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Sentenza

Sentenza n. 7504/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00640/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202604697

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna, Sez. I, n. 640/2026, nella parte in cui ha ritenuto idoneo l’invio di un link per consentire l’accesso e ha dichiarato cessata la materia del contendere per i documenti prodotti, accogliendo la domanda soltanto quanto alle raccomandate CAD

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore idrico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva chiesto ad Abbanoa copia delle fatture e dei solleciti riferiti a un credito per consumi idrici, nonché della documentazione attestante l’invio o la notifica degli atti interruttivi della prescrizione e dei documenti relativi a un debito complessivo indicato dalla società in € 1.290,43. Il TAR aveva dichiarato cessata la materia del contendere per i documenti prodotti in giudizio e ordinato l’esibizione delle raccomandate CAD relative ai solleciti, salvo dichiarazione della loro inesistenza. In appello, la ricorrente ha contestato che il mero invio di un collegamento ipertestuale fosse sufficiente a soddisfare l’istanza, sostenendo che non fosse ragionevole imporle di cercare autonomamente i documenti nel portale e che tale modalità fosse prevista soltanto per l’accesso civico a documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria. Ha inoltre dedotto che non erano stati prodotti le cartoline di ritorno dei solleciti del 26 settembre 2016 e del 17 ottobre 2023, i documenti relativi alla notifica della fattura del 31 marzo 2014 e quelli concernenti il debito di € 1.290,43 e le relative notifiche. Abbanoa ha eccepito il difetto di interesse rispetto alla censura sul link e ha sostenuto che gli atti residui non esistevano, perché le CAD e le cartoline di ritorno non erano state formate in relazione a comunicazioni di sollecito non soggette a notifica.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse la censura sull’idoneità del link: la contestazione riguardava un’affermazione generale non decisiva nel caso concreto, poiché i documenti disponibili erano stati prodotti nel giudizio di primo grado e per quelli residui la società aveva dichiarato l’inesistenza, conformandosi alla sentenza. Nel merito, ha ritenuto infondata la pretesa di esibizione dei documenti dichiarati inesistenti, con assunzione di responsabilità da parte della società, trattandosi di atti non soggetti a notifica. Ha chiarito che la contestazione circa la prova del credito e l’effettiva interruzione della prescrizione esula dal giudizio sull’accesso: la richiedente potrà far valere tali questioni in un eventuale giudizio di accertamento negativo del credito, nel quale l’onere di provare la sussistenza del credito graverebbe sul creditore. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, l’interesse a contestare in astratto la modalità con cui l’amministrazione o il gestore ha reso disponibili i documenti viene meno quando i documenti esistenti sono stati prodotti in giudizio e per quelli residui è stata resa una dichiarazione di inesistenza conforme alla pronuncia di primo grado.
  • L’ordine di esibizione non può riguardare documenti che il soggetto detentore dichiari, assumendosene la responsabilità, mai formati perché non richiesti dalle formalità applicabili alla tipologia di comunicazione in questione.
  • Il giudizio sull’accesso ha per oggetto la conoscibilità dei documenti e non l’accertamento del credito sottostante né la verifica della sua prescrizione; tali questioni possono essere fatte valere in un autonomo giudizio di accertamento negativo, nel quale l’onere di provare la sussistenza del credito grava sul creditore.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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