Cassazione Penale, Ordinanza n. 11002/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un furto aggravato, deducendo due censure: da un lato, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192, comma 2, e 530, comma 2, c.p.p., sostenendo che la sua responsabilità penale fosse stata affermata in modo erroneo e che il compendio probatorio dovesse condurre a diversa conclusione; dall'altro, l'erronea applicazione di legge nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le doglianze si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione del giudice di appello sul diniego delle attenuanti era congrua e non sindacabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la prima doglianza mirasse a una inammissibile rilettura del materiale probatorio e a una diversa valutazione dei fatti, attività riservata al giudice di merito; la seconda doglianza è stata parimenti ritenuta inammissibile perché la Corte di appello aveva fornito una motivazione logicamente coerente e giuridicamente adeguata sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Disposizione incriminatrice richiamata per qualificare il reato di furto oggetto di condanna.
art. 625 n. 2 c.p.
Circostanza aggravante richiamata nella contestazione del furto.
art. 192, comma 2, c.p.p.
Invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova indiziaria e alla pretesa erronea affermazione di responsabilità.
art. 530, comma 2, c.p.p.
Invocato dal ricorrente a sostegno della richiesta di assoluzione o comunque di esito favorevole per insufficienza o contraddittorietà della prova.
art. 606, lett. e), c.p.p.
Richiamato dalla Corte per ribadire i limiti del sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, anche dopo la riforma del 2006.
art. 62-bis c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; il loro mancato riconoscimento è stato ritenuto sorretto da motivazione logica e immune da censure di legittimità.
legge 20 febbraio 2006, n. 46
Richiamata per evidenziare che, pur dopo la riforma, resta preclusa alla Cassazione la rilettura del compendio probatorio.
Corte cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per fondare la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né una rilettura autonoma dei fatti, poiché tale attività appartiene esclusivamente al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto tramite la mera contrapposizione di una diversa ricostruzione dei fatti ritenuta più favorevole all'imputato; occorre invece confrontarsi specificamente con la struttura logico-giuridica della decisione impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo quando la motivazione sia assente, manifestamente illogica o giuridicamente errata; se la motivazione è coerente con le emergenze processuali, la censura è inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
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