Cassazione Penale, Ordinanza n. 22743/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha conseguentemente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per tentato furto in abitazione. Il primo ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione e l'insussistenza di un quadro probatorio sufficiente a fondare la responsabilità, ma la Corte ha rilevato che il motivo era generico e non indicava specificamente gli elementi della censura, a fronte di una motivazione di merito logicamente corretta. Il secondo ricorrente ha denunciato violazione di legge e illogicità della motivazione sull'attendibilità degli elementi probatori, ma la Corte ha osservato che si trattava di doglianze di fatto non scrutinabili in cassazione e, comunque, di una mera riproposizione delle stesse censure già svolte in appello e già disattese, quindi non specifiche e solo apparenti.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve consentire al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi mossi; la sua mancanza determina inammissibilità per genericità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limita a dedurre in modo assertivo l'assenza di prova o di motivazione senza indicare puntualmente gli elementi fattuali e argomentativi che sorreggono la censura.
- In sede di legittimità non sono scrutinabili doglianze che si risolvono nella mera contestazione del merito o dell'attendibilità del compendio probatorio, se non denunciate nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
- La riproposizione pedissequa di motivi già dedotti in appello e già disattesi non integra una critica argomentata alla sentenza impugnata e rende il motivo non specifico o solo apparente.
- La carenza di specificità del motivo di ricorso, quando impedisce al giudice di individuare con precisione i rilievi formulati, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22642/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22643/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22664/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22665/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22666/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22667/2025 del 17/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →