. pen. (adempimenti di cancelleria)
Rinvio finale per gli adempimenti formali di spedizione/annotazione a carico della cancelleria.
Massime di principio
- La continuazione tra reati (art. 81 c.p.) non rende automaticamente imputabili al computo della custodia cautelare in atto i periodi di detenzione scontati in epoca anteriore alla commissione del reato per il quale è in corso la custodia; va applicato l'art. 657, comma 4, c.p.p.
- Per poter ottenere lo scomputo di periodi di custodia cautelare già subìti ai fini del termine massimo della custodia in corso occorre che tali periodi siano successivi alla commissione del reato oggetto dell'esecuzione; la temporalità della consumazione è il presupposto essenziale.
- Quando si chiede la cessazione della custodia per superamento del termine massimo (art. 300, comma 4 c.p.p.), va verificato concretamente se i periodi di detenzione pregressi si riferiscono a condotte consumate anteriormente o posteriormente alla fattispecie per la quale è in atto la misura cautelare.
- La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel rifiutare la fungibilità di detenzioni "sine titulo" o già espiate anteriori alla commissione del reato successivo: chi difende questa linea dovrà produrre elementi che dimostrino la coincidenza temporale necessaria per l'applicazione dell'art. 657(4).
- In sede difensiva, per ottenere la cessazione della custodia cautelare per superamento del termine, è strategico dimostrare: a) la data di effettiva commissione del reato per cui è in atto la custodia; b) che i periodi di detenzione pregressi siano posteriori a tale data o comunque riferibili a fatti consumati dopo la commissione del reato in esecuzione.
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