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Sentenza

Sentenza n. 1620/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 2148 del 2025.

Giustizia amministrativa202600468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 2148 del 2025, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero dell’istruzione e del merito. La sentenza aveva dichiarato il diritto della docente alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito né ha dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era irrevocabile, era stato notificato all’Amministrazione in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notifica della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni, su richiesta della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., liquidando gli interessi legali sul valore della Carta dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per le spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio, unitamente al passaggio in giudicato e alla notificazione in forma esecutiva del titolo, consente la richiesta di esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, come modificato dalla l. n. 326/2003

    Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio applicabile alle azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente, in sede di ottemperanza, la fissazione di una penalità di mora per l’ulteriore inadempimento dell’Amministrazione; nel caso concreto essa è stata determinata mediante liquidazione degli interessi legali sul valore della Carta per il periodo indicato in sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, la notificazione del titolo in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione consentono al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione all’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, incaricandolo di adottare in via sostitutiva gli atti necessari all’attuazione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta quando l’Amministrazione non abbia spontaneamente eseguito il titolo giudiziale; la misura può essere parametrata agli interessi legali maturati sul valore della prestazione dovuta fino alla scadenza del termine assegnato al commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTutela del terzo

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