Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32028/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma contestando la valutazione del concorso di colpa della conducente del veicolo tamponato. Si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per presunta omissione di applicazione dei criteri di accertamento del nesso causale (art. 627 c.p.p., artt. 40 e 41 c.p.), per non aver rilevato un limite minimo di velocità o un intralcio alla circolazione (richiamando artt. 141, 143 e 162 cod. strada), per non aver valutato correttamente l'avaria e l'omessa segnalazione del mezzo tamponato, per contraddizioni sulle dichiarazioni dei testimoni e per aver ritenuto sussistente un limite minimo di 60/80 km/h senza fonte normativa. Contesta inoltre l'errata applicazione dei criteri per la sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: la difesa non ha confutato adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata e ha riproposto valutazioni fattuali già risolte dal giudice di merito senza fornire elementi oggettivi nuovi (ad es. prova di un limite minimo di velocità o dati che dimostrino l'intralcio alla circolazione). La Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione che la conducente tamponata viaggiasse a velocità compatibile (circa 60 km/h) e che l'evento sia stato causato dalla disattenzione dell'imputato, che non si era avveduto del veicolo ben visibile. Ha inoltre ritenuto generica la doglianza sulla sospensione condizionale. Conseguenze: ricorso inammissibile, conferma della sentenza di merito, condanna alle spese e pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    Norma del reato contestato (omicidio colposo); la sentenza di merito aveva condannato l'imputato ai sensi di questa norma.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Cassazione rileva che la difesa non ha applicato concretamente i parametri richiesti per confutare la motivazione del giudice di merito.

  • artt. 40 e 41 cod. pen.

    Richiamati in relazione all'accertamento del nesso di causalità e alla colpa; la Corte ha ritenuto che non sia stata dimostrata l'incidenza causale della condotta della conducente tamponata.

  • art. 141 cod. strada

    Norma sulla circolazione in autostrada (scelta della corsia); la Corte di merito ha valutato che la scelta della corsia centrale non costituisse intralcio o colpa della conducente tamponata.

  • art. 143 cod. strada

    Norma sulle norme di comportamento in autostrada; la Corte ha ritenuto non provata la violazione rilevante ai fini del concorso di colpa.

  • art. 162 cod. strada

    Norma sulle cautele in caso di avaria (segnalazioni luminose ecc.): la Corte ha escluso la rilevanza causale dell'asserita omissione di tali cautele, ritenendo il veicolo comunque visibile e a velocità compatibile.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena: la difesa ha invocato la depenalizzazione di un precedente reato ma non ha fornito elementi idonei; la Corte ha qualificato la doglianza generica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'onere delle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso: applicata per disporre la condanna alle spese e la somma di Euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere che il ricorso fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò ha inciso solo sull'assenza di ulteriori sanzioni procedurali.

Massime di principio

  • Per contestare efficacemente la valutazione del concorso di colpa della vittima occorre confrontarsi punto per punto con la motivazione del giudice di merito e fornire elementi probatori nuovi e specifici (dati oggettivi, rilievi tecnici, testimoni idonei).
  • La mera affermazione di un 'limite minimo di velocità' senza indicazione di fonte normativa o di segnaletica specifica nel tratto non è sufficiente: grava sulla parte che la deduce l'onere di provarne l'esistenza.
  • L'accertamento del nesso di causalità richiede dimostrazione dell'efficienza causale delle violazioni ascritte; l'assenza di prova oggettiva della rilevanza causale porta all'esclusione del concorso di colpa.
  • In tema di circolazione autostradale, la compatibilità della velocità del veicolo con le condizioni di traffico e visibilità può escludere la qualificazione come intralcio; è utile produrre elementi tecnici (traiettorie, tempi di reazione, video, dati GPS) per confutare questa conclusione.
  • Le doglianze generiche e ripetitive sulla motivazione sono inammissibili in Cassazione: la tutela richiede motivazioni articolate e prove concrete che mettano in crisi la logica del decisum di merito.
  • Sulla sospensione condizionale della pena, il ricorrente deve indicare in modo specifico il precedente depenalizzato e il suo impatto giuridico, con riferimenti normativi e di fatto, per rendere la censura apprezzabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.