Cassazione Penale, Ordinanza n. 05894/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi proposti da due imputate avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 14 aprile 2025. Dal testo emerge che i motivi di impugnazione erano già stati dedotti in appello e sono stati ritenuti dalla Corte di cassazione inammissibili perché generici e manifestamente infondati. In particolare, le ricorrenti contestavano la ricostruzione del dolo e della consapevolezza dello stato di latitanza di un soggetto indicato come Abruzzese, sostenendo implicitamente che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non fossero idonei a fondare la responsabilità; inoltre censuravano il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Cassazione rileva che entrambe le doglianze sono mere riproposizioni di censure già esaminate e disattese con motivazione congrua dalla sentenza impugnata, che aveva argomentato in modo puntuale sia sulla sussistenza dell'elemento soggettivo sia sull'esclusione della particolare tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento non entra nel merito della responsabilità, ma conferma indirettamente la tenuta della sentenza di appello, che aveva già affrontato e respinto i motivi relativi al dolo, alla consapevolezza dello stato di latitanza e alla particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta correttamente esclusa dalla sentenza di merito, con motivazione puntuale e diffusa, non efficacemente censurata in cassazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sul dolo è inammissibile quando si risolve in una mera contrapposizione alla valutazione di merito degli elementi oggettivi e comportamentali già ritenuti significativi dal giudice di merito.
- La censura relativa al diniego della particolare tenuità del fatto non può essere accolta se la motivazione di merito risulta puntuale e non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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