Sentenza n. 2155/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero all’obbligo di eseguire una sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e all’accredito di € 2.000,00 oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro n. 548 del 20 marzo 2024, notificata al Ministero il 13 gennaio 2025 e passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e il Ministero era stato condannato a costituire la Carta e ad accreditarvi complessivamente € 2.000,00, oltre interessi legali. Il Ministero non ha eseguito il giudicato e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza. Il TAR ha verificato l’esistenza del giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di adottare, entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, tutti gli atti necessari per dare completa esecuzione al giudicato e corrispondere alla ricorrente le somme dovute, con esclusione delle spese di lite della sentenza ottemperanda, già distratte in favore del difensore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento, non potendo l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa giustificare l’inottemperanza. Il commissario dovrà relazionare al TAR sull’attività svolta e non avrà diritto a compenso, ritenendosi applicabile per analogia la disciplina sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio riconosciuto alla docente nel giudicato da eseguire.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994
È richiamata quale base per la corresponsione degli interessi legali sulle somme dovute, dalla maturazione del diritto fino al soddisfo.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta è ritenuta applicabile per analogia anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015
così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208
È richiamata quale disposizione collegata alla disciplina dell’incarico del commissario ad acta e della sua gratuità.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è fondata quando il ricorrente dimostra l’esistenza di un giudicato, la sua conoscenza legale da parte dell’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
- In presenza di un giudicato recante una condanna al pagamento di somme o all’adozione di atti necessari alla soddisfazione di un diritto, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di compiere tutti gli adempimenti esecutivi entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato; l’amministrazione deve adottare le iniziative necessarie a reperire e rendere disponibile la somma dovuta.
- Nell’esecuzione di un giudicato pecuniario, gli adempimenti commissariali possono comprendere l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento della spesa.
- Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente non ha diritto a un compenso separato quando l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la relativa disciplina può essere applicata per analogia anche a condanne pecuniarie diverse da quelle originariamente contemplate dalla legge n. 89/2001.
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