Ordinanza n. 4494/2026 - Roma, Sezione 3B
istanza di revoca del commissario ad acta nominato con sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, Sez. III bis, n. 1880 del 28 gennaio 2025, resa in accoglimento del ricorso n. R.G. 7090 del 2024 proposto per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, n. 1195 del 20 settembre 2023, emessa nel procedimento R.G. n. 2395/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, e istanza di revoca del commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, n. 1195 del 20 settembre 2023, che riconosceva somme dovute a suo favore. Con sentenza n. 1880 del 28 gennaio 2025, il TAR aveva accolto il ricorso, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di corrispondere la sorte capitale entro sessanta giorni e nominando quale commissario ad acta il direttore generale dell'amministrazione competente, con facoltà di delega, per l'esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni. La ricorrente ha quindi presentato, il 23 giugno 2025, istanza di revoca del commissario ad acta, deducendo l'inerzia serbata nell'adempimento. Il testo non indica ulteriori motivi articolati dalle parti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di revoca del commissario ad acta. Ha ritenuto necessario, prima di valutare l'eventuale revoca dell'organo commissariale, acquisire una relazione aggiornata sulle attività svolte dal commissario per dare esecuzione al giudicato. L'amministrazione è stata quindi onerata del deposito della relazione entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La decisione è stata motivata con esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 3 giugno 2026; l'ordinanza non definisce la questione in via definitiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la revoca del commissario ad acta può essere preceduta dall'acquisizione di una relazione aggiornata sulle attività compiute dall'organo commissariale, quando tale accertamento sia ritenuto necessario per decidere in modo coerente con i principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.
- Quando l'istanza di revoca del commissario ad acta è fondata sulla dedotta inerzia, il giudice dell'ottemperanza può disporre un incombente istruttorio e rinviare la decisione definitiva, anziché procedere immediatamente alla revoca.
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