Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/01/2017 n. 734 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTA DI REGISTRO - Decreto di ammissione allo stato passivo - Imposta proporzionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale del decreto di ammissione allo stato passivo del fallimento. Il ricorrente ha contestato l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale, presumibilmente invocando il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. La decisione ha ritenuto che il decreto sia un provvedimento accertativo di un diritto a contenuto patrimoniale e che, pertanto, rientri nell'articolo 8, lettera c), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986.

La decisione

Il decreto di ammissione allo stato passivo è soggetto a imposta di registro in misura proporzionale. Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non si applica a tale provvedimento, poiché la nota II all'articolo 8 limita tale principio alle sentenze che recano condanna al pagamento di somme o valori o alla consegna di beni, nonché agli atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi che definiscono, anche parzialmente, il giudizio. Ha quindi prevalso la tesi dell'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Articolo 8, lettera c), Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio: ... altri provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura: imposta proporzionale.

    Il decreto di ammissione allo stato passivo, accertando l'esistenza e l'entità di un diritto di credito con contenuto patrimoniale, rientra tra gli atti soggetti a imposta di registro proporzionale.

  • Nota II all'articolo 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986

    Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1, lettera c), sono soggetti all'imposta proporzionale anche se recanti condanna al pagamento di somme o valori, alla consegna di beni o alla prestazione di servizi, quando l'atto è emesso da un giudice ordinario.

    Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro opera esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla nota e non si estende automaticamente ai decreti di ammissione allo stato passivo.

  • Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

    Il principio non impedisce l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale al decreto di ammissione allo stato passivo, perché tale decreto non costituisce una sentenza di condanna al pagamento né un atto dei giudici amministrativi incluso nell'ambito applicativo della relativa eccezione.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, occorre guardare al contenuto sostanziale del provvedimento: se esso accerta un diritto patrimoniale o un credito, può essere soggetto a imposta proporzionale.
  • Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non è generale e automatico: opera soltanto nei casi previsti dalla legge.
  • Un provvedimento che ammette un credito al passivo fallimentare non è fiscalmente neutro per il solo fatto di inserirsi in una procedura concorsuale.
  • La distinzione tra accertamento del credito e mera attività processuale è determinante: quando il provvedimento produce un accertamento patrimoniale, l'imposta può essere dovuta in misura proporzionale.
  • Per valutare casi analoghi bisogna verificare la natura dell'atto, gli effetti patrimoniali prodotti e l'eventuale previsione normativa che escluda o limiti l'applicazione dell'imposta di registro.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.