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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4225/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sciarrone pubblicò sul proprio sito online un articolo insinuando che l'assessore Nardi avesse favorito cooperative 'amiche' per l'assegnazione del servizio di assistenza agli anziani evitando la procedura di evidenza pubblica e che avesse agevolato l'assunzione del figlio presso un esercizio commerciale (McDonald's). Ricorrente ha invocato il diritto di critica politica e ha chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (incensuratezza, limitata divulgazione del fatto). Contro di lui era stato promosso procedimento per diffamazione ai sensi dell'art. 595 cod. pen., con condanna in primo grado e conferma in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che non opera la scriminante del diritto di critica quando il fatto posto a fondamento della critica non corrisponde al vero nel suo nucleo essenziale. I giudici di merito avevano accertato l'assenza di collegamenti probatori tra Nardi e le cooperative indicate e che l'assunzione del giovane avvenne tramite regolare procedura di selezione tramite agenzia interinale. Il secondo motivo (sulle attenuanti) è stato dichiarato inammissibile: il giudice di merito può ritenere non sussistenti elementi positivi per la concessione delle attenuanti generiche e deve motivare le ragioni ostative. Esito pratico: confermata la condanna (multa e risarcimento alla parte civile), dichiarato inammissibile il ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in euro 3.500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma sulla diffamazione. La Corte ha applicato tale articolo ritenendo integrata la condotta diffamatoria dato che le affermazioni sul conto dell'assessore non risultavano vere nel loro nucleo essenziale.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti per il reato di diffamazione commesso con abuso di mezzi di pubblicità. La sua invocazione è stata valutata dal giudice di merito che ha ritenuto assenti elementi positivi tali da giustificarne il riconoscimento; la Corte di legittimità ha confermato la legittimità della valutazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Disposizione che disciplina la determinazione della pena (tenuità, attenuanti e commisurazione). La Corte ha ritenuto corretta la motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 21 Cost.

    Principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica. La Corte lo ha richiamato per delimitare i confini della critica: essa è tutelata entro i limiti della verità dei fatti essenziali e della correttezza espressiva; non copre comunicazioni di fatti essenzialmente inesatti.

Massime di principio

  • Distinguere chiaramente tra valutazioni di valore/opinioni (critica) e asserzioni di fatto: la critica è più protetta quando si limita a giudizi, mentre le affermazioni fattuali devono corrispondere al vero nel loro nucleo essenziale.
  • Il diritto di critica politica non giustifica la diffusione di notizie false o non verificate che attribuiscono fatti deprecabili a terzi: la verità del fatto posto a base della critica è requisito determinante per la scriminante.
  • Toni aspri e appellativi forti possono rientrare nella legittima critica se inseriti in un contesto dialettico e privi della potenzialità di offesa gratuita; ma non scusano l'attribuzione di fatti non veri.
  • Spetta al giudice di merito accertare la corrispondenza tra quanto narrato e quanto effettivamente accaduto (veridicità del nucleo fattuale); la valutazione, se adeguatamente motivata, è poco sindacabile in Cassazione.
  • La mera provocazione pubblicistica o la limitata diffusione del mezzo non garantiscono automaticamente l'esclusione di responsabilità penale; le circostanze attenuanti richiedono elementi positivi e specifica motivazione per essere riconosciute.
  • In casi simili, chi diffonde notizie di rilievo pubblico e accusatorie dovrebbe verificare e documentare i fatti essenziali prima della pubblicazione per non incorrere in responsabilità penale e civile.

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