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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20473/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato, per effetto dell'inammissibilità, la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il delitto di furto in abitazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione. Con il primo motivo ha dedotto la nullità assoluta degli atti di primo e secondo grado per la mancata traduzione in udienza dell'imputato, che era sottoposto ad arresti domiciliari in altro procedimento, lamentando che il giudice non avesse disposto il rinvio e che non fosse stata considerata la sua impossibilità a comparire. La Corte ha ritenuto il motivo generico, perché non erano stati indicati elementi concreti a sostegno della censura né circostanze da cui desumere che lo stato detentivo fosse noto all'autorità giudiziaria, anche alla luce della notifica del decreto di citazione all'imputato libero. Con il secondo motivo ha contestato il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, ritenendolo erroneo; la Corte ha rilevato che la censura era generica, ripetitiva di argomenti già esaminati in appello e comunque non deducibile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di manifesta illogicità o arbitrio, non ricorrenti nel caso. Con il terzo motivo ha denunciato l'eccessività del trattamento sanzionatorio, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché generica, aspecifica e nuova, essendo proposta per la prima volta in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere gli elementi necessari a sostenere la censura; in difetto, la doglianza è generica e inammissibile.

  • art. 420-ter, commi 1 e 2, c.p.p.

    Se l'imputato non compare e risulta, o appare probabile, che l'assenza dipenda da assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento, il giudice deve disporre il rinvio anche d'ufficio; tuttavia ciò presuppone che siano allegati elementi concreti che rendano probabile tale impossibilità.

  • art. 581 c.p.p.

    La mancanza di specificità del ricorso comporta inammissibilità della censura.

Massime di principio

  • La deduzione di nullità processuali per mancata traduzione o mancato rinvio richiede l'indicazione puntuale degli elementi fattuali da cui desumere la conoscenza dello stato impeditivo da parte del giudice e la sua incidenza sulla comparizione dell'imputato.
  • Il giudice deve disporre il rinvio d'ufficio quando l'assenza dell'imputato appaia probabile conseguenza di assoluta impossibilità di comparire, ma la parte ricorrente deve allegare circostanze concrete idonee a fondare tale probabilità.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure sul trattamento sanzionatorio formulate in modo generico o per la prima volta nel ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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