Cassazione Penale, Sentenza n. 3502/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per concorso in rapina aggravata lamentando: (1) mancanza di una condotta riconducibile alla violenza di cui all'art. 629 c.p., considerato il contenuto delle dichiarazioni del teste Paolillo, sicché sarebbe stata assente qualsiasi azione costrittiva alla consegna del denaro; (2) mancato riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza (art. 114 c.p.), in quanto il ruolo del ricorrente sarebbe stato marginale e lo stesso avrebbe tentato di dissuadere il correo dal compimento di ulteriori azioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi reiterativi e manifestamente infondati. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto eccentrica la doglianza che invoca l'estorsione a fronte di una ricostruzione e di una condanna per rapina, e ha confermato che i giudici di merito hanno logicamente valutato le prove (in particolare la dichiarazione della persona offesa che riferiva la minaccia e la conseguente consegna del denaro). Sul secondo motivo la Corte lo ha ritenuto mera reiterazione di questioni già esaminate in appello e ha richiamato il principio consolidato secondo cui non è riconoscibile l'attenuante dell'art. 114 c.p. a chi abbia svolto il ruolo di "palo" o abbia agevolato la fuga (anche assumendo la guida del mezzo). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod.proc.pen.
lett. b) ed e); comma terzo
La Corte ha richiamato l'art. 606 per valutare la fondatezza dei motivi di cassazione e ha dichiarato inammissibile il ricorso come reiterativo e manifestamente infondato ai sensi delle lettere indicate e del comma terzo
art. 629 c.p.
La distinzione tra rapina e estorsione è stata rilevante: i giudici hanno ritenuto provata la rapina sulla base della minaccia e della consegna del denaro, quindi sono stati ritenuti presenti gli elementi di violenza/compulsione tipici dell'art. 629
art. 114 c.p.
circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza
La Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante quando il concorrente ha svolto il ruolo di palo o ha assicurato il successo/merce della rapina, ritenendo che ciò non costituisca partecipazione di minima importanza
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Norma procedurale richiamata per l'esposizione e il riassunto dei motivi di ricorso
art. 616 cod.proc.pen.
Applicata per la condanna alle spese processuali e per l'ordine di versamento alla Cassa delle ammende in seguito all'inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza citata
Sez. 2, n. 21453 del 05/03/2019, Rv. 275817 - 01
Richiamato il precedente secondo cui non si può riconoscere la partecipazione di minima importanza a chi svolge ruolo di palo o agevola la fuga dei rapinatori
Massime di principio
- Se la vittima dichiara di aver consegnato denaro in seguito a una minaccia, i giudici di merito possono ritenere provata la rapina anche in assenza di altre evidenze materiali
- Impugnare una sentenza per avere riconosciuto un reato diverso (es. contestare l'esistenza della violenza invocando l'estorsione) è spesso improduttivo se i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la ricostruzione fattuale
- L'attenuante della partecipazione di minima importanza (art. 114 c.p.) non si riconosce normalmente a chi abbia svolto il ruolo di palo o abbia agevolato il risultato del reato (es. guidando la vettura per la fuga)
- Motivi già esaminati in sede di appello e riproposti in cassazione sono frequentemente dichiarati inammissibili come reiterativi
- La dichiarazione di inammissibilità in Cassazione comporta di norma condanna alle spese e può comportare un ordine di versamento alla Cassa delle ammende se il ricorso è ritenuto colposamente infondato
- Per ottenere il riconoscimento di una partecipazione marginale è necessario documentare concretamente il basso grado di incidenza causale del comportamento del ricorrente sul risultato criminoso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3471/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3472/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3474/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3476/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3477/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3478/2023 del 27/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →