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Sentenza

Sentenza n. 344/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Chieti, Atto Rif. Prot. 167309 del 2 maggio 2021, nella parte in cui non attribuisce allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;

Giustizia amministrativa202300079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includeva i sei scatti stipendiali nella base di calcolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, ex appartenente all'Arma dei carabinieri, collocato in quiescenza a domanda all'età di 56 anni dopo 43 anni di servizio utile, ha impugnato il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'INPS, chiedendone l'annullamento nella parte in cui non riconosceva i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della l. n. 232/1990. Ha inoltre chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo dell'indennità di buonuscita, con inclusione dei sei scatti nella relativa base di calcolo, oltre interessi e rivalutazione. La pretesa si fondava sull'applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare e sulla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per il collocamento a riposo a domanda. L'INPS non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato il diritto del ricorrente al beneficio dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, condannando l'INPS a rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo e a corrispondere le somme dovute. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, richiamato dall'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, si applichi anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, tra cui l'Arma dei carabinieri. Ha inoltre rilevato che il ricorrente aveva compiuto più di 55 anni e maturato più di 35 anni di servizio utile, soddisfacendo i requisiti per il beneficio in caso di collocamento a quiescenza a domanda. Il termine entro il quale presentare la domanda di quiescenza non è stato ritenuto perentorio, poiché la legge non lo qualifica come tale né prevede una decadenza per il suo superamento. Sulle somme dovute spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato condannato anche al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv. nella l. 20 novembre 1987, n. 472

    Al personale della Polizia di Stato ... e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ... Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile

    La disposizione si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare che chieda il collocamento in quiescenza, quando abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; il termine per la presentazione della domanda non è perentorio e il suo superamento non comporta decadenza.

  • art. 21 l. 7 agosto 1990, n. 232

    È indicato quale ulteriore base normativa del beneficio dei sei scatti stipendiali richiesto dal ricorrente.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Mantiene l'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 429, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per la disciplina degli accessori sulle somme riconosciute.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato unitamente all'art. 429, comma 3, c.p.c. per la corresponsione degli interessi sulle somme dovute.

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412

    Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    Concorre a stabilire che sulle somme riconosciute spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, in forza dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010.
  • Il personale delle forze di polizia a ordinamento militare che venga collocato in quiescenza a domanda ha diritto all'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio quando abbia compiuto almeno 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • Il termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio, in assenza di una qualificazione legislativa in tal senso e di una espressa previsione di decadenza; il suo superamento non esclude quindi il diritto al beneficio.
  • Sulle somme dovute a titolo di ricalcolo del trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimento

Testo integrale

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